CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11531/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 30516/25 Ritenuto che il motivo unico di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato formulato in modo assolutamente aspecifico sulla base di una apodittica diversa valutazione della gravità dei fatti e del loro disvalore, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado; ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni delle sentenze di merito in punto di gravità della condotta di reato e di pericolosità dell'imputato, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11531 -26ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3850/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 30516/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 30516/25 Ritenuto che il motivo unico di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato formulato in modo assolutamente aspecifico sulla base di una apodittica diversa valutazione della gravità dei fatti e del loro disvalore, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado; ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni delle sentenze di merito in punto di gravità della condotta di reato e di pericolosità dell'imputato, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.MP.Q.M