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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37896/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s? ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito ifensore [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale del riesame di Catanzaro decidendo ex art 309 cpp ha riformato il provvedimento col quale il giudiece per ltdagini preliminari aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui agli artt 353 aggravato ex art 416.1cp, annullando l'aggravante e sostituendo la misura detentiva con l'obbligo di presentazione alla PG.

Secondo l'impostazione dell'accusa - allo stato convalidata dai Giudici del merito cautelare - [OSCURATO:PERSONA], quale dirigente del Consorzio di bonifica Ionio e responsabile del procedimento per l'affidamento di appalto per fornitura di materiali e dispositivi antiinfortunitici, in concorso con il dipendente del consorzio Selvino, e con [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta avrebbero turbato il regolare svolgimento della gara, orientandola in favore di Gallo.

Epoca dei fatti tra Luglio 2017 e Febbraio 2018.

1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato tramite difensore fiduciario, col primo motivo lamentando la violazione degli artt 292 e 275 cpp, ed il vizio di motivazione apparente, per aver ritenuto il Tribunale sussistenti le esigenze cautelari senza tener conto della dell'incensuratezza dell'indagato e della mancata individuazione di effettive occasioni per compiere ulteriori delitti della stessa specie.

2. Nel secondo motivo il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione per manifesta illogicità riguardo al tema della gravità indiziaria, poiché il Tribunale non avrebbe considerato che [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto a Gallo solo per avere delucidazioni di carattere tecnico e che dalla documentazione acquisita emergerebbe come la sua ditta, dopo l'annullamento della prima gara, non era stata avvantaggiata nella nuova gara, arrivando seconda.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cessazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Per ragioni di ordine logico è esaminato per primo il secondo motivo di ricorso, relativo al tema della gravità indiziaria. 1.La difesa, con i motivi di cui all'atto di ricorso, si limita, in definitiva, a rappresentanre le stesse argomentazioni già proposte al Tribunale del riesame e, sotto l'apparente veste del vizio di manifesta illogicita della motivazione, richiede esplicitamente al Collegio la rivisitazione del materiale indiziario già adeguatamente ponderato dai Giudici del merito cautelare, per di più senza reiazionarsi cori le ampie ed esatte giustificazioni fornite dalla pronunzia in esame.

I motivi sono, quindi, inammissibili, oltre che per essere sviluppati sul pieno merito, e fin nel dettaglio, del percorso argomentativo seguito nel provvedimento impugnato, anche per difetto di specificità estrinseca, mancando la necessaria correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto rormalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 dei 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109).

Invero, l'ordinanza impugnata ha ricostruito congruamente, e senza mostrare le dedotte illogicità, la vicenda fattuale oggetto di decisione, traendo elementi di conoscenza e valutazione dalle conversazioni intercettate e dagli esiti dei servizi di osservazione operati dalla Polizia giudiziaria, in tal modo dando conto degli incontri e delle interlocuzioni tra l'indagato ed il coindagato Gallo, allo scopo di far annullare la gara per l'affidamento dell'appalto di cui si discute; gli indagati hanno concordemente operato contestazioni di conformità dei materiali offerti dalla ditta aggiudicataria, in realtà insussistenti.

In coerenza con tali premesse si è osservato che dopo il provvedimento in cui si era dichiarato che la gara era andata deserta, la fornitura di materiali e dispositivi antiinfortunitici è stata assegnata alla società di Gallo, così portandosi a compimento il precedente accordo criminoso. 1.1 Per altro verso neppure può sottacersi che il ricorrente, riferendosi alla documentazione acquisita agii atti, da cui si ricaverebbe l'assoluta contraddittorietà della motivazione,dimostra di non tener conto degli elementi effettivamente posti ai centro del percorso logico-argomentativo del Tribunale, la cui la ratio decidendi è individuabile nel complesso dei dati indiziari suindicati, e non sulla documentazione, riguardo alla quale la difesa di nu-J0 richiede al Collegio, questa volta implicitamente, una inammissibile rivisitazione del materiale indiziario. 2.Quanto al tema delle esigenze cautelari - oggetto del primo motivo del ricorso - la difesa si duole della mancata considerazione dello stato di incensuratezza dell'indagato e della sua estraneità ad ambienti criminali ed evidenzia , peraltro con una mera petizione di principio, che nel provvedimento impugnato non si è dato atto della presenza di prossime occasioni favorevoli al compimento di ulteriori delitti da parte di [OSCURATO:PERSONA]. / Anche ih questo caso la doglianza non si confronta col testo del provvedimento che ha inteso censurare, nel quale la condizione di incensuratezza, insieme alla non vicinanza nel tempo dell'epoca di realizzazione degli illeciti, sono stati posti a fondamento della sostituzione della misura restrittiva degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 2.1.Del resto, in coerenza con la stessa giurisprudenza citata nell'atto di ricorso il pericolo di recidiva è stato correttamente desunto dai comportamenti dell'indagato evidenziati tramite le indagini e finalizzati alla turbativa della gara, comportamenti di cui si sono esattamente sottolineate le caratteristiche di essere articolati, prolungati nel tempo e assunti in dispregio della funzione pubblica rivestita, desumendosene correttamente la sussistenza nell'attuale ricorrente cL una particolare inclinazione a delinquere.

La giustificazione offerta sul punto dal Tribunale è in sintonia con ia giurisprudenza di questa Corte - alla quale ii Collegio intende dar seguito - secondo la quale il requisito deii'attualità dei pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece„ da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alia stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporaie dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza. (Sez. 5 , Sentenza n. 11250 del 19/11/2018 Cc. (dep. 13/03/2019 ) Rv. 277242.

Massime precedenti Conformi: N. 44946 del 2016 Rv. 267965 - 01, N. 47891 del 2016 Rv. 268366 - 01, N. 11511 del 2017 Rv. 269684 - 01, N. 33004 del 2017 Rv. 271216 - 01, N. 53645 del 2016 Rv. 268977 - 01 ; N. 47837 dei 2018 Rv. 273994 - 01, N. 55216 del 2018 Rv. 274085.

Alla luce delle considerazioni prececientl I ricorso deve essere dichiaralo inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delia cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s? ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito ifensore [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale del riesame di Catanzaro decidendo ex art 309 cpp ha riformato il provvedimento col quale il giudiece per ltdagini preliminari aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui agli artt 353 aggravato ex art 416.1cp, annullando l'aggravante e sostituendo la misura detentiva con l'obbligo di presentazione alla PG. Secondo l'impostazione dell'accusa - allo stato convalidata dai Giudici del merito cautelare - [OSCURATO:PERSONA], quale dirigente del Consorzio di bonifica Ionio e responsabile del procedimento per l'affidamento di appalto per fornitura di materiali e dispositivi antiinfortunitici, in concorso con il dipendente del consorzio Selvino, e con [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta avrebbero turbato il regolare svolgimento della gara, orientandola in favore di Gallo. Epoca dei fatti tra Luglio 2017 e Febbraio 2018. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato tramite difensore fiduciario, col primo motivo lamentando la violazione degli artt 292 e 275 cpp, ed il vizio di motivazione apparente, per aver ritenuto il Tribunale sussistenti le esigenze cautelari senza tener conto della dell'incensuratezza dell'indagato e della mancata individuazione di effettive occasioni per compiere ulteriori delitti della stessa specie. 2. Nel secondo motivo il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione per manifesta illogicità riguardo al tema della gravità indiziaria, poiché il Tribunale non avrebbe considerato che [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto a Gallo solo per avere delucidazioni di carattere tecnico e che dalla documentazione acquisita emergerebbe come la sua ditta, dopo l'annullamento della prima gara, non era stata avvantaggiata nella nuova gara, arrivando seconda. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cessazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Per ragioni di ordine logico è esaminato per primo il secondo motivo di ricorso, relativo al tema della gravità indiziaria. 1.La difesa, con i motivi di cui all'atto di ricorso, si limita, in definitiva, a rappresentanre le stesse argomentazioni già proposte al Tribunale del riesame e, sotto l'apparente veste del vizio di manifesta illogicita della motivazione, richiede esplicitamente al Collegio la rivisitazione del materiale indiziario già adeguatamente ponderato dai Giudici del merito cautelare, per di più senza reiazionarsi cori le ampie ed esatte giustificazioni fornite dalla pronunzia in esame. I motivi sono, quindi, inammissibili, oltre che per essere sviluppati sul pieno merito, e fin nel dettaglio, del percorso argomentativo seguito nel provvedimento impugnato, anche per difetto di specificità estrinseca, mancando la necessaria correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto rormalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 dei 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). Invero, l'ordinanza impugnata ha ricostruito congruamente, e senza mostrare le dedotte illogicità, la vicenda fattuale oggetto di decisione, traendo elementi di conoscenza e valutazione dalle conversazioni intercettate e dagli esiti dei servizi di osservazione operati dalla Polizia giudiziaria, in tal modo dando conto degli incontri e delle interlocuzioni tra l'indagato ed il coindagato Gallo, allo scopo di far annullare la gara per l'affidamento dell'appalto di cui si discute; gli indagati hanno concordemente operato contestazioni di conformità dei materiali offerti dalla ditta aggiudicataria, in realtà insussistenti. In coerenza con tali premesse si è osservato che dopo il provvedimento in cui si era dichiarato che la gara era andata deserta, la fornitura di materiali e dispositivi antiinfortunitici è stata assegnata alla società di Gallo, così portandosi a compimento il precedente accordo criminoso. 1.1 Per altro verso neppure può sottacersi che il ricorrente, riferendosi alla documentazione acquisita agii atti, da cui si ricaverebbe l'assoluta contraddittorietà della motivazione,dimostra di non tener conto degli elementi effettivamente posti ai centro del percorso logico-argomentativo del Tribunale, la cui la ratio decidendi è individuabile nel complesso dei dati indiziari suindicati, e non sulla documentazione, riguardo alla quale la difesa di nu-J0 richiede al Collegio, questa volta implicitamente, una inammissibile rivisitazione del materiale indiziario. 2.Quanto al tema delle esigenze cautelari - oggetto del primo motivo del ricorso - la difesa si duole della mancata considerazione dello stato di incensuratezza dell'indagato e della sua estraneità ad ambienti criminali ed evidenzia , peraltro con una mera petizione di principio, che nel provvedimento impugnato non si è dato atto della presenza di prossime occasioni favorevoli al compimento di ulteriori delitti da parte di [OSCURATO:PERSONA]. / Anche ih questo caso la doglianza non si confronta col testo del provvedimento che ha inteso censurare, nel quale la condizione di incensuratezza, insieme alla non vicinanza nel tempo dell'epoca di realizzazione degli illeciti, sono stati posti a fondamento della sostituzione della misura restrittiva degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 2.1.Del resto, in coerenza con la stessa giurisprudenza citata nell'atto di ricorso il pericolo di recidiva è stato correttamente desunto dai comportamenti dell'indagato evidenziati tramite le indagini e finalizzati alla turbativa della gara, comportamenti di cui si sono esattamente sottolineate le caratteristiche di essere articolati, prolungati nel tempo e assunti in dispregio della funzione pubblica rivestita, desumendosene correttamente la sussistenza nell'attuale ricorrente cL una particolare inclinazione a delinquere. La giustificazione offerta sul punto dal Tribunale è in sintonia con ia giurisprudenza di questa Corte - alla quale ii Collegio intende dar seguito - secondo la quale il requisito deii'attualità dei pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece„ da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alia stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporaie dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza. (Sez. 5 , Sentenza n. 11250 del 19/11/2018 Cc. (dep. 13/03/2019 ) Rv. 277242. Massime precedenti Conformi: N. 44946 del 2016 Rv. 267965 - 01, N. 47891 del 2016 Rv. 268366 - 01, N. 11511 del 2017 Rv. 269684 - 01, N. 33004 del 2017 Rv. 271216 - 01, N. 53645 del 2016 Rv. 268977 - 01 ; N. 47837 dei 2018 Rv. 273994 - 01, N. 55216 del 2018 Rv. 274085. Alla luce delle considerazioni prececientl I ricorso deve essere dichiaralo inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delia cassa delle amm
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