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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17826/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA](:) [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato il provvedimento del Gip di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di lesioni e violazione di domicilio, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri , aggravati dal numero delle persone, dall'uso di armi ed ex art 416 bis.1 cp, per aver agito con metodo mafioso ed al fine di agevolare cosa nostra.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato tramite difensore fiduciario, articolando tre motivi. 1.Col primo ha dedotto il vizio di motivazione illogica quanto alla ritenuta gravità indiziaria riguardo alla partecipazione di Cannata ai fatti di cui all'incolpazione, poiché le intercettazioni di conversazioni non riguarderebbero specificamente la posizione dell'attuale ricorrente, non riferendosi né alla partecipazione al pestaggio, né alla partecipazione alla fase ideativa.

2. Col secondo motivo ci si duole della motivazione illogica quanto alla ritenuta aggravante mafiosa, non essendovi elementi indiziari idonei a denotare che Cannata avesse compiuto condotte connesse alla restaurazione dell'ordine mafioso sul territorio.

3. Tramite il terzo motivo si lamenta l'errata applicazione di legge penale in relazione all'art 275/3 cpp, poiché il Tribunale aveva ritenuto di applicare la presunzione di cui alla norma in parola, trascurando di valutare il ruolo assolutamente marginale di Cannata nella realizzazione della spedizione punitiva.

Con requisitoria scritta a norma dell'a rt 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, li Sostituto • Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Le doglianze avanzate dalla difesa soffrono di genericità assoluta, non avendo relazione col testo che hanno inteso censurare, con le cui argomentazioni non si confrontano e, per altro verso, si risolvono nella proposizione di una lettura alternativa e favorevole alla difesa dei dati indiziari logicamente valutati nel provvedimento impugnato, essendo anche per tale ragione destinate all'inammissibilità. 2.11 tema della gravità indiziaria, anche in relazione all'aggravante mafiosa - oggetto dei primi due motivi e trattato unitariamente - è stato ampiamente esplorato e correttamente argomentato, con specifico riguardo alla posizione dell'attuale ricorrente alle pagine da 4 a 10 del provvedimento impugnato.

Nella motivazione si è dato conto, con puntualità di riferimenti, della pluralità di dati indiziari dai quali si è ricavata - con metodo inferenziale ineccepibile - la presenza dell'indagato sul ciclomotore usato per portarsi sul luogo del delitto proprio nei minuti in cui fu compiuto il pestaggio a domicilio ai danni di Tripoli, nonché del suo allontanarsi insieme ai coindagati dopo la realizzazione delle condotte incriminate.

A completamento del congruo iter logico-argomentativo i Gijdici del riesame hanno, altresì, fornito adeguata confutazione dell'osservazione difensiva - qui pedissequamente ripetuta e per ciò stesso destinata ad epilogo di inammissibilità - circa la mancata inclusione del ricorrente nel dialogo in cui il mandante Ficano riferiva a Dell'Olio della partecipazione di più persone alla spedizione punitiva; sul punto si è plausibilmente osservato che Ficano aveva indicato solo i più stretti collaboratori, tacendo i dettagli dell'azione criminale.

3. Quanto alla sussistenza dell'aggravante mafiosa, il Tribunale - alle pagine da 10 a 12 - ha dato conto delle ragioni della decisione, richiamando, in primis, l'esistenza di un sodalizio mafioso presente in Bagheria e il ruolo in esso ricoperto dal mandante dell'azione aggressiva, Ficano; ha poi illustrato - alla pagina undici - i motivi per i quali l'intervento ai danni di Tripoli assumesse il senso del ripristino dell'ordine mafioso, fosse caratterizzato da modalità di esercizio della forza di intimidazione propria di cosa nostra e fosse funzionale all'agevolazione degli scopi illeciti dell'associazione con riguardo al governo del territorio.

4. Con il terzo motivo, riguardante la sussistenza delle esigenze cautelari, la difesa propone una rivalutazione del ruolo marginale di Cannata, che - diversamente da quanto assume il ricorrente - è stato tenuto presente dal Tribunale e sul quale si è fornita adeguata e corretta risposta, essendo state ravvisate le esigenze cautelari nella reiterazione di condotte analoghe, prognosi plausibilmente formulata sottolineando il significato della partecipazione alla brutale aggressione con uso di armi, in un contesto di intimidazione ed agevolazione del sodalizio mafioso di riferimento, valorizzando la recidiva ex art 99/4 cp e la partecipazione al delitto dopo un lungo periodo di detenzione in espiazione di pena, che - si è razionalmente annotato - non aveva sortito alcun effetto dissuasivo nella ricaduta nel reato, né tantomeno rieducativo; infine è stata esplicitamente esclusa l'idoneità della misura cautelare affidata all'autocontrollo dell'indagato.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.2 cod. proc. pen.

Deciso 15.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio CORTE D! [OSCURATO:PERSONA]-iE PE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA](:) [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato il provvedimento del Gip di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di lesioni e violazione di domicilio, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri , aggravati dal numero delle persone, dall'uso di armi ed ex art 416 bis.1 cp, per aver agito con metodo mafioso ed al fine di agevolare cosa nostra. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato tramite difensore fiduciario, articolando tre motivi. 1.Col primo ha dedotto il vizio di motivazione illogica quanto alla ritenuta gravità indiziaria riguardo alla partecipazione di Cannata ai fatti di cui all'incolpazione, poiché le intercettazioni di conversazioni non riguarderebbero specificamente la posizione dell'attuale ricorrente, non riferendosi né alla partecipazione al pestaggio, né alla partecipazione alla fase ideativa. 2. Col secondo motivo ci si duole della motivazione illogica quanto alla ritenuta aggravante mafiosa, non essendovi elementi indiziari idonei a denotare che Cannata avesse compiuto condotte connesse alla restaurazione dell'ordine mafioso sul territorio. 3. Tramite il terzo motivo si lamenta l'errata applicazione di legge penale in relazione all'art 275/3 cpp, poiché il Tribunale aveva ritenuto di applicare la presunzione di cui alla norma in parola, trascurando di valutare il ruolo assolutamente marginale di Cannata nella realizzazione della spedizione punitiva. Con requisitoria scritta a norma dell'a rt 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, li Sostituto • Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Le doglianze avanzate dalla difesa soffrono di genericità assoluta, non avendo relazione col testo che hanno inteso censurare, con le cui argomentazioni non si confrontano e, per altro verso, si risolvono nella proposizione di una lettura alternativa e favorevole alla difesa dei dati indiziari logicamente valutati nel provvedimento impugnato, essendo anche per tale ragione destinate all'inammissibilità. 2.11 tema della gravità indiziaria, anche in relazione all'aggravante mafiosa - oggetto dei primi due motivi e trattato unitariamente - è stato ampiamente esplorato e correttamente argomentato, con specifico riguardo alla posizione dell'attuale ricorrente alle pagine da 4 a 10 del provvedimento impugnato. Nella motivazione si è dato conto, con puntualità di riferimenti, della pluralità di dati indiziari dai quali si è ricavata - con metodo inferenziale ineccepibile - la presenza dell'indagato sul ciclomotore usato per portarsi sul luogo del delitto proprio nei minuti in cui fu compiuto il pestaggio a domicilio ai danni di Tripoli, nonché del suo allontanarsi insieme ai coindagati dopo la realizzazione delle condotte incriminate. A completamento del congruo iter logico-argomentativo i Gijdici del riesame hanno, altresì, fornito adeguata confutazione dell'osservazione difensiva - qui pedissequamente ripetuta e per ciò stesso destinata ad epilogo di inammissibilità - circa la mancata inclusione del ricorrente nel dialogo in cui il mandante Ficano riferiva a Dell'Olio della partecipazione di più persone alla spedizione punitiva; sul punto si è plausibilmente osservato che Ficano aveva indicato solo i più stretti collaboratori, tacendo i dettagli dell'azione criminale. 3. Quanto alla sussistenza dell'aggravante mafiosa, il Tribunale - alle pagine da 10 a 12 - ha dato conto delle ragioni della decisione, richiamando, in primis, l'esistenza di un sodalizio mafioso presente in Bagheria e il ruolo in esso ricoperto dal mandante dell'azione aggressiva, Ficano; ha poi illustrato - alla pagina undici - i motivi per i quali l'intervento ai danni di Tripoli assumesse il senso del ripristino dell'ordine mafioso, fosse caratterizzato da modalità di esercizio della forza di intimidazione propria di cosa nostra e fosse funzionale all'agevolazione degli scopi illeciti dell'associazione con riguardo al governo del territorio. 4. Con il terzo motivo, riguardante la sussistenza delle esigenze cautelari, la difesa propone una rivalutazione del ruolo marginale di Cannata, che - diversamente da quanto assume il ricorrente - è stato tenuto presente dal Tribunale e sul quale si è fornita adeguata e corretta risposta, essendo state ravvisate le esigenze cautelari nella reiterazione di condotte analoghe, prognosi plausibilmente formulata sottolineando il significato della partecipazione alla brutale aggressione con uso di armi, in un contesto di intimidazione ed agevolazione del sodalizio mafioso di riferimento, valorizzando la recidiva ex art 99/4 cp e la partecipazione al delitto dopo un lungo periodo di detenzione in espiazione di pena, che - si è razionalmente annotato - non aveva sortito alcun effetto dissuasivo nella ricaduta nel reato, né tantomeno rieducativo; infine è stata esplicitamente esclusa l'idoneità della misura cautelare affidata all'autocontrollo dell'indagato. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.2 cod. proc. pen. Deciso 15.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio CORTE D! [OSCURATO:PERSONA]-iE PE
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