CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 gennaio 2023
Cassazione n. 20729/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11516/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] e SCHININ À ARTURO , domiciliati “ex lege” in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA - SEZ.DIST.CATANIAn. 1063/2016 depositata i l 17/03/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. In data 27 dicembre 2007, i coniugi PUGLIONISI Valeria e SCHININÀ Arturo presentavano, ai sensi dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, istanza di rimborso del 90% delle imposte e tasse già pagate versate a saldo relativamente alle annualità 1991 e 1992, essendo residenti e domiciliati in provincia di Ragusa, colpita dal sisma del 1990. 2. In data 14 novembre 2008, i predetti presentavano ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza, con richiesta al giudice di disporre il rimborso con interessi e spese. 3. Nel contraddittorio dell'ufficio, che si costituiva eccependo l'applicabilità della norma alle sole somme ancora dovute, e non ai rimborsi, e la tardività dell'istanza, la CTP di Ragusa, con sentenza n. 815/04/11 depositata il 1° dicembre 2011, accoglieva la domanda. 4. L'ufficio presentava appello e la CTR della Sicilia-Sezione distaccata di Catania, con la sentenza in epigrafe, rigettava il gravame alla stregua della seguente letterale motivazione: Nelle more del giudizio è intervenuta la legge 23/12/2014, n. 190, che all’art. 1 comma 665 ha regolato, in maniera esplicita, l'esercizio del diritto al rimborsoper cui è causa. Il legislatore in sostanza ha ribadito: - che i beneficiari vanno individuati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990 […] che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10% previsto dall'art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; - che essi beneficiari hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato istanza di rimborsoai sensi dell’art. 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, entro il termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto legge 31dicembre 2007, n. 248 (e quindi entro il 1°/3/2010); - che restano esclusi i soggetti che svolgono attività d’impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea. A questa Commissione non resta che verificare la tempestività della istanza di rimborso, la tipologia di tributo richiesto, l'importo effettivamente versato negli anni 1990, 1991 e 1992, oltre che la qualifica soggettiva di residente o esercente in uno dei comuni indicati nell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro […]. È documentata la circostanza che i soggetti richiedenti abbiano richiesto il rimborso di quanto versato a titolo di Irpef e Ilor negli anni 1990-1992. Risulta inoltre tempestiva l'istanza, essendo stata presentata il 27/12/2007, e quindi entro il termine indicato dalla legge. In capo agli odierni appellati, quindi, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dagli eventi sismici del dicembre 1990, deve essere confermato il diritto al rimborso. 5. Avverso la superiore sentenza della CTR, propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate con quattro motivi, cui resistono i contribuenti con articolato controricorso, ulteriormente insistito con memoria telematica depositata il 3-4 gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002; degli artt. 11 e 14 prel.; dell’art. 3, comma 1, st. contr.; dell’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 472 del 1997; dell’art. 2033 cod. civ. (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.). 1.1. La CTR ha errato nell'individuazione dell'efficacia temporale della disposizione di favore di cui all'art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002, ritenendola applicabile sia ai contribuenti che non avessero ancora pagato le imposte, sia a quelli che le avessero già pagate, per l'effetto legittimati al rimborso. La CTR ha prestato acritica adesione ad un orientamento emerso nella giurisprudenza di legittimità, che tuttavia non appare condivisibile e merita di essere rivisitato. 1.2. Il motivo è manifestamente infondato. Invero – come affermato già da Sez. 6 - 5, n. 10242 del 02/05/2013 (Rv. 626529 - 01) – “il condono fiscale previsto dall'art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, risponde ad una logica particolare e diversa, rispetto agli altri provvedimenti di sanatoria, superando la circostanza per cui di regola le sanatorie non comportano un rimborso dello Stato, in quanto quella in oggetto riguarda periodi temporali remoti e mira ad indennizzare coloro che sono stati coinvolti in eventi calamitosi (nel caso di specie, il sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa); ne consegue il diritto del contribuente di ottenere il rimborso del 90% delle imposte (nella specie IRPEF) pagate negli anni 1990-1992, entro il termine decadenza prorogato fino al 31 marzo 2008”. Già in precedenza s’era ritenuto che, “in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dall'art. 9, comma diciassettesimo, legge n. 289 del 2002, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, la definizione può avvenire in due simmetriche possibilità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del90 per cento di quanto versato al medesimo titolo. Ciò per effetto dell'intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di ‘ius superveniens’ favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto ‘ex post’” [Sez. 5, n. 20641 del 01/10/2007 (Rv. 600601 - 01)]. Siffatto insegnamento, da cui non v’è ragione di discostarsi, ha seguitato ad esser affermato da questa Suprema Corte [Sez. 6-5, n. 4291 del 22/02/2018 (Rv. 647136 - 01); Sez. 6 - 5, n. 9577 del 12/06/2012 (Rv. 622961 -01)]. Peraltro, la “quaestio” ha trovato infine risoluzione con l’art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014, atteso che – come osservato da Sez. 5, n. 5167 del 26/02/2020 (Rv. 657339 - 01) – detta previsione “costituisce norma di interpretazione autentica, sicché i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per l'importo superiore al 10 per cento, previsto dall'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della l. n. 31 del 2008 di conversione del d.l. n. 248 del 2007. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002; dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014; degli artt. 12 e 14 prel.; dell’art. 112 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ.). 2.1. “[P]arimenti ha errato la CTR, per violazione delle norme in epigrafe indicate, avendo riconosciuto il diritto al rimborso in favore del contribuente, nonostante [che] lo stesso non avesse direttamente ‘versato’ l'imposta della quale chiedeva la ripetizione, avendo assolto i propri obblighi tributari [per il] tramite [de]l datore di lavoro-sostituto d'imposta […]. Invero è pacifico in causa che il contribuente ha adempiuto ai propri obblighi tributari [per il] tramite di un sostituto d'imposta, ossia il suo datore di lavoro”. 2.2. Il motivo è inammissibile in quanto, nel totale silenzio della sentenza impugnata circa l'avere “i contribuenti”, e non “il contribuente”, assolto all'obbligo di pagamento delle imposte mediante versamento effettuato dal datore di lavoro, esso, nonostante la denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non allega e non dimostra di aver introdotto la pertinente difesa già nei gradi di merito per resistere all'impugnazione del provvedimento implicito di rigetto del rimborso. Siffatta omissione, ben lungi dall’assumere una valenza meramente formalistica, è invece essenziale e decisiva, giacché, a fronte del leggersi nel motivo che la circostanza di fatto dedotta era “pacifica” tra le parti, i contribuenti, nel controricorso, oppongono e comprovano il contrario. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002; dell’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992; dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014; degli artt. 12 e 14 prel.; dell’art. 112 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.). 3.1. In via gradata, la sentenza impugnata è comunque illegittima per aver ritenuto tempestiva l'istanza di rimborso, siccome presentata il 27 dicembre 2007. “L'istanza di ripetizione delle somme indebitamente versate è soggetta al termine di decadenza stabilito dall'art. 21, comma secondo, secondo periodo, del D.Lgs. n. 546 del 1992 […]. Il termine di decadenza previsto dal summenzionato art. 21 decorre, nel caso di specie, contrariamente a quanto divisato dai giudici di merito, dalla data di entrata in vigore della norma (1° gennaio 2003) che ha introdotto il beneficio della riduzione delle imposte”. 3.2. Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con l’effettiva “ratio decidendi” della sentenza impugnata, a termini della quale la decorrenza del termine decadenziale di due anni per richiedere il rimborso va individuata “dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (e quindi entro il 1°/3/2010)”. Né tale “ratio decidendi” è affatto censurabile, atteso che l’art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014, di cui pure il motivo denuncia la violazione, espressamente, recita: “Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248”. Il suggello della disciplina legale è infine sancito, in pedissequa osservanza di essa, da Sez. 5, n. 29913 del 30/12/2020 (Rv. 660158 - 01), secondo cui “l'istanza di rimborso delle imposte versate in ragione delle agevolazioni riconosciute dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 in favore dei soggetti residenti nella Sicilia orientale e colpiti dal sisma del 13 dicembre del 1990 va presentata nel termine di due anni, calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 31 del 2008 (di conversione con modif. del d.l. n. 248 del 2007) e cioè dal 1° marzo 2008”. 4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002; dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014; della direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di giustizia delle comunità europee con sentenza del 17 luglio 2008; dell'ordinanza della sesta sezione della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 luglio 2015; della decisione (2015) 5549 del 14 agosto 2015 della Commissione europea (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.). 4.1. “[H]a errato la CTR nel ritenere che ‘il soggetto richiedente il rimborso non esercita attività di impresa’, in quanto risulta agli atti del giudizio che per gli anni 1991 e 1992 i contribuenti, i quali hanno presentato dichiarazione congiunta, nel medesimo periodo sono anche titolari di reddito di lavoro autonomo”. 4.2. Il motivo è inammissibile in quanto inosservante del principio di autosufficienza. Invero, a fronte del rilievo contenuto nella motivazione della sentenza impugnata, secondo cui “i soggetti richiedenti a[veva]no richiesto il rimborso di quanto versato a titolo di Irpef e Ilor negli anni 1990-1992” (con esclusione, dunque, dell’Iva), il motivo - né rende conto dell’essere stata la questione contestata dall’Amministrazione sin nei gradi di merito, -né (nella patente insufficienza di un globale richiamo agli “atti del giudizio”) indica da quali elementi probatori, in tesi pretermessi o sovvertiti dalla CTR, sia sostenuto l’assunto in fatto su cui la tesi agenziale si fonda. Anche in questo caso, come per il secondo motivo, trattasi di un’omissione non meramente formale, stante le specifiche contestazioni mosse sotto entrambi i profili dai contribuenti nel controricorso. 5. In definitiva, il ricorso va respinto. Le spese sono regolate secondo Tariffa come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere a P