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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 gennaio 2025

Cassazione n. 03667/2025

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6833-2020 proposto da: C.I.P.A.G. -[OSCURATO:PERSONA] PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 666/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 09/08/2019 R.G.N. 71/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] previdenza R.G.N.6833/2020 Cron.

Rep.

Ud.15/01/2025 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.666/19, la Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione svolta dal geometra [OSCURATO:PERSONA] avverso una cartella di pagamento emessa dalla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] (CIPAG) relativamente al pagamento dei contributi previdenziali minimi dovuti per l’anno 2014, a seguito di iscrizione d’ufficio del professionista alla Cassa stessa.

Riteneva la Corte che l’autonomia riconosciuta alla CIPAG dal d.lgs. n.509/94 non potesse spingersi fino al punto di modificare i presupposti normativi richiesti per l’iscrizione alla Cassa, come fissati dalla l. n.773/82, e modificati illegittimamente dall’art.5 dello Statuto.

In fatto, la Corte accertava che, nel 2014, Tessaro non aveva svolto attività di geometra, nemmeno nell’accezione più ampia accolta dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero inclusiva di tutte le attività che abbiano un nesso funzionale con le competenze tecniche di cui si avvale normalmente il professionista.

Tessaro, infatti, era socio accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. e presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA]., entrambi operanti nel settore edile; tali cariche però, in base all’oggetto sociale, non presupponevano l’impiego necessario delle tipiche competenze del geometra.

Avverso la sentenza, la CIPAG ricorre per tre motiv i, illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1 l. n.37/67, 10 e 22 l. n.773/82, 1 ss. d.lgs. n.509/94, nonché dell’art.5 Statuto della Cassa, per non avere la Corte considerato che la cartella di pagamento ha ad oggetto la contribuzione minima, dovuta in funzione di solidarietà endocategoriale.

Con il secondo motivo di ricorso, la Casse deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1 l. n.37/67, 10, 17, 18, 22 l. n.773/82, 2, co.26 l. n.335/95, 1 ss. d.lgs. n.509/94, nonché dell’art.38 Cost. e dell’art.5 Statuto della Cassa, per avere la Corte d’appello ritenuto illegittimo l’art.5 dello Statuto.

Con il terzo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.16 R.D. n.724/29, 2697 c.c., 1 ss. d.lgs. n.509/94, e dell’art.5 Statuto della Cassa, per aver negato la Corte la natura professionale della posizione di socio/amministratore in capo a Tessaro.

I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente data la loro intima connessione, sono fondati.

Va premesso che tra le stesse parti, e relativamente ai contributi dovuti per l’anno 2013, questa Corte (ord. n.22880/24) ha accolto il ricorso della Cassa, fondato su motivi analoghi ai presenti(v. anche Cass.19508/23 che ha confermato l’obbligo di iscrizione alla Cassa per il geometra socio e amministratore di società operante nel settore edile).

Le ragioni ivi esposte per l’accoglimento del ricorso vanno in questa sede condivise.

In particolare, va ribadito che, a partire da Cass.4568/21 (in seguito v. tra le altre Cass.28188/22, Cass.25363/23, Cass.17823/23), questa Corte ha affermato che è legittimo l’esercizio del potere regolamentare da parte della Cassa, laddove ha affermato l’obbligo di contribuzione minima anche in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale, con obbligo di iscrizione alla Cassa per tutti coloro che sono iscritti all’albo dei geometri, ed essendo irrilevante la mancata produzione di reddito, così come l’iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria.

È perciò da ribadire, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, la legittimità dell’art.5 dello Statuto della Cassa.

In base a tale disposizione, l’iscrizione all’albo professionale – pacifica nel caso di specie – determina una presunzione di esercizio dell’attività professionale di geometra, la quale può essere vinta dall’iscritto alle sole condizioni fissate dalla Cassa.

In particolare, la delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa prevedeva l'obbligo di presentare un'autocertificazione nella quale il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA.

Sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa– ipotesi non present i nel caso di specie –laddove ci si trovi in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal Ccnl, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro -rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibilea quella di geometra.

Ebbene, non risulta che Tessaro abbia vinto la presunzione nei modi indicati da dettedelibere.

Pertanto, la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che per assoggettare a contribuzione i proventi dell’attività esercitata da [OSCURATO:PERSONA], iscritto all’Albo dei geometri, in qualità di socio e amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. e della TW s . a . s . , pur afferent i al settore edile, fosse necessario che l’attività svolta in relazione alle cariche di amministratore implicasse l’impiego delle tipiche competenze del geometra, quando invece, alla stregua dei principisopra esposti, l’iscrizione all’Albo dei Geometri implica una presunzione di esercizio della professione, derogabile in conformità alle previsioni regolamentari dello Statuto della Cassa, nella specie non ricorrenti.

In accoglimento del ricorso, la sentenza v

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6833-2020 proposto da: C.I.P.A.G. -[OSCURATO:PERSONA] PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 666/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 09/08/2019 R.G.N. 71/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] previdenza R.G.N.6833/2020 Cron. Rep. Ud.15/01/2025 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.666/19, la Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione svolta dal geometra [OSCURATO:PERSONA] avverso una cartella di pagamento emessa dalla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] (CIPAG) relativamente al pagamento dei contributi previdenziali minimi dovuti per l’anno 2014, a seguito di iscrizione d’ufficio del professionista alla Cassa stessa. Riteneva la Corte che l’autonomia riconosciuta alla CIPAG dal d.lgs. n.509/94 non potesse spingersi fino al punto di modificare i presupposti normativi richiesti per l’iscrizione alla Cassa, come fissati dalla l. n.773/82, e modificati illegittimamente dall’art.5 dello Statuto. In fatto, la Corte accertava che, nel 2014, Tessaro non aveva svolto attività di geometra, nemmeno nell’accezione più ampia accolta dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero inclusiva di tutte le attività che abbiano un nesso funzionale con le competenze tecniche di cui si avvale normalmente il professionista. Tessaro, infatti, era socio accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. e presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA]., entrambi operanti nel settore edile; tali cariche però, in base all’oggetto sociale, non presupponevano l’impiego necessario delle tipiche competenze del geometra. Avverso la sentenza, la CIPAG ricorre per tre motiv i, illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1 l. n.37/67, 10 e 22 l. n.773/82, 1 ss. d.lgs. n.509/94, nonché dell’art.5 Statuto della Cassa, per non avere la Corte considerato che la cartella di pagamento ha ad oggetto la contribuzione minima, dovuta in funzione di solidarietà endocategoriale. Con il secondo motivo di ricorso, la Casse deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1 l. n.37/67, 10, 17, 18, 22 l. n.773/82, 2, co.26 l. n.335/95, 1 ss. d.lgs. n.509/94, nonché dell’art.38 Cost. e dell’art.5 Statuto della Cassa, per avere la Corte d’appello ritenuto illegittimo l’art.5 dello Statuto. Con il terzo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.16 R.D. n.724/29, 2697 c.c., 1 ss. d.lgs. n.509/94, e dell’art.5 Statuto della Cassa, per aver negato la Corte la natura professionale della posizione di socio/amministratore in capo a Tessaro. I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente data la loro intima connessione, sono fondati. Va premesso che tra le stesse parti, e relativamente ai contributi dovuti per l’anno 2013, questa Corte (ord. n.22880/24) ha accolto il ricorso della Cassa, fondato su motivi analoghi ai presenti(v. anche Cass.19508/23 che ha confermato l’obbligo di iscrizione alla Cassa per il geometra socio e amministratore di società operante nel settore edile). Le ragioni ivi esposte per l’accoglimento del ricorso vanno in questa sede condivise. In particolare, va ribadito che, a partire da Cass.4568/21 (in seguito v. tra le altre Cass.28188/22, Cass.25363/23, Cass.17823/23), questa Corte ha affermato che è legittimo l’esercizio del potere regolamentare da parte della Cassa, laddove ha affermato l’obbligo di contribuzione minima anche in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale, con obbligo di iscrizione alla Cassa per tutti coloro che sono iscritti all’albo dei geometri, ed essendo irrilevante la mancata produzione di reddito, così come l’iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria. È perciò da ribadire, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, la legittimità dell’art.5 dello Statuto della Cassa. In base a tale disposizione, l’iscrizione all’albo professionale – pacifica nel caso di specie – determina una presunzione di esercizio dell’attività professionale di geometra, la quale può essere vinta dall’iscritto alle sole condizioni fissate dalla Cassa. In particolare, la delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa prevedeva l'obbligo di presentare un'autocertificazione nella quale il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA. Sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa– ipotesi non present i nel caso di specie –laddove ci si trovi in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal Ccnl, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro -rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibilea quella di geometra. Ebbene, non risulta che Tessaro abbia vinto la presunzione nei modi indicati da dettedelibere. Pertanto, la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che per assoggettare a contribuzione i proventi dell’attività esercitata da [OSCURATO:PERSONA], iscritto all’Albo dei geometri, in qualità di socio e amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. e della TW s . a . s . , pur afferent i al settore edile, fosse necessario che l’attività svolta in relazione alle cariche di amministratore implicasse l’impiego delle tipiche competenze del geometra, quando invece, alla stregua dei principisopra esposti, l’iscrizione all’Albo dei Geometri implica una presunzione di esercizio della professione, derogabile in conformità alle previsioni regolamentari dello Statuto della Cassa, nella specie non ricorrenti. In accoglimento del ricorso, la sentenza v
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