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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22126/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 20 / 06/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 29285 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 29285del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56M31 F052U), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71P02 G478N) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71H07 E038F) -ricorrente- nei confronti di SANTAMARIAFrancesco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61E31 L477I) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70M31 F065L) BEVILACQUA Benedetto (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70M31 F065L) avvocato costituito personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro, legale rappre- sentante pro tempore -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Matera n. 576/2021, pubblicatain data 2 agosto 20 21 (e che si assume notificata in data 15 settembre 2021); Ric. n. 29285/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 20 giugno 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], sulla base di titolo esecutivo giudiziale costituito da una sentenza di condanna di primo grado, ha pi- gnorato i crediti vantati dalla sua debitrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA]; è intervenuto nel procedimento esecutivo l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], anch’egli in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale.Il giudice dell’esecuzione ha assegnato i crediti pignorati a soddi- sfazione dei diritti fatti valere dai suddetti creditori.

La società debitrice ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di assegnazione.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Matera. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di un unicomotivo.

Resistono con distinti controricorsi il Santamaria ed il Bevilac- qua.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altrointimato.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazione e/o falsa applicazionedegli articoli 100, 336, 393, 474 e 553 c.p.c. in relazione all’art. 360, nn. 3e 4, c.p.c.».

Secondo la società ricorrente, poiché, nelle more dell’opposi- zione avverso l’ordinanza di assegnazione dei creditipignorati, è sopravvenuta la caducazione dei titoli esecutivi fatti valere dai creditori procedente ed intervenuto,il tribunale avrebbe dovuto Ric. n. 29285/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 accogliere l’opposizione o, quanto meno, dichiarare la nullità o l’inefficacia dell’ordinanza di assegnazione impugnata.

Il ricorso è infondato. 1.1La società ricorrente ha proposto una opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., contestando l’ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell’esecuzione in virtù di pretesi vizi suoi propri.

Nel corso dello svolgimento del giudizio di opposizione, è stata cassata la sentenza di secondo grado che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza di condanna di primo grado costituente il titolo esecutivo fatto valere dal cre- ditore procedente ed alla base di quellodel creditore interve- nuto nel processo di esecuzione.

A questo punto, la società opponente, sostenendo che era in- tervenuta la definitiva caducazione dei suddetti titoli esecutivi, ha chiesto al tribunale di accoglierela sua opposizione per tale ragione, per quanto estranea ai motivi originariamente dedotti a fondamento della stessa o, quanto meno, di dichiarare co- munque la nullità o l’inefficacia dell’ordinanza di assegnazione opposta.

I creditori hanno contestato tale richiesta, tra l’altro sostenendo che l’efficacia dei titoli esecutivi da loro fatti valere non fosse affatto venuta meno e, comunque, la loro inefficacia non po- tesse ritenersi definitiva, di modo che l’ordinanza di assegna- zione opposta non avrebbe in nessun caso perduto i suoi effetti.

Il tribunale ha deciso nel merito l’opposizione originariamente proposta (rigettandola), affermando che l’eventuale perdita di efficacia dei titoli esecutivi, essendo sopravvenuta quando già era stata pronunciatal’ordinanza di assegnazione e quindi era stato ormai definito il processo esecutivo, potesse al più dare luogo ad azioni di ripetizione di indebito. 1.2L’assunto della società ricorrente per cui la sua opposizione avrebbe dovuto trovare accoglimento in virtù della (dedotta) Ric. n. 29285/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 sopravvenuta caducazione dei titoli posti a fondamento dell’azione esecutiva, cioè per una ragione diversa dai motivi originariamente addotti a sostegno della stessa,è certamente infondato in diritto.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ormai definitivamente chiaritoche « i n cas o di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caduca- zione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all’esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di ces- sazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell’opposizione, e le spese processuali regolate, per conse- guenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da va- lutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposi- zione»(Cass., Sez.

U, Sentenza n. 25478 del 21/09/ 2021 , Rv. 662368 –01).

Vieneespressamente chiarito, nella motivazione di tale pronun- cia, che, in base al principio della domanda, così come non è mai ammissibile la proposizione di nuovi motivi di opposizione in corso di causa– neanche laddove si tratti della radicale nul- lità o inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della soprav- venuta definitiva e incontestata caducazione dello stesso – tanto meno è possibile l’accoglimento dell’opposizione per mo- tivi diversi da quelli avanzati dalla parte opponente con l’origi- nario ricorso proposto al giudice dell’esecuzione;secondo i prin- cipi di diritto affermati dalle Sezioni Unite, infatti, anche in caso di pacifica e definitiva sopravvenuta caducazione del titolo ese- cutivo, l’opposizione già proposta per altri e diversi motivi non può affatto trovare accoglimento, ma vaesclusivamentedichia- rata cessata la materia del contendere, con regolazione delle spese di lite sulla base del principio della cd. soccombenza vir- tuale (cfr., in proposito, anche: Cass., Sez.

U , Sentenza n. 28387del 14/12/2020, Rv. 659870 – 01, in motivazione ; Sez.

Ric. n. 29285/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 3, Sentenza n. 18761del 07/08/2013 , Rv. 627504 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16541del 28/07/2011, Rv. 618875 – 01 ; suc- cessivamente, conf.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022, Rv. 664260 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022, Rv. 664455 -01).

La pretesa della ricorrente, di accoglimento della propria oppo- sizione in virtù della (pretesa, ma contestata) sopravvenuta ca- ducazione dei titoli esecutivi fatti valere dai creditori,è, quindi , manifestamente infondata. 1.3Pare opportuno altresì precisare che, nelle ipotesi in esame, come è ovvio, la pronuncia di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, trattandosi di statuizione di carattere processuale che si limita a dare atto del sopravvenuto venir menodell’interesse delle parti alla decisione di merito sull’og- getto della controversia, non comporta in nessun caso una espressa statuizione, idonea al passaggio in giudicato, di im- procedibilità del processo esecutivo e, tanto meno, l’espressa dichiarazione di inefficacia del provvedimento del giudice dell’esecuzione che abbia eventualmente definito il processo esecutivo stesso con l’assegnazione ai creditori degli importi agli stessi spettanti.

Neanche potrebbe, quindi, avere seguito, nella presente sede, l’assunto della ricorrente secondo il quale il tribunale, anche a prescindere da un formale accoglimento dell’opposizione, avrebbe comunque dovuto espressamente dichiarare la soprav- venuta inefficacia dell’ordinanza di assegnazione. 1.4La presa d’atto dell’avvenuta caducazione del titolo esecu- tivo, da parte del giudice dell’opposizione esecutiva proposta per altri e diversi motivi, ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine all’opposizione stessa,è, in altri termini, possibile esclusivamente laddove tale caduca- zione sia definitiva e sostanzialmente incontestata tra le parti, Ric. n. 29285/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 perché solo in tale ipotesi si determina il venir meno dell’inte- resse delle parti stesse alla decisione sull’opposizione.

Laddove, invece, tra le parti sussista un effettivo contrasto in ordine all’avvenuta caducazione del titolo esecutivo ed alla pos- sibile prosecuzione del processo esecutivo o,addirittura (come nella specie),in ordine alla persistenza degli effetti del provve- dimento che detto processo ha definito, sarà onere dell’interes- sato proporre le idonee azioni giudiziali per ottenere il ricono- scimento delle proprie pretese: tale questione non potrà invece, in nessun caso, trovare una decisionedefinitiva, idonea al giu- dicato, nell’ambito di un giudizio avente un oggetto completa- mente diverso. 1.5In definitiva, il tribunale ha correttamente omesso di sta- tuire in ordine alla questione, controversa tra le parti, relativa alla pretesa avvenuta definitiva caducazione dei titoli esecutivi fatti valere dai creditori procedente ed intervenuto in epoca successiva alla pronunzia dell’ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati, trattandosi di questione (controversa e) del tutto estranea all’oggetto del giudizio.

Ne deriva che non possono trovare accoglimento le censure avanzate dalla società ricorrente con il suo unico motivo di ri- corso, le quali attengono esclusivamente alla suddetta que- stione, mentre nessuna censura è stata avanzata in relazione alla decisione nel merito dell’opposizione. 2.Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Va precisato che il controricorso del Santamaria, assistito dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e quello di quest’ultimo, costituito personalmente in giudizio,parti aventi identica posizione pro- cessuale,sono sostanzialmente coincidenti.

La Corte ritiene, quindi, applicabile nella specie il principio di diritto secondo il quale « si palesa in violazione di legge la Ric. n. 29285/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 liquidazione di un doppio integrale compenso in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale, e costituite con lo stesso avvocato, essendo dovuto un compenso unico se- condo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del D.M. n. 55 del 2014, salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate da detto art. 4 al comma 2, che, nella versione vigente “ratione temporis”, prevedeva l’aumento del venti per cento per la se- conda parte difesa, senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, prefigurandosi per il giudice l’onere di motivare, sia nell’evenienza in cui ri- tenga di riconoscere l’aumento, sia nell’evenienza contraria» (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 1650del 19/01/2022, Rv. 663943 -01).

Nella specie, data l’assoluta identità delle difese, la Corte ritiene non sussistere i presupposti per l’applicazione di alcun ulteriore aumento della liquidazione, sicché questa è unitaria e cumula- tiva per la posizione di entrambi i controricorrenti.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidan- dole, cumulativamente,in complessivi € 13.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte Ric. n. 29285/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 della societàricorrente, dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 20 / 06/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 29285 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 29285del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56M31 F052U), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71P02 G478N) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71H07 E038F) -ricorrente- nei confronti di SANTAMARIAFrancesco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61E31 L477I) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70M31 F065L) BEVILACQUA Benedetto (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70M31 F065L) avvocato costituito personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro, legale rappre- sentante pro tempore -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Matera n. 576/2021, pubblicatain data 2 agosto 20 21 (e che si assume notificata in data 15 settembre 2021); Ric. n. 29285/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 20 giugno 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], sulla base di titolo esecutivo giudiziale costituito da una sentenza di condanna di primo grado, ha pi- gnorato i crediti vantati dalla sua debitrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA]; è intervenuto nel procedimento esecutivo l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], anch’egli in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale.Il giudice dell’esecuzione ha assegnato i crediti pignorati a soddi- sfazione dei diritti fatti valere dai suddetti creditori. La società debitrice ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di assegnazione. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Matera. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di un unicomotivo. Resistono con distinti controricorsi il Santamaria ed il Bevilac- qua. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altrointimato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazione e/o falsa applicazionedegli articoli 100, 336, 393, 474 e 553 c.p.c. in relazione all’art. 360, nn. 3e 4, c.p.c.». Secondo la società ricorrente, poiché, nelle more dell’opposi- zione avverso l’ordinanza di assegnazione dei creditipignorati, è sopravvenuta la caducazione dei titoli esecutivi fatti valere dai creditori procedente ed intervenuto,il tribunale avrebbe dovuto Ric. n. 29285/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 accogliere l’opposizione o, quanto meno, dichiarare la nullità o l’inefficacia dell’ordinanza di assegnazione impugnata. Il ricorso è infondato. 1.1La società ricorrente ha proposto una opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., contestando l’ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell’esecuzione in virtù di pretesi vizi suoi propri. Nel corso dello svolgimento del giudizio di opposizione, è stata cassata la sentenza di secondo grado che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza di condanna di primo grado costituente il titolo esecutivo fatto valere dal cre- ditore procedente ed alla base di quellodel creditore interve- nuto nel processo di esecuzione. A questo punto, la società opponente, sostenendo che era in- tervenuta la definitiva caducazione dei suddetti titoli esecutivi, ha chiesto al tribunale di accoglierela sua opposizione per tale ragione, per quanto estranea ai motivi originariamente dedotti a fondamento della stessa o, quanto meno, di dichiarare co- munque la nullità o l’inefficacia dell’ordinanza di assegnazione opposta. I creditori hanno contestato tale richiesta, tra l’altro sostenendo che l’efficacia dei titoli esecutivi da loro fatti valere non fosse affatto venuta meno e, comunque, la loro inefficacia non po- tesse ritenersi definitiva, di modo che l’ordinanza di assegna- zione opposta non avrebbe in nessun caso perduto i suoi effetti. Il tribunale ha deciso nel merito l’opposizione originariamente proposta (rigettandola), affermando che l’eventuale perdita di efficacia dei titoli esecutivi, essendo sopravvenuta quando già era stata pronunciatal’ordinanza di assegnazione e quindi era stato ormai definito il processo esecutivo, potesse al più dare luogo ad azioni di ripetizione di indebito. 1.2L’assunto della società ricorrente per cui la sua opposizione avrebbe dovuto trovare accoglimento in virtù della (dedotta) Ric. n. 29285/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 sopravvenuta caducazione dei titoli posti a fondamento dell’azione esecutiva, cioè per una ragione diversa dai motivi originariamente addotti a sostegno della stessa,è certamente infondato in diritto. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ormai definitivamente chiaritoche « i n cas o di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caduca- zione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all’esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di ces- sazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell’opposizione, e le spese processuali regolate, per conse- guenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da va- lutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposi- zione»(Cass., Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/ 2021 , Rv. 662368 –01). Vieneespressamente chiarito, nella motivazione di tale pronun- cia, che, in base al principio della domanda, così come non è mai ammissibile la proposizione di nuovi motivi di opposizione in corso di causa– neanche laddove si tratti della radicale nul- lità o inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della soprav- venuta definitiva e incontestata caducazione dello stesso – tanto meno è possibile l’accoglimento dell’opposizione per mo- tivi diversi da quelli avanzati dalla parte opponente con l’origi- nario ricorso proposto al giudice dell’esecuzione;secondo i prin- cipi di diritto affermati dalle Sezioni Unite, infatti, anche in caso di pacifica e definitiva sopravvenuta caducazione del titolo ese- cutivo, l’opposizione già proposta per altri e diversi motivi non può affatto trovare accoglimento, ma vaesclusivamentedichia- rata cessata la materia del contendere, con regolazione delle spese di lite sulla base del principio della cd. soccombenza vir- tuale (cfr., in proposito, anche: Cass., Sez. U , Sentenza n. 28387del 14/12/2020, Rv. 659870 – 01, in motivazione ; Sez. Ric. n. 29285/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 3, Sentenza n. 18761del 07/08/2013 , Rv. 627504 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16541del 28/07/2011, Rv. 618875 – 01 ; suc- cessivamente, conf.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022, Rv. 664260 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022, Rv. 664455 -01). La pretesa della ricorrente, di accoglimento della propria oppo- sizione in virtù della (pretesa, ma contestata) sopravvenuta ca- ducazione dei titoli esecutivi fatti valere dai creditori,è, quindi , manifestamente infondata. 1.3Pare opportuno altresì precisare che, nelle ipotesi in esame, come è ovvio, la pronuncia di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, trattandosi di statuizione di carattere processuale che si limita a dare atto del sopravvenuto venir menodell’interesse delle parti alla decisione di merito sull’og- getto della controversia, non comporta in nessun caso una espressa statuizione, idonea al passaggio in giudicato, di im- procedibilità del processo esecutivo e, tanto meno, l’espressa dichiarazione di inefficacia del provvedimento del giudice dell’esecuzione che abbia eventualmente definito il processo esecutivo stesso con l’assegnazione ai creditori degli importi agli stessi spettanti. Neanche potrebbe, quindi, avere seguito, nella presente sede, l’assunto della ricorrente secondo il quale il tribunale, anche a prescindere da un formale accoglimento dell’opposizione, avrebbe comunque dovuto espressamente dichiarare la soprav- venuta inefficacia dell’ordinanza di assegnazione. 1.4La presa d’atto dell’avvenuta caducazione del titolo esecu- tivo, da parte del giudice dell’opposizione esecutiva proposta per altri e diversi motivi, ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine all’opposizione stessa,è, in altri termini, possibile esclusivamente laddove tale caduca- zione sia definitiva e sostanzialmente incontestata tra le parti, Ric. n. 29285/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 perché solo in tale ipotesi si determina il venir meno dell’inte- resse delle parti stesse alla decisione sull’opposizione. Laddove, invece, tra le parti sussista un effettivo contrasto in ordine all’avvenuta caducazione del titolo esecutivo ed alla pos- sibile prosecuzione del processo esecutivo o,addirittura (come nella specie),in ordine alla persistenza degli effetti del provve- dimento che detto processo ha definito, sarà onere dell’interes- sato proporre le idonee azioni giudiziali per ottenere il ricono- scimento delle proprie pretese: tale questione non potrà invece, in nessun caso, trovare una decisionedefinitiva, idonea al giu- dicato, nell’ambito di un giudizio avente un oggetto completa- mente diverso. 1.5In definitiva, il tribunale ha correttamente omesso di sta- tuire in ordine alla questione, controversa tra le parti, relativa alla pretesa avvenuta definitiva caducazione dei titoli esecutivi fatti valere dai creditori procedente ed intervenuto in epoca successiva alla pronunzia dell’ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati, trattandosi di questione (controversa e) del tutto estranea all’oggetto del giudizio. Ne deriva che non possono trovare accoglimento le censure avanzate dalla società ricorrente con il suo unico motivo di ri- corso, le quali attengono esclusivamente alla suddetta que- stione, mentre nessuna censura è stata avanzata in relazione alla decisione nel merito dell’opposizione. 2.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Va precisato che il controricorso del Santamaria, assistito dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e quello di quest’ultimo, costituito personalmente in giudizio,parti aventi identica posizione pro- cessuale,sono sostanzialmente coincidenti. La Corte ritiene, quindi, applicabile nella specie il principio di diritto secondo il quale « si palesa in violazione di legge la Ric. n. 29285/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 liquidazione di un doppio integrale compenso in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale, e costituite con lo stesso avvocato, essendo dovuto un compenso unico se- condo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del D.M. n. 55 del 2014, salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate da detto art. 4 al comma 2, che, nella versione vigente “ratione temporis”, prevedeva l’aumento del venti per cento per la se- conda parte difesa, senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, prefigurandosi per il giudice l’onere di motivare, sia nell’evenienza in cui ri- tenga di riconoscere l’aumento, sia nell’evenienza contraria» (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 1650del 19/01/2022, Rv. 663943 -01). Nella specie, data l’assoluta identità delle difese, la Corte ritiene non sussistere i presupposti per l’applicazione di alcun ulteriore aumento della liquidazione, sicché questa è unitaria e cumula- tiva per la posizione di entrambi i controricorrenti. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidan- dole, cumulativamente,in complessivi € 13.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte Ric. n. 29285/2021 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 della societàricorrente, dell
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