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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 34558/2022

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n. 19479/2017 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i anche disgiuntamente dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Guglielmo d’Ambrosio, con domicilio eletto in Roma, piazza del Popolo 18, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentat o e difes o ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è elettivamente domiciliato - controricorrente - avverso la sentenza n. 8569 /201 6 della Corte d ’ appello di Napoli , depositata il 30 gennaio 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Napoli ha respinto il gravame proposto dai lavoratori indicati in epigrafe inteso ad ottenere il risarcimento del cd.

“danno comunitario”per una serie di contratti a termine stipulati con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prorogati e reiterati, accertati come illegittimi;

2. per quel che qui rileva, l a Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva negato il risarcimento perché i lavoratori erano stati tutti stabilizzati ai sensi della l. 27 dicembre 2006, n. 296, misura reputata satisfattiva del danno da abusiva reiterazione da contratti a termine;

3. per la cassazione della sentenza ha nno proposto ricorso i lavoratori articolando due motivi , cui resiste il Ministero con controricorso;

4. iricorrenti ha nno depositato memoria .

Considerato che:

1. con il primo motivo i ricorrent i denuncia no la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2 (già comma 5), del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 1, commi 519 e 521 della l. n. 296 del 2006, della l. n. 107 del 2015, della clausola

5.1. dell’allegato [OSCURATO:PERSONA] sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, dell’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 26 novembre 2014, Mascolo ed altri, degli artt. 10 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello rigettato la domanda di riconoscimento del danno comunitario, ritenendo che la sola stabilizzazione prevista dall’art. 1, commi 519 e 521 della l. n. 296 del 2006, costituisc a ex se misura equivalente ai sensi della citata clausola

5.1. e sia dotata dei canoni di efficacia, effettività e dissuasività richiesti dalla CGUE, equiparandola, quanto all’effetto di totale cancellazione della violazione del diritto eurounitario, alle molteplici misure, preventive e risarcitorie, previste dalla l. n. 107 del 2015;

2. con il secondo motivo i ricorrent i denuncia no la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2 (già comma 5), del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 1, commi 519 e 521 della l. n. 296 del 2006, della l. n. 107 del 2015, della clausola

5.1. dell’allegato [OSCURATO:PERSONA] sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, dell’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, dell’art. 8 della l. n. 604 del 1966, dell’art. 14 delle disp. sulla legge in generale, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello rigettato la domanda di riconoscimento del danno comunitario configurando la stabilizzazione prevista dall’art. 1, commi 519 e 521 della l. n. 296 del 2006, come risarcimento in forma specifica e non come criterio oggettivo (comportamento delle parti, nella specie ) ai fini della commisurazione della sanzione risarcitoria di cui all’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 ed ai sensi dell’art. 8 della l. n. 604 del 1966, richiamato dall’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010;

3. i due motivi di ricorso, che possono essere considerati unitariamente in quanto entrambi intesi a contestare il mancato riconoscimento del risarcimento per il cd.

“danno comunitario” per effetto della intervenuta stabilizzazione dei lavoratori ai sensi della l. n. 296 del 2006, sono infondati, come da consolidato indirizzo d i questa Corte (in particolare: Cass. Sez.

L, 27/05/2021, n. 14815; in senso conforme Cass. Sez.

L, 01/06/2021, n. 15240) dal quale non vi sono motivi per discostarsi, considerato che in tali decision i si esamina la specifica questione di diritto sollevata dagli odierni ricorrenti affermando espressamente che la stabilizzazione ex art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006 , ha caratteristiche tali da potersi ritenere satisfattiva del cd. danno comunitario (Cass. Sez.

L, n. 14815 del 2021, punti 26 - 27: «

26. In questa sede va ulteriormente precisato che la relazione causale tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione per assumere valenza riparatoria deve essere «diretta ed immediata»; soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex articolo 1223 cod. civ., tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l’effetto pregiudizievole.

27. Detto rapporto diretto ed immediato sussiste nei casi di effettiva assunzione in ruolo: per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell’avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento- o, comunque, all ’ esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex anteuna ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex legenr. 107/2015 e delle procedure avviate ex lege nr. 296/2006, articolo 1, comma 519»);

4. l’ampia motivazione riportata nei precedenti citati, cui si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., consente di disattendere anche la sollecitazione a disporre il rinvio della questione alla Corte di giustizia UE, considerato che questa Corte si è già espressa nel senso della conformità dell’opzione ermeneutica qui condivisa alla direttiva europea sul lavoro a tempo determinato, affermando che « Tale interpretazione è conforme alla clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia; nella sentenza dell’8 maggio 2019, in causa C 494/17- Rossato il giudice europeo ha chiarito, infatti, che la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che esclude per i dipendenti pubblici (nella specie, i docenti della scuola) che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria» (Cass. Sez.

L, n. 14815 del 2021, punt o 28), caratteristiche r iscontrate - per l’appunto - con riferimento alla procedura di stabilizzazione in esame, secondo quanto osservato al paragrafoprecedente;

5. pertanto, il ricorso va respinto;

6. alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delMinistero, liquidate come da dispositivo ed in solido, ai sensi dell’art. 97 cod. proc. civ., attesa la comunanza di interessi e la convergenza degli atteggiamenti difensivi;

7. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M. rigetta il ricors o e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 3.000,00 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 19479/2017 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i anche disgiuntamente dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Guglielmo d’Ambrosio, con domicilio eletto in Roma, piazza del Popolo 18, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentat o e difes o ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è elettivamente domiciliato - controricorrente - avverso la sentenza n. 8569 /201 6 della Corte d ’ appello di Napoli , depositata il 30 gennaio 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Napoli ha respinto il gravame proposto dai lavoratori indicati in epigrafe inteso ad ottenere il risarcimento del cd. “danno comunitario”per una serie di contratti a termine stipulati con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prorogati e reiterati, accertati come illegittimi; 2. per quel che qui rileva, l a Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva negato il risarcimento perché i lavoratori erano stati tutti stabilizzati ai sensi della l. 27 dicembre 2006, n. 296, misura reputata satisfattiva del danno da abusiva reiterazione da contratti a termine; 3. per la cassazione della sentenza ha nno proposto ricorso i lavoratori articolando due motivi , cui resiste il Ministero con controricorso; 4. iricorrenti ha nno depositato memoria . Considerato che: 1. con il primo motivo i ricorrent i denuncia no la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2 (già comma 5), del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 1, commi 519 e 521 della l. n. 296 del 2006, della l. n. 107 del 2015, della clausola 5.1. dell’allegato [OSCURATO:PERSONA] sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, dell’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 26 novembre 2014, Mascolo ed altri, degli artt. 10 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello rigettato la domanda di riconoscimento del danno comunitario, ritenendo che la sola stabilizzazione prevista dall’art. 1, commi 519 e 521 della l. n. 296 del 2006, costituisc a ex se misura equivalente ai sensi della citata clausola 5.1. e sia dotata dei canoni di efficacia, effettività e dissuasività richiesti dalla CGUE, equiparandola, quanto all’effetto di totale cancellazione della violazione del diritto eurounitario, alle molteplici misure, preventive e risarcitorie, previste dalla l. n. 107 del 2015; 2. con il secondo motivo i ricorrent i denuncia no la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2 (già comma 5), del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 1, commi 519 e 521 della l. n. 296 del 2006, della l. n. 107 del 2015, della clausola 5.1. dell’allegato [OSCURATO:PERSONA] sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, dell’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, dell’art. 8 della l. n. 604 del 1966, dell’art. 14 delle disp. sulla legge in generale, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello rigettato la domanda di riconoscimento del danno comunitario configurando la stabilizzazione prevista dall’art. 1, commi 519 e 521 della l. n. 296 del 2006, come risarcimento in forma specifica e non come criterio oggettivo (comportamento delle parti, nella specie ) ai fini della commisurazione della sanzione risarcitoria di cui all’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 ed ai sensi dell’art. 8 della l. n. 604 del 1966, richiamato dall’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010; 3. i due motivi di ricorso, che possono essere considerati unitariamente in quanto entrambi intesi a contestare il mancato riconoscimento del risarcimento per il cd. “danno comunitario” per effetto della intervenuta stabilizzazione dei lavoratori ai sensi della l. n. 296 del 2006, sono infondati, come da consolidato indirizzo d i questa Corte (in particolare: Cass. Sez. L, 27/05/2021, n. 14815; in senso conforme Cass. Sez. L, 01/06/2021, n. 15240) dal quale non vi sono motivi per discostarsi, considerato che in tali decision i si esamina la specifica questione di diritto sollevata dagli odierni ricorrenti affermando espressamente che la stabilizzazione ex art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006 , ha caratteristiche tali da potersi ritenere satisfattiva del cd. danno comunitario (Cass. Sez. L, n. 14815 del 2021, punti 26 - 27: « 26. In questa sede va ulteriormente precisato che la relazione causale tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione per assumere valenza riparatoria deve essere «diretta ed immediata»; soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex articolo 1223 cod. civ., tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l’effetto pregiudizievole. 27. Detto rapporto diretto ed immediato sussiste nei casi di effettiva assunzione in ruolo: per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell’avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento- o, comunque, all ’ esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex anteuna ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex legenr. 107/2015 e delle procedure avviate ex lege nr. 296/2006, articolo 1, comma 519»); 4. l’ampia motivazione riportata nei precedenti citati, cui si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., consente di disattendere anche la sollecitazione a disporre il rinvio della questione alla Corte di giustizia UE, considerato che questa Corte si è già espressa nel senso della conformità dell’opzione ermeneutica qui condivisa alla direttiva europea sul lavoro a tempo determinato, affermando che « Tale interpretazione è conforme alla clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia; nella sentenza dell’8 maggio 2019, in causa C 494/17- Rossato il giudice europeo ha chiarito, infatti, che la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che esclude per i dipendenti pubblici (nella specie, i docenti della scuola) che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria» (Cass. Sez. L, n. 14815 del 2021, punt o 28), caratteristiche r iscontrate - per l’appunto - con riferimento alla procedura di stabilizzazione in esame, secondo quanto osservato al paragrafoprecedente; 5. pertanto, il ricorso va respinto; 6. alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delMinistero, liquidate come da dispositivo ed in solido, ai sensi dell’art. 97 cod. proc. civ., attesa la comunanza di interessi e la convergenza degli atteggiamenti difensivi; 7. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. rigetta il ricors o e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 3.000,00 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-b
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