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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16333/2026

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rente;nei confronti diBCC [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],controricorrente;nonché nei confronti diBanca di credito cooperativo di [OSCURATO:SOCIETA].,intimata;avverso la sentenza n. 1298/2024 emessa dalla Corte di appello di Catania il 29 luglio2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2026 dal Consigliererelatore, [OSCURATO:PERSONA].1. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale diSiracusa, la Banca di credito cooperativo di [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. a r.l. proponendoopposizione avverso al decreto n. 1190/2020 con il quale gli era stato ingiunto di pagare,Numero registro generale 4237/2025Numero sezionale 1375/2026Numero di raccolta generale 16333/2026Data pubblicazione 26/05/2026in favore dell’istituto di credito, la complessiva somma di €. 17.852,44 quale saldodebitore di un conto corrente acceso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. della quale l’opponente si eracostituito fideiussore.In particolare, il Sig. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di dichiarare lanullità e/o l’inefficacia della fideiussione prestata e, in subordine, di accertare il realesaldo del conto corrente in ragione della eliminazione delle poste illegittime addebitate.In ogni caso, svolgeva domanda riconvenzionale volta alla condanna della Banca oppostaal risarcimento dei danni derivanti dallo illegittimo comportamento dell’istituto di credito.Con riferimento a quest’ultima domanda, poi, l’opponente lamentava il mancato accreditosul conto corrente della [OSCURATO:SOCIETA]. di un assegno emesso in suo favore per l’importo di€. 20.000,00, che avrebbe determinato lo stato di insolvenza della società ed il suofallimento e, di conseguenza, un ingente danno, quantificato in €. 200.000,00, per il Sig.Maggio, socio unico ed amministratore della società debitrice.Costituitasi la [OSCURATO:PERSONA] 2020 s.r.l., quale cessionaria del credito vantato dallaBanca di credito cooperativo di [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. a r.l., la quale concludeva per il rigettotanto dell’opposizione al decreto ingiuntivo quanto della domanda riconvenzionale, ilTribunale di Siracusa accoglieva l’opposizione revocando così il decreto ingiuntivo, marigettava la domanda riconvenzionale.La Corte di appello rigettava l’appello proposto dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della Banca di credito cooperativo di [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. a r.l. (rimasta peraltrocontumace), mentre, in accoglimento dell’appello proposto dal medesimo Sig.

GianmariaMaggio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] 2020 s.r.l., condannava quest’ultima società allarefusione delle spese del giudizio di primo grado.2. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] propone, dunque, ricorso per cassazione, affidato atre motivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] 2020 s.r.l.È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta didefinizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., a fronte della quale la partericorrente ha domandato la decisione della causa.

Entrambe le parti hanno depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Parte ricorrente, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1, secondocomma, c.p.c., eccepisce l’inammissibilità del controricorso depositato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto la domanda di risarcimento del danno era stata proposta dal Sig.Numero registro generale 4237/2025Numero sezionale 1375/2026Numero di raccolta generale 16333/2026Data pubblicazione 26/05/2026Gianmaria Maggio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. a r.l., rimasta intimata, e non giànei confronti della predetta [OSCURATO:PERSONA] 2020 s.r.l.L’eccezione è manifestamente infondata, avendo il Sig. [OSCURATO:PERSONA] chiestola riforma della sentenza di appello nei confronti tanto della Banca di credito cooperativodi [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. a r.l. quanto della [OSCURATO:PERSONA] 2020 s.r.l. e - per il caso in cui la Cortedi cassazione ritenesse di potere decidere la causa nel merito - la condanna «di entrambele controparti» al pagamento integrale delle spese e dei compensi di lite (cfr., conclusionidel ricorso per cassazione, pagg. 17-18).2. - Il ricorso contiene i seguenti motivi: 1) Violazione e/o falsa applicazione dinorme di diritto, palese contraddittorietà della sentenza, omessa o insufficiente pronunciasu un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 3 e 5; 2) Omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art 360 c.p.c. n. 5. 3) Omessapronuncia ex art. 360 comma 1 n. 4 per violazione dell’art. 112 c.p.c.3. - La proposta di definizione evidenzia quanto segue:«4. ― Il ricorso è palesemente inammissibile.«4.1. ― Il primo mezzo coniuga aspetti che non hanno nulla in comune tra loro, elo fa in netta difformità dalla previsione dettata dagli articoli 360 e 366 c.p.c., che, comesi sa, disegnano il ricorso per cassazione quale mezzo di impugnazione a critica vincolata,che deve altresì conformarsi al principio secondo cui l'onere di specificità dei motivi,sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio dicui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicarele norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenutoprecettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che questeultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte ilcompito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le suefunzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa(Cass., Sez.

Un., 28 ottobre 2020, n. 23745).«4.1.1. ― Ora, il motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione di non sempreidentificate norme di diritto, e lo fa prescindendo del tutto dall’identificazione delcontenuto precettivo di esse, quando individuate, mercé la denuncia di «palesecontraddittorietà della sentenza», contraddittorietà che non è poi punto illustrata, nonchédi «omessa o insufficiente pronuncia su un punto decisivo della controversia», doglianzaestranea alla previsione dell’articolo 360 c.p.c., per di più attraverso l’inammissibilecumulo di censure spiegate ai sensi dei n. 3 e 5, quantunque sia cosa nota che èinammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei,Numero registro generale 4237/2025Numero sezionale 1375/2026Numero di raccolta generale 16333/2026Data pubblicazione 26/05/2026facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'articolo 360, comma 1, nn. 3, 4 e5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sottoprofili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali eprocessuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si devedecidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, chequegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (cfr. Cass. n. 4979del 2024; Cass. nn. 35782, 30878 e 27505 del 2023; Cass. nn. 11222 e 2954 del 2018;Cass. nn. 27458, 23265, 16657, 15651, 8335, 8333, 4934 e 3554 del 2017; Cass. nn.21016 e 19133 del 2016; Cass. n. 3248 del 2012; Cass. n. 19443 del 2011).«4.1.2. ― Ciò detto, nella sua prima parte il primo mezzo lamenta che la corted’appello «non ha concesso il chiesto rinvio per pc e conseguente i termini per comparsee memorie conclusionali.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] presente in sostituzione dell’ avv [OSCURATO:PERSONA]Tumino legale della controparte costituita, potrà confermare che il sostituto delsottoscritto avvocato, avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito sia per l’ammissione dei m.i. che peril rinvio per la precisazione delle conclusioni o almeno la concessione di note conclusiveprima dell’udienza di discussione ove non fossero stata concessa udienza di pc»: tutto ciòin riferimento al precetto dettato dall’articolo 350 bis c.p.c., senza, tuttavia, che ilricorrente si sia anche lontanamente posto il problema del suo significato, il che rendecome si diceva il motivo inammissibile.

Può nondimeno aggiungersi che, prima dell’ultimariforma, c.d.

Cartabia, avevamo in appello quattro moduli decisori: decisione a seguito ditrattazione orale, di trattazione scritta o di trattazione mista, quest'ultimadifferentemente disciplinata per l’appello dinanzi al tribunale e per quello dinanzi allacorte d'appello.

Dopo la riforma la situazione si è modificata e la materia è stata regolatadall'articolo 350-bis e dall'articolo 352 c.p.c., nel testo novellato.

All’esito abbiamo, perquanto qui rileva: -) la decisione a seguito di discussione orale, in corte d’appello, nelcaso in cui sia stato nominato l’istruttore; -) la decisione a seguito di discussione orale, incorte d’appello, nel caso in cui non sia stato nominato l’istruttore; -) la decisione aseguito di trattazione scritta, in corte d’appello, nel caso in cui sia stato nominatol’istruttore.

La menzionata norma regola dunque la decisione a seguito di discussioneorale ― anche se in realtà il modulo decisorio non è sempre orale ma è talora misto,come subito si dirà ― che è sempre possibile disporre, e che anzi è obbligata in caso diomessa nomina dell’istruttore.

La disciplina introdotta dalla riforma ne prevede anzituttol’applicazione nel caso previsto dal pure novellato articolo 348-bis c.p.c., e cioè in ipotesidi ritenuta inammissibilità o manifesta infondatezza dell’appello: la ragione è evidente, sitratta in questo caso di appelli di facile soluzione, che non passano previamente perl’istruttore, e che senz’altro si prestano al più semplice ed immediato modulo decisorioNumero registro generale 4237/2025Numero sezionale 1375/2026Numero di raccolta generale 16333/2026Data pubblicazione 26/05/2026della discussione orale.

Vi è, d’altro canto, l’articolo 350, terzo comma, c.p.c., cherichiama l’applicazione della discussione orale non solo in caso, per così dire specularerispetto a quello dell’articolo 348 bis c.p.c., della manifesta fondatezza dell’appello, maanche in ogni altro caso in cui il giudice lo ritenga opportuno in ragione della ridottacomplessità o dell'urgenza della causa.

Ecco, perciò, che non vi è alcuna causa, neppurequella che sia passata per la nomina dell’istruttore, come del resto espressamentestabilito, in cui sia precluso il ricorso alla discussione orale, solo che il giudice d’appello laritenga appropriata nel caso che ha dinanzi.

In tal caso, ovviamente, le parti non hannoalcun potere, salvo quanto si dirà per l’ipotesi di nomina dell’istruttore, di pretendere didepositare altri scritti difensivi.

Qui occorre allora qualche ulteriore approfondimento sulsignificato di un dato letterale di qualità non eccelsa.

Secondo l’articolo 349 bis c.p.c.,quando l’appello è proposto davanti alla corte d’appello, il presidente, se non ritiene dinominare il relatore e disporre la comparizione delle parti davanti al collegio per ladiscussione orale, designa un componente di questo per la trattazione e l’istruzione dellacausa: siamo dunque di fronte ad un primo bivio, o è nominato l’istruttore, o è nominatoil relatore, il che vuol dire che in un caso vi è una fase del processo che si svolge dinanziall’istruttore, ossia ad un giudice singolo, che poi rimetterà le parti, con due diversemodalità, al collegio, nell’altro caso l’intero processo, trattazione e decisione, si svolgedinanzi al collegio.

Dopo di che l’art. 350 c.p.c. conferma, quanto all’appello in corted’appello, che, in caso di nomina dell’istruttore, alcuni adempimenti, elencati al secondocomma, sono a lui affidati, fermo restando che, come stabilisce il primo comma dellanorma, «la decisione è collegiale» in ogni caso.

Il terzo comma dello stesso art. 350c.p.c. soggiunge che: «Quando rileva che ricorre l’ipotesi di cui all’art. 348 bis il giudice,sentite le parti, dispone la discussione orale della causa ai sensi dell’art. 350 bis.

Allostesso modo può provvedere quando l’impugnazione appare manifestamente fondata, ocomunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell’urgenzadella causa».

Ora qui è chiaro che il giudice cui si riferisce la norma è, a seconda dei casi,l’istruttore oppure il collegio: e cioè tanto l’istruttore quanto il collegio, e diremo amaggior ragione il collegio, possono ritenere che il modulo decisorio da applicare siaquello della decisione orale.

Segue l’articolo 350 bis c.p.c., il quale esordisce stabilendoche la discussione orale impone di procedere «ai sensi dell’art. 281 sexies».

Questanorma, bisogna ricordare, stabilisce che «il giudice, fatte precisare le conclusioni, puòordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, inun’udienza successiva».

La norma attribuisce dunque alle parti il potere di esigere undifferimento della discussione orale, ma, è opportuno ricordare, a condizione che l’istanzadi parte ivi considerata venga effettuata, secondo quanto ha chiarito la S.C., dopo che èNumero registro generale 4237/2025Numero sezionale 1375/2026Numero di raccolta generale 16333/2026Data pubblicazione 26/05/2026stato impartito l’ordine di discussione orale (si veda la motivazione di Cass. 10 giugno2020, n. 11116).

Insomma, per regola generale, se il giudice stabilisce che la discussionedeve essere orale, le parti non hanno alcun diritto di esigere di poter scrivere.

Possonoesigere di avere un rinvio per la discussione orale, ma non di scrivere note illustrative oconclusionali e repliche che dir si voglia.

Prosegue però lo stesso articolo 350 bis, alsecondo comma, dopo aver stabilito al primo qual è l’ambito di applicazione dell’articolo281 sexies, che: «Dinanzi alla corte di appello l’istruttore, fatte precisare le conclusioni,fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti il termine per note conclusionaliantecedenti alla data dell’udienza.

All’udienza l’istruttore svolge la relazione orale dellacausa».

Ebbene, tale meccanismo trova applicazione solo e soltanto in ipotesi di nominadell’istruttore, nel qual caso, dunque, la discussione orale non può mai avere luogo inprima udienza.

E cioè, l’istruttore deve, ovviamente, rimettere le parti, per un’udienzasuccessiva, dinanzi al collegio, assegnando per di più, se sceglie la via della decisione aseguito di trattazione orale, un termine per memorie, termine che invece non è per nullaprevisto quando si procede dinanzi al collegio.

Né può pensarsi che questa soluzione siapriva di senso: il significato è questo, che, se è stato nominato l’istruttore, e dunque siversa in un’ipotesi in cui si è prospettata una certa complessità della causa, tale darichiedere lo svolgimento di una fase di approfondimento istruttorio, è allora ― ma soloallora ― necessario che le parti possano prendere posizione per iscritto su quantoaccaduto dinanzi all’istruttore, nel momento in cui si accingono a comparire dinanzi alcollegio per la discussione orale.

Se, invece, l’istruttore non è nominato è ben possibileche il collegio inviti le parti alla discussione orale già in prima udienza, secondo quantostabilisce l’articolo 281 sexies poc’anzi citato, fermo restando che è in potere delle partichiedere un rinvio, nei termini già illustrati, sempre per discussione orale, senza alcundiritto delle parti di depositare difese scritte.

In definitiva, in corte d’appello vi è unmodulo di decisione effettivamente susseguente a discussione orale, se essa è dispostadal collegio in assenza di nomina dell’istruttore, modulo in tal caso obbligato, ed unmodulo di decisione mista, semi-orale o semi scritta che dir si voglia, se è stato nominatol’istruttore, ed è questi a rimettere le parti al collegio per la discussione orale.

Nel caso dispecie: i) non risulta nominato l’istruttore; ii) non vi è stata una richiesta di rinvio perdiscussione orale.

Ergo, la corte d’appello poteva di certo decidere in prima udienza aisensi dell’articolo 281 sexies c.p.c.«4.1.3. ― La seconda parte del primo mezzo è ancora rivolta contro quella che ilricorrente qualifica «parte della sentenza che recita “la causa, sulle conclusioni come inNumero registro generale 4237/2025Numero sezionale 1375/2026Numero di raccolta generale 16333/2026Data pubblicazione 26/05/2026dell’art. 350 bis c.p.c., applicabile ratione temporis”».

Non vi è altro da aggiungererispetto a quanto detto nel precedente paragrafo.«4.1.4. ― La terza parte del primo mezzo salta ad un tema che, per la gran parte,non ha nulla a che fare con i precedenti: «[OSCURATO:PERSONA] non ha considerato che ilsig. [OSCURATO:PERSONA] era unico socio della società ed unico soggetto quindi che avrebbetratto degli utili dalla società ove non fosse stata dichiarata fallita.

Non avendo concessoneppure le note conclusive per replicare a quanto dedotto da controparte in comparsa dicostituzione (che in ogni caso si contesta in ogni punto poiché infondato in fatto e diritto)che di certo non può essere oggetto di replica in questa sede atteso che la Corte dovevaconcedere delle note per esercitare il diritto di difesa della presente difesa, il ricorso perCassazione deve avere ad oggetto unicamente la sentenza oggi impugnata.

Oltre tutto ladomanda di risarcimento danni è stata spiegata nei confronti della controparte restatacontumace banca di credito cooperativo di pachino ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), che nulla haeccepito pertanto la corte ha emesso certamente sul punto una sentenza viziata per ultrapetizione.

Pertanto ove le argomentazioni della corte traggano spunto dalle difese dicontroparte in comparsa di costituzione della appellata costituitasi [OSCURATO:PERSONA] 2020 S.r.l.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), a nulla possono valere dato che la corte d’appello non ha concessole note conclusive e il rinvio per discussione che era proprio obbligo ex lege concederecome minimo anche per consentire di replicare a quanto dedotto da controparte».

Ora,per quanto riguarda la mancata concessione del termine per note conclusive, vasemplicemente ribadito quanto in precedenza osservato.

Ma ciò non esime dall’osservareche il ricorrente incorre in un palese errore nell’affermare che la corte territoriale nonavrebbe potuto rilevare che il [OSCURATO:PERSONA] non poteva dolersi del dannoasseritamente cagionato alla società in conseguenza del diniego di accredito di unassegno: si tratta infatti del rilievo del difetto di legittimazione attiva (e cioè secondo lasua stessa prospettazione egli ha agito a tutela di un diritto che non gli spettava: v. la n.2951 del 2016 delle sezioni unite), che è sempre rilevabile d’ufficio, e tanto più se ilconvenuto (in questo caso la Banca di credito cooperativo di Pachinio soc. coop. a r.l.) ècontumace.«4.1.5. ― La quarta parte del primo mezzo ha a che fare con le spese di lite: «Siala parte contumace in entrambi gradi di giudizio, che la resistente costituita devonoessere condannate (facendo riferimento al valore della causa delle rispettive domande) apagate le spese e i compensi di tutti i gradi di giudizio anche del presente e in manieracongrua sia ai tariffari di legge forensi sia in base alla attività prestata.

Ai sensi del dm55/2014 al sottoscritto difensore che in entrambi i gradi di giudizio aveva chiesto laNumero registro generale 4237/2025Numero sezionale 1375/2026Numero di raccolta generale 16333/2026Data pubblicazione 26/05/2026dichiarazione di distrazione mai concessa vanno liquidate come minimo le seguentisomme facendo la distinzione tra le due società controparti».«Qui il motivo è inammissibile, come si premetteva, perché rimane assolutamenteignoto quale vizio si concreterebbe nella pronuncia in discorso.

Non è dato comprenderese con il motivo il ricorrente abbia inteso denunciare l’omessa distrazione delle spese, nelche egli sarebbe privo di legittimazione ad impugnare, ma è in ogni caso risolutivo, inipotesi, il rilievo che la censura non è autosufficiente, giacché non risulta dove e come ladistrazione sarebbe stata chiesta.

Pare che la censura abbia ad oggetto anche il quantumdella liquidazione delle spese, ma sul punto essa è della più totale genericità, dalmomento che la parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione dellespese di lite per pretesa violazione dei minimi, ha l'onere di specificare analiticamente levoci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso inerrore (Cass. 30 giugno 2021, n. 18584, tra le tante).«4.2. ― Il secondo mezzo è inammissibile.

Non emerge dalla narrazione alcunfatto storico (Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053) che il giudice di merito non abbiaconsiderato, mentre il ricorso lamenta, peraltro in modo del tutto generico, il noncondivisibile governo del materiale istruttorio.

Dopodiché la censura scivola su un temadel tutto diverso, affermando essere «evidente che la domanda proposta dal ricorrentenel giudizio di primo grado e di appello doveva e deve essere integralmente accolta,anche per evidente difetto di qualsivoglia prova fornita dalla controparte rimastacontumace e che ha cuasato il danno per cui e’ causa e cio’ in violazione del principio dicui all’art. 2697 cc»: non è dato però comprendere quale prova dovesse mai fornire lacontroparte, visto che il ricorrente aveva formulato una domanda risarcitoria riguardo allaquale il giudice di merito ha ritenuto che egli fosse carente di legittimazione e non avessecomunque provato il danno.«Rimane infine del tutto oscuro il significato da attribuire alla censura concernente«il vizio di ultrapetizione in cui e’ afflitta in piu punti la sentenza impugnata atteso ancheil fatto che l’appellata [OSCURATO:PERSONA] 2020 S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), e’ rimasta contumace intutte e due i gradi di giudizio».«4.3. ― Parimenti oscuro rimane il senso dell’ultimo mezzo, che denunciaviolazione dell’art. 112 c.p.c., norma che evidentemente il giudice non ha violato, vistoche ha rigettato la domanda risarcitoria proposta, e dunque ha provveduto integralmentesu di essa. propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.».4. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili le conclusioni cui è giunto il Consiglieredelegato e le argomentazioni svolte nella proposta, che non risultano efficacementeNumero registro generale 4237/2025Numero sezionale 1375/2026Numero di raccolta generale 16333/2026Data pubblicazione 26/05/2026contestate dalle considerazioni espresse dalla ricorrente né nella richiesta di decisione nénella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.In particolare, nello scritto difensivo da ultimo menzionato, parte ricorrente, oltread eccepire l’inammissibilità del controricorso di cui si è già detto, si limita a riproporre lemedesime doglianze già spiegate nel ricorso introduttivo senza, tuttavia, svolgere alcunaconsiderazione critica nei confronti delle argomentazioni svolte dal Consigliere delegatonella proposta di definizione.Ciò posto, l’assoluta genericità delle difese svolte in tale sede rende applicabile ilprincipio di diritto, espresso da questa Corte, secondo il quale, nel procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi, a fronte di una proposta di definizione del giudiziodettagliatamente e puntualmente motivata e di un'istanza che si riduce a chiedere ladecisione del ricorso ribadendo le difese già spiegate, la Corte può limitarsi a fare propriela motivazione e la conclusione della proposta, senza aggiungere ulteriori elementi asostegno dell'inammissibilità del ricorso, attività che costituirebbe un inutile dispendiodelle risorse giudiziarie e colliderebbe con la ratio di semplificazione e accelerazionesottesa all'introduzione dell'art. 380-bis c.p.c. (Cass. Sez. 3, 07/06/2025, n. 15219, Rv.675336 - 01).5. ― Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.Le spese di giudizio seguono la soccombenza.Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata exart. 380-bis c.p.c., devono essere applicati - come previsto dal comma terzo dello stessoart. 380-bis c.p.c. ora richiamato - il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., conconseguente condanna della parte ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente della somma equitativamente determinata nella misura di cui indispositivo (che si stima pari a quella quantificata a titolo di spese di lite) nonché alpagamento di un ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, il terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96commi 3 e 4 c.p.c., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dallegislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione delproponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilitàaggravata (Cass. Sez.

U., 27/09/2023, n. 27433, Rv. 668909 - 01; Cass. Sez.

U,13/10/2023, n. 28540, Rv. 669313 - 01).Peraltro, è stato anche precisato che il terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., purcodificando, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo,non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata allaNumero registro generale 4237/2025Numero sezionale 1375/2026Numero di raccolta generale 16333/2026Data pubblicazione 26/05/2026valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un’interpretazionecostituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass. Sez.

U., 27/12/2023, n. 36069,Rv. 670580 - 01).

In questa prospettiva, è stato chiarito che non deve farsi luogo allasanzione processuale di cui all’ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c. laddove la definizionecollegiale del ricorso prescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nelcaso in cui, a fronte d'una proposta di rigetto o d'inammissibilità nel merito, il ricorsovenga dichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure venga rigettatoprendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta (Cass. Sez. 2, 01/08/2024, n.21668, Rv. 671987 - 01).Nel caso di specie, non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddettaprevisione legale, avendo trovato la proposta del Consigliere delegato piena conferma inquesta sede.

P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 7.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €. 200,00 ed agli accessori dilegge;condanna la parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di €. 7.000,00 infavore della controricorrente;condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di €. 2.500,00 in favoredella Cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data26 marzo 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente;nei confronti diBCC [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],controricorrente;nonché nei confronti diBanca di credito cooperativo di [OSCURATO:SOCIETA].,intimata;avverso la sentenza n. 1298/2024 emessa dalla Corte di appello di Catania il 29 luglio2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2026 dal Consigliererelatore, [OSCURATO:PERSONA].1. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale diSiracusa, la Banca di credito cooperativo di [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. a r.l. proponendoopposizione avverso al decreto n. 1190/2020 con il quale gli era stato ingiunto di pagare,Numero registro generale 4237/2025Numero sezionale 1375/2026Numero di raccolta generale 16333/2026Data pubblicazione 26/05/2026in favore dell’istituto di credito, la complessiva somma di €. 17.852,44 quale saldodebitore di un conto corrente acceso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. della quale l’opponente si eracostituito fideiussore.In particolare, il Sig. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di dichiarare lanullità e/o l’inefficacia della fideiussione prestata e, in subordine, di accertare il realesaldo del conto corrente in ragione della eliminazione delle poste illegittime addebitate.In ogni caso, svolgeva domanda riconvenzionale volta alla condanna della Banca oppostaal risarcimento dei danni derivanti dallo illegittimo comportamento dell’istituto di credito.Con riferimento a quest’ultima domanda, poi, l’opponente lamentava il mancato accreditosul conto corrente della [OSCURATO:SOCIETA]. di un assegno emesso in suo favore per l’importo di€. 20.000,00, che avrebbe determinato lo stato di insolvenza della società ed il suofallimento e, di conseguenza, un ingente danno, quantificato in €. 200.000,00, per il Sig.Maggio, socio unico ed amministratore della società debitrice.Costituitasi la [OSCURATO:PERSONA] 2020 s.r.l., quale cessionaria del credito vantato dallaBanca di credito cooperativo di [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. a r.l., la quale concludeva per il rigettotanto dell’opposizione al decreto ingiuntivo quanto della domanda riconvenzionale, ilTribunale di Siracusa accoglieva l’opposizione revocando così il decreto ingiuntivo, marigettava la domanda riconvenzionale.La Corte di appello rigettava l’appello proposto dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della Banca di credito cooperativo di [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. a r.l. (rimasta peraltrocontumace), mentre, in accoglimento dell’appello proposto dal medesimo Sig. GianmariaMaggio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] 2020 s.r.l., condannava quest’ultima società allarefusione delle spese del giudizio di primo grado.2. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] propone, dunque, ricorso per cassazione, affidato atre motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] 2020 s.r.l.È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta didefinizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., a fronte della quale la partericorrente ha domandato la decisione della causa. Entrambe le parti hanno depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Parte ricorrente, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1, secondocomma, c.p.c., eccepisce l’inammissibilità del controricorso depositato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto la domanda di risarcimento del danno era stata proposta dal Sig.Numero registro generale 4237/2025Numero sezionale 1375/2026Numero di raccolta generale 16333/2026Data pubblicazione 26/05/2026Gianmaria Maggio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. a r.l., rimasta intimata, e non giànei confronti della predetta [OSCURATO:PERSONA] 2020 s.r.l.L’eccezione è manifestamente infondata, avendo il Sig. [OSCURATO:PERSONA] chiestola riforma della sentenza di appello nei confronti tanto della Banca di credito cooperativodi [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. a r.l. quanto della [OSCURATO:PERSONA] 2020 s.r.l. e - per il caso in cui la Cortedi cassazione ritenesse di potere decidere la causa nel merito - la condanna «di entrambele controparti» al pagamento integrale delle spese e dei compensi di lite (cfr., conclusionidel ricorso per cassazione, pagg. 17-18).2. - Il ricorso contiene i seguenti motivi: 1) Violazione e/o falsa applicazione dinorme di diritto, palese contraddittorietà della sentenza, omessa o insufficiente pronunciasu un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 3 e 5; 2) Omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art 360 c.p.c. n. 5. 3) Omessapronuncia ex art. 360 comma 1 n. 4 per violazione dell’art. 112 c.p.c.3. - La proposta di definizione evidenzia quanto segue:«4. ― Il ricorso è palesemente inammissibile.«4.1. ― Il primo mezzo coniuga aspetti che non hanno nulla in comune tra loro, elo fa in netta difformità dalla previsione dettata dagli articoli 360 e 366 c.p.c., che, comesi sa, disegnano il ricorso per cassazione quale mezzo di impugnazione a critica vincolata,che deve altresì conformarsi al principio secondo cui l'onere di specificità dei motivi,sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio dicui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicarele norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenutoprecettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che questeultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte ilcompito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le suefunzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa(Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2020, n. 23745).«4.1.1. ― Ora, il motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione di non sempreidentificate norme di diritto, e lo fa prescindendo del tutto dall’identificazione delcontenuto precettivo di esse, quando individuate, mercé la denuncia di «palesecontraddittorietà della sentenza», contraddittorietà che non è poi punto illustrata, nonchédi «omessa o insufficiente pronuncia su un punto decisivo della controversia», doglianzaestranea alla previsione dell’articolo 360 c.p.c., per di più attraverso l’inammissibilecumulo di censure spiegate ai sensi dei n. 3 e 5, quantunque sia cosa nota che èinammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei,Numero registro generale 4237/2025Numero sezionale 1375/2026Numero di raccolta generale 16333/2026Data pubblicazione 26/05/2026facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'articolo 360, comma 1, nn. 3, 4 e5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sottoprofili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali eprocessuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si devedecidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, chequegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (cfr. Cass. n. 4979del 2024; Cass. nn. 35782, 30878 e 27505 del 2023; Cass. nn. 11222 e 2954 del 2018;Cass. nn. 27458, 23265, 16657, 15651, 8335, 8333, 4934 e 3554 del 2017; Cass. nn.21016 e 19133 del 2016; Cass. n. 3248 del 2012; Cass. n. 19443 del 2011).«4.1.2. ― Ciò detto, nella sua prima parte il primo mezzo lamenta che la corted’appello «non ha concesso il chiesto rinvio per pc e conseguente i termini per comparsee memorie conclusionali. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] presente in sostituzione dell’ avv [OSCURATO:PERSONA]Tumino legale della controparte costituita, potrà confermare che il sostituto delsottoscritto avvocato, avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito sia per l’ammissione dei m.i. che peril rinvio per la precisazione delle conclusioni o almeno la concessione di note conclusiveprima dell’udienza di discussione ove non fossero stata concessa udienza di pc»: tutto ciòin riferimento al precetto dettato dall’articolo 350 bis c.p.c., senza, tuttavia, che ilricorrente si sia anche lontanamente posto il problema del suo significato, il che rendecome si diceva il motivo inammissibile. Può nondimeno aggiungersi che, prima dell’ultimariforma, c.d. Cartabia, avevamo in appello quattro moduli decisori: decisione a seguito ditrattazione orale, di trattazione scritta o di trattazione mista, quest'ultimadifferentemente disciplinata per l’appello dinanzi al tribunale e per quello dinanzi allacorte d'appello. Dopo la riforma la situazione si è modificata e la materia è stata regolatadall'articolo 350-bis e dall'articolo 352 c.p.c., nel testo novellato. All’esito abbiamo, perquanto qui rileva: -) la decisione a seguito di discussione orale, in corte d’appello, nelcaso in cui sia stato nominato l’istruttore; -) la decisione a seguito di discussione orale, incorte d’appello, nel caso in cui non sia stato nominato l’istruttore; -) la decisione aseguito di trattazione scritta, in corte d’appello, nel caso in cui sia stato nominatol’istruttore. La menzionata norma regola dunque la decisione a seguito di discussioneorale ― anche se in realtà il modulo decisorio non è sempre orale ma è talora misto,come subito si dirà ― che è sempre possibile disporre, e che anzi è obbligata in caso diomessa nomina dell’istruttore. La disciplina introdotta dalla riforma ne prevede anzituttol’applicazione nel caso previsto dal pure novellato articolo 348-bis c.p.c., e cioè in ipotesidi ritenuta inammissibilità o manifesta infondatezza dell’appello: la ragione è evidente, sitratta in questo caso di appelli di facile soluzione, che non passano previamente perl’istruttore, e che senz’altro si prestano al più semplice ed immediato modulo decisorioNumero registro generale 4237/2025Numero sezionale 1375/2026Numero di raccolta generale 16333/2026Data pubblicazione 26/05/2026della discussione orale. Vi è, d’altro canto, l’articolo 350, terzo comma, c.p.c., cherichiama l’applicazione della discussione orale non solo in caso, per così dire specularerispetto a quello dell’articolo 348 bis c.p.c., della manifesta fondatezza dell’appello, maanche in ogni altro caso in cui il giudice lo ritenga opportuno in ragione della ridottacomplessità o dell'urgenza della causa. Ecco, perciò, che non vi è alcuna causa, neppurequella che sia passata per la nomina dell’istruttore, come del resto espressamentestabilito, in cui sia precluso il ricorso alla discussione orale, solo che il giudice d’appello laritenga appropriata nel caso che ha dinanzi. In tal caso, ovviamente, le parti non hannoalcun potere, salvo quanto si dirà per l’ipotesi di nomina dell’istruttore, di pretendere didepositare altri scritti difensivi. Qui occorre allora qualche ulteriore approfondimento sulsignificato di un dato letterale di qualità non eccelsa. Secondo l’articolo 349 bis c.p.c.,quando l’appello è proposto davanti alla corte d’appello, il presidente, se non ritiene dinominare il relatore e disporre la comparizione delle parti davanti al collegio per ladiscussione orale, designa un componente di questo per la trattazione e l’istruzione dellacausa: siamo dunque di fronte ad un primo bivio, o è nominato l’istruttore, o è nominatoil relatore, il che vuol dire che in un caso vi è una fase del processo che si svolge dinanziall’istruttore, ossia ad un giudice singolo, che poi rimetterà le parti, con due diversemodalità, al collegio, nell’altro caso l’intero processo, trattazione e decisione, si svolgedinanzi al collegio. Dopo di che l’art. 350 c.p.c. conferma, quanto all’appello in corted’appello, che, in caso di nomina dell’istruttore, alcuni adempimenti, elencati al secondocomma, sono a lui affidati, fermo restando che, come stabilisce il primo comma dellanorma, «la decisione è collegiale» in ogni caso. Il terzo comma dello stesso art. 350c.p.c. soggiunge che: «Quando rileva che ricorre l’ipotesi di cui all’art. 348 bis il giudice,sentite le parti, dispone la discussione orale della causa ai sensi dell’art. 350 bis. Allostesso modo può provvedere quando l’impugnazione appare manifestamente fondata, ocomunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell’urgenzadella causa». Ora qui è chiaro che il giudice cui si riferisce la norma è, a seconda dei casi,l’istruttore oppure il collegio: e cioè tanto l’istruttore quanto il collegio, e diremo amaggior ragione il collegio, possono ritenere che il modulo decisorio da applicare siaquello della decisione orale. Segue l’articolo 350 bis c.p.c., il quale esordisce stabilendoche la discussione orale impone di procedere «ai sensi dell’art. 281 sexies». Questanorma, bisogna ricordare, stabilisce che «il giudice, fatte precisare le conclusioni, puòordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, inun’udienza successiva». La norma attribuisce dunque alle parti il potere di esigere undifferimento della discussione orale, ma, è opportuno ricordare, a condizione che l’istanzadi parte ivi considerata venga effettuata, secondo quanto ha chiarito la S.C., dopo che èNumero registro generale 4237/2025Numero sezionale 1375/2026Numero di raccolta generale 16333/2026Data pubblicazione 26/05/2026stato impartito l’ordine di discussione orale (si veda la motivazione di Cass. 10 giugno2020, n. 11116). Insomma, per regola generale, se il giudice stabilisce che la discussionedeve essere orale, le parti non hanno alcun diritto di esigere di poter scrivere. Possonoesigere di avere un rinvio per la discussione orale, ma non di scrivere note illustrative oconclusionali e repliche che dir si voglia. Prosegue però lo stesso articolo 350 bis, alsecondo comma, dopo aver stabilito al primo qual è l’ambito di applicazione dell’articolo281 sexies, che: «Dinanzi alla corte di appello l’istruttore, fatte precisare le conclusioni,fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti il termine per note conclusionaliantecedenti alla data dell’udienza. All’udienza l’istruttore svolge la relazione orale dellacausa». Ebbene, tale meccanismo trova applicazione solo e soltanto in ipotesi di nominadell’istruttore, nel qual caso, dunque, la discussione orale non può mai avere luogo inprima udienza. E cioè, l’istruttore deve, ovviamente, rimettere le parti, per un’udienzasuccessiva, dinanzi al collegio, assegnando per di più, se sceglie la via della decisione aseguito di trattazione orale, un termine per memorie, termine che invece non è per nullaprevisto quando si procede dinanzi al collegio. Né può pensarsi che questa soluzione siapriva di senso: il significato è questo, che, se è stato nominato l’istruttore, e dunque siversa in un’ipotesi in cui si è prospettata una certa complessità della causa, tale darichiedere lo svolgimento di una fase di approfondimento istruttorio, è allora ― ma soloallora ― necessario che le parti possano prendere posizione per iscritto su quantoaccaduto dinanzi all’istruttore, nel momento in cui si accingono a comparire dinanzi alcollegio per la discussione orale. Se, invece, l’istruttore non è nominato è ben possibileche il collegio inviti le parti alla discussione orale già in prima udienza, secondo quantostabilisce l’articolo 281 sexies poc’anzi citato, fermo restando che è in potere delle partichiedere un rinvio, nei termini già illustrati, sempre per discussione orale, senza alcundiritto delle parti di depositare difese scritte. In definitiva, in corte d’appello vi è unmodulo di decisione effettivamente susseguente a discussione orale, se essa è dispostadal collegio in assenza di nomina dell’istruttore, modulo in tal caso obbligato, ed unmodulo di decisione mista, semi-orale o semi scritta che dir si voglia, se è stato nominatol’istruttore, ed è questi a rimettere le parti al collegio per la discussione orale. Nel caso dispecie: i) non risulta nominato l’istruttore; ii) non vi è stata una richiesta di rinvio perdiscussione orale. Ergo, la corte d’appello poteva di certo decidere in prima udienza aisensi dell’articolo 281 sexies c.p.c.«4.1.3. ― La seconda parte del primo mezzo è ancora rivolta contro quella che ilricorrente qualifica «parte della sentenza che recita “la causa, sulle conclusioni come inNumero registro generale 4237/2025Numero sezionale 1375/2026Numero di raccolta generale 16333/2026Data pubblicazione 26/05/2026dell’art. 350 bis c.p.c., applicabile ratione temporis”». Non vi è altro da aggiungererispetto a quanto detto nel precedente paragrafo.«4.1.4. ― La terza parte del primo mezzo salta ad un tema che, per la gran parte,non ha nulla a che fare con i precedenti: «[OSCURATO:PERSONA] non ha considerato che ilsig. [OSCURATO:PERSONA] era unico socio della società ed unico soggetto quindi che avrebbetratto degli utili dalla società ove non fosse stata dichiarata fallita. Non avendo concessoneppure le note conclusive per replicare a quanto dedotto da controparte in comparsa dicostituzione (che in ogni caso si contesta in ogni punto poiché infondato in fatto e diritto)che di certo non può essere oggetto di replica in questa sede atteso che la Corte dovevaconcedere delle note per esercitare il diritto di difesa della presente difesa, il ricorso perCassazione deve avere ad oggetto unicamente la sentenza oggi impugnata. Oltre tutto ladomanda di risarcimento danni è stata spiegata nei confronti della controparte restatacontumace banca di credito cooperativo di pachino ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), che nulla haeccepito pertanto la corte ha emesso certamente sul punto una sentenza viziata per ultrapetizione. Pertanto ove le argomentazioni della corte traggano spunto dalle difese dicontroparte in comparsa di costituzione della appellata costituitasi [OSCURATO:PERSONA] 2020 S.r.l.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), a nulla possono valere dato che la corte d’appello non ha concessole note conclusive e il rinvio per discussione che era proprio obbligo ex lege concederecome minimo anche per consentire di replicare a quanto dedotto da controparte». Ora,per quanto riguarda la mancata concessione del termine per note conclusive, vasemplicemente ribadito quanto in precedenza osservato. Ma ciò non esime dall’osservareche il ricorrente incorre in un palese errore nell’affermare che la corte territoriale nonavrebbe potuto rilevare che il [OSCURATO:PERSONA] non poteva dolersi del dannoasseritamente cagionato alla società in conseguenza del diniego di accredito di unassegno: si tratta infatti del rilievo del difetto di legittimazione attiva (e cioè secondo lasua stessa prospettazione egli ha agito a tutela di un diritto che non gli spettava: v. la n.2951 del 2016 delle sezioni unite), che è sempre rilevabile d’ufficio, e tanto più se ilconvenuto (in questo caso la Banca di credito cooperativo di Pachinio soc. coop. a r.l.) ècontumace.«4.1.5. ― La quarta parte del primo mezzo ha a che fare con le spese di lite: «Siala parte contumace in entrambi gradi di giudizio, che la resistente costituita devonoessere condannate (facendo riferimento al valore della causa delle rispettive domande) apagate le spese e i compensi di tutti i gradi di giudizio anche del presente e in manieracongrua sia ai tariffari di legge forensi sia in base alla attività prestata. Ai sensi del dm55/2014 al sottoscritto difensore che in entrambi i gradi di giudizio aveva chiesto laNumero registro generale 4237/2025Numero sezionale 1375/2026Numero di raccolta generale 16333/2026Data pubblicazione 26/05/2026dichiarazione di distrazione mai concessa vanno liquidate come minimo le seguentisomme facendo la distinzione tra le due società controparti».«Qui il motivo è inammissibile, come si premetteva, perché rimane assolutamenteignoto quale vizio si concreterebbe nella pronuncia in discorso. Non è dato comprenderese con il motivo il ricorrente abbia inteso denunciare l’omessa distrazione delle spese, nelche egli sarebbe privo di legittimazione ad impugnare, ma è in ogni caso risolutivo, inipotesi, il rilievo che la censura non è autosufficiente, giacché non risulta dove e come ladistrazione sarebbe stata chiesta. Pare che la censura abbia ad oggetto anche il quantumdella liquidazione delle spese, ma sul punto essa è della più totale genericità, dalmomento che la parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione dellespese di lite per pretesa violazione dei minimi, ha l'onere di specificare analiticamente levoci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso inerrore (Cass. 30 giugno 2021, n. 18584, tra le tante).«4.2. ― Il secondo mezzo è inammissibile. Non emerge dalla narrazione alcunfatto storico (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) che il giudice di merito non abbiaconsiderato, mentre il ricorso lamenta, peraltro in modo del tutto generico, il noncondivisibile governo del materiale istruttorio. Dopodiché la censura scivola su un temadel tutto diverso, affermando essere «evidente che la domanda proposta dal ricorrentenel giudizio di primo grado e di appello doveva e deve essere integralmente accolta,anche per evidente difetto di qualsivoglia prova fornita dalla controparte rimastacontumace e che ha cuasato il danno per cui e’ causa e cio’ in violazione del principio dicui all’art. 2697 cc»: non è dato però comprendere quale prova dovesse mai fornire lacontroparte, visto che il ricorrente aveva formulato una domanda risarcitoria riguardo allaquale il giudice di merito ha ritenuto che egli fosse carente di legittimazione e non avessecomunque provato il danno.«Rimane infine del tutto oscuro il significato da attribuire alla censura concernente«il vizio di ultrapetizione in cui e’ afflitta in piu punti la sentenza impugnata atteso ancheil fatto che l’appellata [OSCURATO:PERSONA] 2020 S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), e’ rimasta contumace intutte e due i gradi di giudizio».«4.3. ― Parimenti oscuro rimane il senso dell’ultimo mezzo, che denunciaviolazione dell’art. 112 c.p.c., norma che evidentemente il giudice non ha violato, vistoche ha rigettato la domanda risarcitoria proposta, e dunque ha provveduto integralmentesu di essa. propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.».4. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili le conclusioni cui è giunto il Consiglieredelegato e le argomentazioni svolte nella proposta, che non risultano efficacementeNumero registro generale 4237/2025Numero sezionale 1375/2026Numero di raccolta generale 16333/2026Data pubblicazione 26/05/2026contestate dalle considerazioni espresse dalla ricorrente né nella richiesta di decisione nénella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.In particolare, nello scritto difensivo da ultimo menzionato, parte ricorrente, oltread eccepire l’inammissibilità del controricorso di cui si è già detto, si limita a riproporre lemedesime doglianze già spiegate nel ricorso introduttivo senza, tuttavia, svolgere alcunaconsiderazione critica nei confronti delle argomentazioni svolte dal Consigliere delegatonella proposta di definizione.Ciò posto, l’assoluta genericità delle difese svolte in tale sede rende applicabile ilprincipio di diritto, espresso da questa Corte, secondo il quale, nel procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi, a fronte di una proposta di definizione del giudiziodettagliatamente e puntualmente motivata e di un'istanza che si riduce a chiedere ladecisione del ricorso ribadendo le difese già spiegate, la Corte può limitarsi a fare propriela motivazione e la conclusione della proposta, senza aggiungere ulteriori elementi asostegno dell'inammissibilità del ricorso, attività che costituirebbe un inutile dispendiodelle risorse giudiziarie e colliderebbe con la ratio di semplificazione e accelerazionesottesa all'introduzione dell'art. 380-bis c.p.c. (Cass. Sez. 3, 07/06/2025, n. 15219, Rv.675336 - 01).5. ― Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.Le spese di giudizio seguono la soccombenza.Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata exart. 380-bis c.p.c., devono essere applicati - come previsto dal comma terzo dello stessoart. 380-bis c.p.c. ora richiamato - il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., conconseguente condanna della parte ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente della somma equitativamente determinata nella misura di cui indispositivo (che si stima pari a quella quantificata a titolo di spese di lite) nonché alpagamento di un ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, il terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96commi 3 e 4 c.p.c., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dallegislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione delproponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilitàaggravata (Cass. Sez. U., 27/09/2023, n. 27433, Rv. 668909 - 01; Cass. Sez. U,13/10/2023, n. 28540, Rv. 669313 - 01).Peraltro, è stato anche precisato che il terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., purcodificando, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo,non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata allaNumero registro generale 4237/2025Numero sezionale 1375/2026Numero di raccolta generale 16333/2026Data pubblicazione 26/05/2026valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un’interpretazionecostituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass. Sez. U., 27/12/2023, n. 36069,Rv. 670580 - 01). In questa prospettiva, è stato chiarito che non deve farsi luogo allasanzione processuale di cui all’ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c. laddove la definizionecollegiale del ricorso prescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nelcaso in cui, a fronte d'una proposta di rigetto o d'inammissibilità nel merito, il ricorsovenga dichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure venga rigettatoprendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta (Cass. Sez. 2, 01/08/2024, n.21668, Rv. 671987 - 01).Nel caso di specie, non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddettaprevisione legale, avendo trovato la proposta del Consigliere delegato piena conferma inquesta sede. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 7.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €. 200,00 ed agli accessori dilegge;condanna la parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di €. 7.000,00 infavore della controricorrente;condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di €. 2.500,00 in favoredella Cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data26 marzo 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti