CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14533/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE do CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal P.M. nella persona dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte per [OSCURATO:PERSONA], del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 4 ottobre 2022 il Tribunale di Catanzaro, adito in sede di riesame, confermava l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro in data 9 settembre 2022 che aveva applicato all'indagato [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato in relazione ai reati di cui ai capi a) (artt. 61 n.5, 110, 112 nn. 1 e 2, 629 comma secondo in relazione all' art. 628 comma terzo n. 1 e 416. bis.1., cod. pen. e d) (artt. 61 n.5, 110, 112 nn. 1 e 2, 582 e 585 in relazione agli art. 576 n.1. e 61 n.2, 577 n. 4 e 61 n.1 e 416.bis.1., cod. pen.) della incolp.azione provvisoria.2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo articolato in più censure, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 121, 125 comma 3, 274 e 275 cod. proc. pen. nonché all' art. 111 Cost. Assume che il Tribunale aveva adottato una motivazione "collettiva" relativa alla posizione dei vari coindagati nonostante la differenza fra le varie condotte degli stessi e la loro differente personalità. Evidenzia che il Tribunale del riesame in modo totalmente laconico e disattendendo il contenuto delle memorie difensive, con mere formule di stile aveva ritenuto integrata una valida piattaforma indiziaria. Lamenta, ancora, che il Tribunale aveva omesso di esaminare le specifiche censure formulate dal ricorrente, quanto alla insussistenza delle esigenze caLtelari, con cui era stati evidenziati oltre che il tempo silente fra i fatti oggetto di contestazione e la esecuzione della misura (26 giugno 2021/15 settembre 2022) una serie di elementi che dovevano essere adeguatamente vagliati dai giudici di merito quali: l' incensuratezza del ricorrente; l' assenza di procedimenti penali a suo carico; irrilevanza dell' unica frequentazione rilevata dagli operatori di P.G. verificata presso il luogo ove l' indagato prestava attività lavorativa; la rilevanza minima dei fatti addebitati al predetto; il fatto che il ricorrente apparteneva ad un contestato totalmente estraneo a logiche devianti e svolgeva regolare attività lavorativa; la mancata considerazione delle diverse posizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda; la possibilità di applicare la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in un luogo distante 40 km dalla residenza della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in ragione della genericità ed aspecificità e, comunque, della manifesta infondatezza delle censure proposte. 2. Occorre premettere che con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, il ricorrente si è limitato a lamentare una mancata adeguata valutazione delle risultanze probatorie e l'adozione di una motivazione totalmente laconica nel disattende le censure formulate. Ad avviso del Collegio risulta evidente che la censura in questione non supera il vaglio di ammissibilità per la sua genericità e per l'apoditticità di affermazioni difensive del tutto inidonee ad incrinare l'ampia motivazione dell'ordinanza impugnata proprio in ordine al ruolo 'centrale' ricoperto dal Maccari nell'intera vicenda criminosa. D'altronde il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900). 3. Va, quindi, osservato che anche le censure in punto di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura appaiono manifestamente infondate a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione a supporto. I giudici di merito con congrue argomentazioni hanno fatto corretta applicazione dei condivisibili principi fissati dalla Corte di Cassazione secondo cui in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, dl. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n.203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1 - , Sentenza n. 23113 del 19/10/2018 Cc. (dep. 24/05/2019 ) Rv. 276316 - 01 Il Tribunale del riesame ha rilevato, peraltro, che le concrete modalità dell' azione e la particolare tendenza a delinquere manifestata dal ricorrente nel cercare di coartare la volontà della vittima, anche provocando alla stessa gravi lesioni fisiche, testimoniavano un quadro .di pericolosità particolarmente allarmante, rendendo indispensabile la adozione della massima misura custodiale per esigenze di tutela sociale, ritenendo che le ragioni dedotte dalla difesa (relative, fra l' altro, allo stato di incensuratezza del Maccari, alla sua condizione lavorativa nonché al suo "contesto familiare di appartenenza") avevano carattere sicuramente recessivo anche in ragione della presunzione sancita dall' art. 275 comma 3 c.p.p. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. 3.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 comma-i-ter disp. att. cod. proc. pen.- che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94 comma-i-ter di