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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 26586/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; flo Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Palermo che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto aggravato; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce vizi motivazionali in ordine alla valutazione delle prove - con particolare riferimento al riconoscimento dell'imputato operato degli agenti di P.G. sulla base delle immagini dell'impianto di videosorveglianza esula dal novero dei vizi deducibili in quanto si risolve in una critica non alla tenuta logica della motivazione, ma alla bontà della decisione e all'apprezzamento del materiale probatorio; tuttavia il sindacato di legittimità non può spingersi a verificare se gli esiti dell'interpretazione delle prove siano realmente rispondenti alle acquisizioni probatorie emergenti dagli atti del processo; peraltro nel caso di specie la valutazione probatoria è ampiamente motivata, senza cadute logiche, anche tenuto conto del fatto che il giudice di primo grado ha valutato direttamente in dibattimento la somiglianza dell'imputato con il soggetto ripreso dalle telecamere di sorveglianza (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato che, il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4), cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (cfr. tra le altre, Sez. 2, 5049 del 22/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615 - 01); il riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo può venire in rilievo quale criterio sussidiario, ma solo quando il danno, pur essendo di speciale tenuità oggettiva, possa rappresentare un pregiudizio per la persona offesa, in ragione delle sue disagiate condizioni economiche (cfr. tra le altre, Sez. 5, 34310 del 19/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265669 - 01); preso atto della tardività delle conclusioni fatte pervenire in data 8 febbraio 2023; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; flo Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Palermo che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto aggravato; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce vizi motivazionali in ordine alla valutazione delle prove - con particolare riferimento al riconoscimento dell'imputato operato degli agenti di P.G. sulla base delle immagini dell'impianto di videosorveglianza esula dal novero dei vizi deducibili in quanto si risolve in una critica non alla tenuta logica della motivazione, ma alla bontà della decisione e all'apprezzamento del materiale probatorio; tuttavia il sindacato di legittimità non può spingersi a verificare se gli esiti dell'interpretazione delle prove siano realmente rispondenti alle acquisizioni probatorie emergenti dagli atti del processo; peraltro nel caso di specie la valutazione probatoria è ampiamente motivata, senza cadute logiche, anche tenuto conto del fatto che il giudice di primo grado ha valutato direttamente in dibattimento la somiglianza dell'imputato con il soggetto ripreso dalle telecamere di sorveglianza (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato che, il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4), cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (cfr. tra le altre, Sez. 2, 5049 del 22/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615 - 01); il riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo può venire in rilievo quale criterio sussidiario, ma solo quando il danno, pur essendo di speciale tenuità oggettiva, possa rappresentare un pregiudizio per la persona offesa, in ragione delle sue disagiate condizioni economiche (cfr. tra le altre, Sez. 5, 34310 del 19/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265669 - 01); preso atto della tardività delle conclusioni fatte pervenire in data 8 febbraio 2023; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere estenso
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