CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 17767/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21496/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, domiciliato per legge presso la [OSCURATO:PERSONA], in Roma, piazza Cavour; -ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] TARSO, -intimato – avverso la sentenza n. 885 /20 2 1 della Corte di appello di L’Aquila , pubblicatail 0 7 . 06 .20 2 1 ; C.C. 5.04.2023 n. R.G. 11295/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2023 2022 dalla ConsiglieraIrene AMBROSI; rilevato che 1.[OSCURATO:PERSONA] a veva proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Pescara avverso il precetto notificatogli dal figlio [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di somme dovute a titolo di assegno di mantenimento per il periodo 2008-2016 per l’importo complessivo, tra capitale e interessi,pari ad Euro 5.711,45; il Tribunale di Pescara con sentenza n. 145 del 201 8 rigettava integralmente l’opposizione; 2.avverso la sentenza del Tribunale, proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]; si costituiva il figlio Alessandrochiedendo il rigetto del gravame; nel corso del giudizio, l’appellante depositava documentazione relativa ad un giudizio di opposizione presso terzidinanzi al Tribunale di Pescara promosso successivamente a quello avverso il precettode quo e che in tale secondo giudizio era stata ammessa e disposta una CTU contabile al fine di determinare l’importo dovuto anno per anno dal 2008 al 2016 dal debitore (padre) al creditore (figlio); la Corte di appello di L’Aquila con la sentenza n. 885 del 202 1 , rigettavail gravame, con condanna alle spese dell’appellante in favore dell’appellato, con distrazione; 3.ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] illustrato da cinque motivi; s ebbene intimat o , [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto di svolgeredifese nel giudizio di legittimità ; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.; parte ricorrente ha depositato memoria ; considerato che 1.con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c. per C.C. 5.04.2023 n. R.G. 11295/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi motivazione apparente sul calcolo del pagamento intimato e sulla giustificazione del credito vantato e ribadisce che nel giudizio di opposizione all’esecuzione svoltosi in parallelo tra le parti, l’impo rto dovuto daEuro 5.711,45 è stato ridotto a d Euro 1.158,56 , e che nel giudizio de quola CTU richiesta, non è stata ammessa; 2. c on il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente sulmotivo volto alla dimostrazione della prova dei pagamenti; sostiene in proposito di aver versato sempre l’assegno di mantenimento con rivalutazione annuale e di aver assolto all’onere probatorio avendo prodotto gli estratti bancari ed i bonifici da cui risultavano i versamenti effettuati dal gennaio 2008 al dicembre 2016, documentazione non contestata da controparte ed anzi, confermata dalla produzione degli estratti bancari di quest’ultima; lamenta che i giudici di merito non avevano ammesso né l’interrogatorio formale, né la consulenza contabilerichiesti e che la Corte d’appello avrebbe taciuto sia sulla mancata contestazione di controparte sia sulle produzioni di quest’ultima, senza porle a confronto con quelle dell’appellante, e poi, contraddittoriamente, non avrebbe ritenuto che la mancata contestazione di detti documenti equivalga al loro riconoscimento; 3.con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente sulla presunta mancata contestazione del credito vantato e della presunta perizia stragiudiziale;ribadisce di aver eccepito in prime cure che la perizia stragiudiziale depositata da controparte non era una perizia,bensì una serie di tabelle in cui erano stati indicati l’importo dell’assegno di mantenimento da versare nel mese di gennaio 2008, l’indice di rivalutazione ISTAT con la somma rivalutata e la somma effettivamente versata nel 2008, e l’eventuale C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. R.G. 11295/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi differenza dovuta; lamenta che la Corte d’appello non ha esaminato il documento in questione e ha affermato che il giudice di prime cure correttamente aveva ritenuto che fossero stati illustrati i calcoli della somma dovuta e che questi fossero vincolanti e che l’appellante non avrebbe mosso critiche specifichead esso, non tenendo conto invece che l’appellante aveva qualificato come incomprensibile lo stesso documento e aveva prodotto gli estratti conto, il prospetto dei versamenti effettuati e richiesto la CTU contabile,nonché sottolineato che nel parallelo giudizio di opposizione svoltosi tra le parti, l’importo precettato da Euro 5.711,45 era stato ridotto a Euro 1.158,56; 4. con il quarto motivo il ricorrente lamenta un vizio di motivazione della sentenza e omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 4,in relazione all’art. 115 c.p.c., ed ai sensi del n.5 c.p.c. per l’omesso esame della relazione contabile prodotta in sede di conclusioni e per la mancata ammissione della C.T.U. contabile richiesta; in particolare, denuncia l’omesso esame della seconda perizia esperita nel giudizio parallelo e depositata dall’appellante in sede di precisazione delle conclusioni evidenziando che , se fosse stata esaminata, l’importo recato dal precetto sarebbe stato necessariamente ridotto; 5. con il quinto motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia sull’ammissione del giuramento decisorio; 6. i primi tre motivi, che per ragioni di intrinseca connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili in quanto non sussistela pretesa apparenza della motivazione riguardo a ciascuno dei prospettati profili; quanto al primo (che si appunta sul calcolo del pagamento intimato e sulla giustificazione del credito vantato),la Corte di appello C.C. 5.04.2023 n. R.G. 11295/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi ha affermato che il creditore, [OSCURATO:PERSONA], ha documentato quali fossero le somme dovute dal debitore, suo padre, [OSCURATO:PERSONA] , in forza della sentenza di divorzio pronunciata tra i genitori in data 18 luglio 1996 n. 71,per il periodo gennaio 2008 al dicembre 2016, e che il predetto creditore «ha illustrato quali fossero le somme dovute e quindi il residuo da versarsi da parte dell’obbligato»; il giudice di appello ha aggiunto in proposito che «Quest’ultimo, il signor [OSCURATO:PERSONA] non ha specificatamente contestato il contenuto della relazione e quindi correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto vincolanti i calcoli fatti,ai quali l’opponente avrebbe dovuto opporre la prova, il cui onere ricade sull’opponente, del pagamento» ( foglio 3 della sentenza impugnata,punto II.5); quanto al secondo profilo (relativo alla dimostrazione della prova dei pagamenti) la Corte di appello ha osservato che la sentenza di prime cure «contiene una dettagliata motivazione che appare corretta. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti prodotto una serie di estratti conto dal 2008 al 2015 dai quali non si evince quali somme abbia destinato effettivamente al figlio, mancando l’indicazione di un beneficiario. Anche le somme rappresentate in uscita sul conto che l’appellante indica unilateralmente come versamenti in favore del figlio non coincidono con l’importo per le mensilità dovute e quindi non risulta provato nemmeno indirettamente che quelle somme siano effettivamente versate in ottemperanza dell’obbligo di mantenimento» e che ancora «la sentenza di prime cure riconosce che nel 2016, al contrario, la prova appare raggiunta nella misura in cui risultano le copie dei bonifici effettuati in favore di [OSCURATO:PERSONA] ma tale prova è insufficiente ad elidere la pretesa poiché l’opposto/appellato non ha domandato il pagamento dell’intero ammontare dovuto ma solo della differenza tra quanto effettivamente versato e quanto spettante a titolo C.C. 5.04.2023 n. R.G. 11295/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi di capitale, interessi e rivalutazione e come dettagliato dalla perizia di parte» (foglio 4 della sentenza impugnata,punti II.9 e II.10); quanto al terzo profilo (sulla presunta mancata contestazione del credito vantato e della presunta perizia stragiudiziale) la Corte di appello lo ha ritenuto infondato perché già proposto quale motivo di gravame, frutto di una erronea percezione della motivazione del giudice di prime cure «il quale ha esplicitamente escluso nella motivazione delprovvedimento che una relazione di pa rte possa valere come prova processuale ma, al contempo, ha applicato il paradigma dell’art. 115 c.p.c. che impone alla parte avversa di contestare specificatamente le asserzioni fattuali di controparte. Tale onere di contestazione come è pacifico in giurisprudenza, dev’essere tanto più dettagliato quanto maggiormente dettagliato è il fatto dedotto e asserito. Poiché una simile contestazione che avrebbe richiesto, se non un calcolo ugualee contrario, quantomeno l’indicazione degli errori in cui sarebbe incorso il perito della controparte,non vi è stata, il giudice ne ha tratto le conseguenze stabilite sul piano processuale dall’ordinamento ma, non per questo, ha mutato la natura della perizia di parte da documentazionedife nsiva a prova piena » ( foglio 4 della sentenza impugnata, puntoII.13 ) ; per tanto statuito dalla Corte territoriale, non sussiste, quindi, la pretesa apparenza della motivazione, avendo la Corte correttamente considerato tutto quanto pacificamente emerso dall’istruttoria compiuta, e del resto ed in parte , anche ammesso dallo stesso ricorrente; 7.il quarto motivo è infondato ; la Corte d’appello, a differenza di quanto sostenuto dalla parte ricorrente, ha esaminato la richiesta di CTU contabile formulata dall’appellante «con cui sarebbe stato [secondo la prospettazione del C.C. 5.04.2023 n. R.G. 11295/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi ricorrente] più efficace l’accertamento del vero» e ha testualmente ritenuto non fondato il motivo « poiché l’e sper imento di un accertamento tecnico si rende necessario quando vi sia incertezza di natura prettamente tecnica sul materiale probatorio e non per acquisire prove non prodotte. Nel caso qui deciso, l’appellante e opponente in primo grado, come visto, aveva omesso di provare i propri asserti e il giudice non avrebbe potuto so p perire ai deficit probatori attraverso l’uso della perizia contabile» (foglio 4della sentenza impugnata, punto II.16); inoltre, la Corte territoriale ha mostratodi aver esaminato anche la CTU contabile disposta nell’ambito del parallelo giudizio in opposizione all’esecuzione presso terzi vertente tra le stesse parti e prodotta in giudizio dall’appellante e ha ritenuto in proposito che: «anche a volerla ritenere tempestiva, siccome riguardante atti formatisi dopo l’inizio delgiudizio di appello, non è comunque idonea a definire questo giudizio. Difatti, la relazione della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], ausiliario del giudice, in quel procedimento, è innanzitutto fodata su materiale probatorio differente, acquisito in quello specifico giudizio (include infatti gli estratti conto del conto corrente dell’appellato [OSCURATO:PERSONA]); in secondo luogo, si basa su una metodologia di verifica dei pagamenti con incrocio delle contabili dei conti correnti delle parti, sottoposta alla valutazione giuridica dell’operatore del diritto (…) e infine,in terzo luogo, porta a conclusioni comunque differenziate (pp. 16-18) in cui si prospettano due calcoli diversi. Non si tratta quindi di un dato di fatto inequivocabile e certo da cui questo giudice possa trarre giovamento al fine di decidere risolutivamente la questione»; a fronte di quanto motivato dal giudice di appelloe testualmente riportato,il rilievo dell’omesso esame della seconda relazione peritale C.C. 5.04.2023 n. R.G. 11295/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi depositatain sede di precisazione delle conclusioni in data 10 febbraio 2021 non appare decisivo ai fini della definizione del presente giudizio; 8. parimenti infondato il quinto motivo di ricorso , tenuto conto che la Corte territoriale non ha omesso pronuncia sull’ammissione del giuramentodecisorio, ma lo ha espressamente ritenuto superfluo, alla luce di quanto complessivamente motivato; pertanto, la decisione adottata dal giudice d'appello è conforme al consolidato principio di diritto in tema di prova contenuto nell’art.2697 c.c.; devesi, infatti, rilevare che la mancata allegazione di elementi documentali specifici che avrebbero dovuto sorreggere la prospettazione del debitore di aver esattamente e effettivamente adempiuto all’obbligo di mantenimento del figlio , ne rende del tutto idonea la motivazione del rigetto, dato che il giudice del merito, rispetto alla deduzione e alla genericità dell ’ allegazione , ha debitamente argomentato per giustificarne l'infondatezza sulla totale mancanza di dimostrazione, con la conseguente, per un verso, impossibilità di sopperire al deficit probatorio attraverso l’uso della perizia contabile svolta nel parallelo giudizio di opposizione e per l’altro, superfluità dell’esperimento dell’interrogatorio della controparte; nè altre considerazioni il giudice avrebbe dovuto svolgere in tema di prova che espressamente aveva ritenuto( in relazione ai fatti sui quali la pretesa eccezione di estinzione del credito era stata fondata)in alcun modo raggiunta; 8.in conclusione, il ricorso va rigettato e nulla va disposto sulle spese attesa la indefensiodella controparte; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo C.C. 5.04.2023 n. R.G. 11295/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315); per questi motivi la Corte rigettail ricorso; Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presuppost