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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33212/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto la richiesta di misura alternativa dell'affidamento in prova o in subordine della detenzione domiciliare presentata in favore di [OSCURATO:PERSONA], valorizzando che costui non era stato reperito presso il domicilio al momento di un controllo operato dalla P.S.

2. Ricorreva per cassazione l'interessato, con il ministero dell'avvocato di fiducia assumendo l'illegittimità della decisione e lamentando il vizio di motivazione in relazione, innanzitutto, al ritenuto iter in base al quale era stato disposto il rigetto della richiesta.

Egli era solito recarsi all'estero per ragioni di lavoro e per questo motivo non era stato reperito presso la sua abitazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Ha correttamente ritenuto il giudice a quo, che, nella specie, il verbale di vane ricerche redatto dalla polizia giudiziaria si ponesse COMn2 elemento ostativo alla concessione delle misure invocate.

Il ricorso non si confronta con questo punto specifico della motivazione e afferma una attività lavorativa all'estero priva di riscontri risultando sul punto anche non autosufficiente.

Per queste ragioni, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente e ulteriore condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle i ionA spese processuali e ezzerzErrertg della somma di 3.000,00 euro la Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto la richiesta di misura alternativa dell'affidamento in prova o in subordine della detenzione domiciliare presentata in favore di [OSCURATO:PERSONA], valorizzando che costui non era stato reperito presso il domicilio al momento di un controllo operato dalla P.S. 2. Ricorreva per cassazione l'interessato, con il ministero dell'avvocato di fiducia assumendo l'illegittimità della decisione e lamentando il vizio di motivazione in relazione, innanzitutto, al ritenuto iter in base al quale era stato disposto il rigetto della richiesta. Egli era solito recarsi all'estero per ragioni di lavoro e per questo motivo non era stato reperito presso la sua abitazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Ha correttamente ritenuto il giudice a quo, che, nella specie, il verbale di vane ricerche redatto dalla polizia giudiziaria si ponesse COMn2 elemento ostativo alla concessione delle misure invocate. Il ricorso non si confronta con questo punto specifico della motivazione e afferma una attività lavorativa all'estero priva di riscontri risultando sul punto anche non autosufficiente. Per queste ragioni, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente e ulteriore condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle i ionA spese processuali e ezzerzErrertg della somma di 3.000,00 euro la Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12
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