CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05903/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di otto mesi di reclusione e di 1.000,00 euro di multa, articolando due motivi di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo all'accertamento della condotta di detenzione illecita a fini di spaccio (primo motivo), e violazione di legge relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo); Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché la detenzione della droga del tipo cocaina deve ritenersi destinata alla cessione a terzi, sottolineando la suddivisione della stessa in dosi, le circostanze del fatto (l'imputato ha interloquito con due persone; si è poi allontanato ed è ritornato con la cocaina stretta nel pugno; i due interlocutori, fino a quel momento in attesa, si sono dati alla fuga per l'arrivo degli operanti), il luogo della vicenda (una zona notoriamente destinata allo spaccio); Osservato che il secondo motivo espone censure manifestamente infondate, in quanto non sono indicati elementi di segno positivo su cui fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche, né questi possono essere costituiti dal numero di dosi sequestrate, pari a quattordici, già valorizzate ai fini della riqualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 20