CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021
Cassazione n. 38814/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 del GIP TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi presentati dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] e Sailouh AbdeZrim contro la sentenza n. 197/2021 con cui il Gip del Tribunale di Monza ha applicato la pena richiesta sull'accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 81 c.p. e 73, co.1, d.P.R 309/90, sono inammissibili, perché il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggíamento, con il quale si deduca il vizio di motivazione sull'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen non rientra fra i casi previsti dall'ad. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. Con riferimento al motivo sulla confisca dedotto da Milloshi, disposta ai sensi dell'ad. 240-bis cod. pen. richiamato dall'ad. 85-bis d.P.R. 309/90, le censure del ricorrente sono generiche in quanto contestano la legittimità del provvedimento, adducendo dei vizi che attengono unicamente all'accertamento del fatto, di cui si sollecita l'alternativa lettura conforme alla versione resa dall'imputato in merito all'asserita provenienza lecita dei beni confiscati, essendo stata adeguatamente motivata la ritenuta assenza di proporzionalità dei beni con i propri redditi. Si tratta di un motivo di ricorso inammissibile, non vedendosi in un caso di violazione di legge, essendo rivolto a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto, mai consentita in sede di ricorso per cassazione, ed ancor più quando si tratti di sentenza di patteggiamento, stante il ristretto ambito dell'impugnazione come delineato dall'art. 448, co 2-bis., cod. proc. pen. Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] do Amo o Angel9il9osta