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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 settembre 2025

Cassazione n. 30143/2025

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unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 27238/22proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dagli avvocatiCarlo Rienzi e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri pro tempore,domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso l'ordinanza della Corte d'appello diRoma 15 settembre 2022 n. 6741 e la sentenza del Tribunale di Roma 4 novembre 2020 n. 15456; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2017 tutti gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie in tema di specializzazione in medicina- Rinuncia N.R.G.: 27238/25 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione, immatricolandosi in anni compresi tra il 1979 ed il 1990; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.

Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.

2. Con sentenza 4.11.2020 n. 15456 il Tribunale di Roma rigettò le domande proposte dagli odierni ricorrenti per maturata prescrizione del sottostante diritto.

La sentenza fu appellata dai soccombenti.

3. Con ordinanza 15.9.2022 la Corte d’appello dichiarò inammissibile il gravame ai sensi dell’art. 348 bisc.p.c...

4. Sia la sentenza di primo grado che l’ordinanza d’appello sono state impugnate per cassazione dai soccombenti, con ricorso unitario.

5. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Tutti i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con atto ritualmente depositato.

Va di conseguenza dichiarata l’estinzione del giudizio.

N.R.G.: 27238/25 Camera di consiglio del 18 settembre 2025

2. Sulle spese.

La rinuncia al ricorso è stata depositata dal difensore dei ricorrenti il 15 settembre, tre giorni prima della camera di consiglio.

La rinuncia dunque non ha potuto avere l’effetto di sollevare la controparte dall’onere di verificare l’eventuale deposito di memorie dei ricorrenti, e di tenersi pronta a depositare le proprie.

2.1. Per questa ragione il Collegio – una volta richiamato il secondo comma dell’art. 391 c.p.c., il quale, in presenza di rinuncia non accettata prevede che la Corte possapronunciare sulle spese - ritiene che la rinuncia al ricorso non giustifichi, nonostante il positivo apprezzamento della desistenza dal giudizio dei ricorrenti, che la Corte si astenga dal pronunciare sulle spese, facoltà speciale all’interno del sistema della pronuncia sulle spese, che è sottesa dal “può” di cui alla citata norma, bensìsolo una compensazione delle spese, non già integrale, ma soltanto nella misura di tre quarti, oltre ad evitare ai ricorrenti la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. (ed in disparte la sottrazione al raddoppio del contributo unificato).

2.2. Il ricorso, infatti, se lo si fosse esaminato nel merito sarebbe stato manifestamente inammissibile ex art. 360-bisn. 1 c.p.c., alla luce dei princìpi ripetutamente affermati da questa Corte in questa materia (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez.

L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 -01; Sez. 3 - , S entenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 –01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01 ) ; princìpi risalenti alle sentenze nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01).

N.R.G.: 27238/25 Camera di consiglio del 18 settembre 2025

2.3. Ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza il valore della causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).

In primo grado tutti gli odierni ricorrenti domandarono la condanna dello Stato italiano al pagamento di euro 11.103,8 per ciascun anno di specializzazione “oltre interessi e rivalutazione monetaria”.

Diversi attori avevano conseguito una specializzazione all’esito d’un corso di durata quinquennale (ad es. [OSCURATO:PERSONA]): la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 55.519,1.

2.4. Tuttavia il valore della domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna dello Stato al pagamento degli “interessi e della rivalutazione monetaria”, e la più risalente delle specializzazioni (ad es., quella conseguita da [OSCURATO:PERSONA]) si concluse nel 1989, al valore della domanda (come s’è detto, euro 55.519,1) si devono sommare trentaseianni di interessi e rivalutazione, e dunque: a) euro 79.392,31 a titolo di rivalutazione (coefficiente FOI - ISTAT del 1989pari a 2,430); b) euro 114.427,92 a titolo di interessi (calcolati al saggio legale vigente de die in diemdal 1989 alla data della presente decisione).

Il valore della domanda più elevata era dunque pari ad euro 55.519,1 di capitale, più euro 79.392,31 di rivalutazione, più euro 114.427,92 di interessi, ovvero euro 249.339,33.

A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 52.001 e 520.000 euro.

2.5. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue: -) applicando la tabella vigente ratione temporisrispetto all’ultimo atto compiuto dall’Avvocatura Generale ([OSCURATO:DATA_NASCITA], e quindi dopo le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022); N.R.G.: 27238/25 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 -) individuando quale parametro il valore - prossimo al minimo - di euro 2.940, in considerazione della natura ormai “settled” delle questioni poste dai ricorrenti; -) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al nono (e quindi del 240%).

Il totale ascende dunque ad euro 2.940 più (2.940 x 240 % ) , ovvero euro 9.996, che vanno compensati per tre quarti.

Il rimanente quarto (euro 2.499) va posto a carico dei ricorrenti in solido.

3. La domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c., va rigettata alla luce della condotta processuale dei ricorrenti.

P.q.m. (-) dichiara estinto per rinuncia ilgiudizio di legittimità; (-) compensa per tre quarti le spese del presente giudizio di legittimità; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido,alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri del rimanente quarto delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.499, oltre spese pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 27238/22proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dagli avvocatiCarlo Rienzi e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri pro tempore,domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso l'ordinanza della Corte d'appello diRoma 15 settembre 2022 n. 6741 e la sentenza del Tribunale di Roma 4 novembre 2020 n. 15456; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2017 tutti gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie in tema di specializzazione in medicina- Rinuncia N.R.G.: 27238/25 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione, immatricolandosi in anni compresi tra il 1979 ed il 1990; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Con sentenza 4.11.2020 n. 15456 il Tribunale di Roma rigettò le domande proposte dagli odierni ricorrenti per maturata prescrizione del sottostante diritto. La sentenza fu appellata dai soccombenti. 3. Con ordinanza 15.9.2022 la Corte d’appello dichiarò inammissibile il gravame ai sensi dell’art. 348 bisc.p.c... 4. Sia la sentenza di primo grado che l’ordinanza d’appello sono state impugnate per cassazione dai soccombenti, con ricorso unitario. 5. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con atto ritualmente depositato. Va di conseguenza dichiarata l’estinzione del giudizio. N.R.G.: 27238/25 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 2. Sulle spese. La rinuncia al ricorso è stata depositata dal difensore dei ricorrenti il 15 settembre, tre giorni prima della camera di consiglio. La rinuncia dunque non ha potuto avere l’effetto di sollevare la controparte dall’onere di verificare l’eventuale deposito di memorie dei ricorrenti, e di tenersi pronta a depositare le proprie. 2.1. Per questa ragione il Collegio – una volta richiamato il secondo comma dell’art. 391 c.p.c., il quale, in presenza di rinuncia non accettata prevede che la Corte possapronunciare sulle spese - ritiene che la rinuncia al ricorso non giustifichi, nonostante il positivo apprezzamento della desistenza dal giudizio dei ricorrenti, che la Corte si astenga dal pronunciare sulle spese, facoltà speciale all’interno del sistema della pronuncia sulle spese, che è sottesa dal “può” di cui alla citata norma, bensìsolo una compensazione delle spese, non già integrale, ma soltanto nella misura di tre quarti, oltre ad evitare ai ricorrenti la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. (ed in disparte la sottrazione al raddoppio del contributo unificato). 2.2. Il ricorso, infatti, se lo si fosse esaminato nel merito sarebbe stato manifestamente inammissibile ex art. 360-bisn. 1 c.p.c., alla luce dei princìpi ripetutamente affermati da questa Corte in questa materia (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 -01; Sez. 3 - , S entenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 –01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01 ) ; princìpi risalenti alle sentenze nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01). N.R.G.: 27238/25 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 2.3. Ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza il valore della causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367). In primo grado tutti gli odierni ricorrenti domandarono la condanna dello Stato italiano al pagamento di euro 11.103,8 per ciascun anno di specializzazione “oltre interessi e rivalutazione monetaria”. Diversi attori avevano conseguito una specializzazione all’esito d’un corso di durata quinquennale (ad es. [OSCURATO:PERSONA]): la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 55.519,1. 2.4. Tuttavia il valore della domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima dell’introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna dello Stato al pagamento degli “interessi e della rivalutazione monetaria”, e la più risalente delle specializzazioni (ad es., quella conseguita da [OSCURATO:PERSONA]) si concluse nel 1989, al valore della domanda (come s’è detto, euro 55.519,1) si devono sommare trentaseianni di interessi e rivalutazione, e dunque: a) euro 79.392,31 a titolo di rivalutazione (coefficiente FOI - ISTAT del 1989pari a 2,430); b) euro 114.427,92 a titolo di interessi (calcolati al saggio legale vigente de die in diemdal 1989 alla data della presente decisione). Il valore della domanda più elevata era dunque pari ad euro 55.519,1 di capitale, più euro 79.392,31 di rivalutazione, più euro 114.427,92 di interessi, ovvero euro 249.339,33. A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 52.001 e 520.000 euro. 2.5. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue: -) applicando la tabella vigente ratione temporisrispetto all’ultimo atto compiuto dall’Avvocatura Generale ([OSCURATO:DATA_NASCITA], e quindi dopo le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022); N.R.G.: 27238/25 Camera di consiglio del 18 settembre 2025 -) individuando quale parametro il valore - prossimo al minimo - di euro 2.940, in considerazione della natura ormai “settled” delle questioni poste dai ricorrenti; -) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al nono (e quindi del 240%). Il totale ascende dunque ad euro 2.940 più (2.940 x 240 % ) , ovvero euro 9.996, che vanno compensati per tre quarti. Il rimanente quarto (euro 2.499) va posto a carico dei ricorrenti in solido. 3. La domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c., va rigettata alla luce della condotta processuale dei ricorrenti. P.q.m. (-) dichiara estinto per rinuncia ilgiudizio di legittimità; (-) compensa per tre quarti le spese del presente giudizio di legittimità; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido,alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri del rimanente quarto delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.499, oltre spese pre
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