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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2018

ECLI:EU:T:2018:822
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62016TJ0688 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata) 22 novembre 2018 ( *1 ) «Funzione pubblica – Funzionari – Reclutamento – Avviso di posto vacante – Mediatore della [OSCURATO:PERSONA] – APN competente – Delega di competenza – Procedura – Consultazione del comitato del personale – Responsabilità» Nella causa T‑688/16, [OSCURATO:PERSONA]Cases , funzionario della [OSCURATO:PERSONA] europea, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentata inizialmente da J.-N.

Louis e N. de Montigny, e successivamente da J.‑N.

Louis, avvocati, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata inizialmente da C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, successivamente da G. Berscheid e L. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 15 giugno 2016, recante nomina di W a mediatore della [OSCURATO:PERSONA], e della nota del 16 giugno 2016, con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la ricorrente dell’esito della procedura di selezione e, dall’altro, al risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata), composto da M. van der [OSCURATO:PERSONA], presidente, D. [OSCURATO:PERSONA] (relatore),

I. [OSCURATO:PERSONA], A. [OSCURATO:PERSONA] e

I. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: M. Marescaux, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 luglio 2018, ha pronunciato la seguente Sentenza Fatti 1 Nel 1977, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha deciso di istituire un servizio di mediazione.

Questo servizio ha il compito di proporre un modo non burocratico di risolvere i problemi sorti sul posto di lavoro al fine di limitare per quanto possibile l’avvio di procedimenti precontenziosi e contenziosi.

L’efficiente svolgimento del suddetto compito ha portato la [OSCURATO:PERSONA] a «formalizzare» il funzionamento del servizio in questione. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi adottato la decisione C(2002)601, del 4 marzo 2002, relativa al servizio di mediazione rafforzato (in prosieguo: la «decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato»).

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale decisione, «[i]l Presidente della [OSCURATO:PERSONA] nomina il mediatore sulla base di una proposta del direttore generale del personale e dell’amministrazione, previa consultazione del comitato del personale». 2 Con decisione del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] dell’8 marzo 2012, la ricorrente, sig.ra [OSCURATO:PERSONA]Cases, è stata nominata a svolgere la funzione di vice mediatore, integrata nel servizio di mediazione costituito presso il segretariato generale della [OSCURATO:PERSONA]. 3 Oltre alle sue mansioni di vice mediatore, la ricorrente ha agito in qualità di mediatore facente funzione dal 28 febbraio 2013, e successivamente, in conformità con la decisione del 16 dicembre 2013, ha occupato ad interim lo stesso posto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), con effetto retroattivo al 1 o marzo 2013. 4 Con decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 16 ottobre 2013, il posto di consigliere principale «mediatore» è diventato un posto di capo unità di grado AD 13/AD

14. 5 Il 10 febbraio 2014, la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato l’avviso di posto vacante COM/2014/366 per il posto di mediatore/capo unità del servizio di mediazione (grado AD 13/AD 14).

Il 27 febbraio 2014 la ricorrente ha presentato la sua candidatura per il posto di cui trattasi. 6 Con nota del 7 maggio 2014, indirizzata alla direttrice generale della direzione generale (DG) «Risorse umane e sicurezza» della [OSCURATO:PERSONA], il comitato centrale del personale della [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che gli fossero trasmessi i curricula vitae dei candidati selezionati nonché la griglia di valutazione utilizzata dal comitato di selezione.

Il comitato centrale del personale ha richiesto tali elementi al fine di adottare il parere di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato, quale fase della procedura di selezione. 7 Con nota del 20 giugno 2014, il comitato centrale del personale ha chiesto al Presidente della [OSCURATO:PERSONA] di non approvare la proposta di nomina per il posto di mediatore formulata dalla direttrice generale della DG «Risorse umane e sicurezza» della [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in cui detto comitato non era in misura di emanare il proprio parere a causa della mancata comunicazione degli elementi richiesti. 8 Con nota del 17 ottobre 2014, indirizzata alla direttrice generale della DG «Risorse umane e sicurezza», il comitato centrale del personale ha espresso un parere negativo nei confronti del candidato proposto da tale direttrice. 9 Con nota del 22 luglio 2015, la DG «Risorse umane e sicurezza» ha informato la ricorrente della decisione del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] di chiudere la procedura di selezione senza la nomina al posto di mediatore. 10 Il 16 settembre 2015, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di elevare la funzione di mediatore al livello di consigliere principale (grado AD 14/AD 15) e di approvare e pubblicare un avviso di posto vacante relativo a tale posto in conformità all’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), i) e iii), dello Statuto.

In base a tale decisione, la decisione di assegnare tale posto sarebbe da adottare a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato.

Il 7 ottobre 2015, la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato l’avviso di posto vacante COM/2015/1801 per il posto di consigliere principale di grado AD 14/AD 15 al fine di coprire il posto di mediatore.

Detto avviso specificava che il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe nominato il mediatore sulla base di una proposta del direttore generale della DG «Risorse umane e sicurezza», previa consultazione del comitato centrale del personale. 11 La ricorrente ha presentato la sua candidatura per il posto di mediatore il 16 ottobre 2015 ed è stata uno dei tre candidati selezionati per la partecipazione agli esami e ai colloqui previsti dinanzi ad un comitato di preselezione e al comitato consultivo per le nomine.

Considerando che W, all’epoca capo del Servizio medico presso la DG «Risorse umane e sicurezza», fosse l’unico candidato in possesso delle qualifiche richieste, il comitato consultivo per le nomine ha adottato, il 25 febbraio 2016, un parere favorevole alla sua nomina sul posto di mediatore. 12 Con nota del 13 maggio 2016 indirizzata alla sig.ra K. Georgieva, vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA] incaricata segnatamente del personale, il comitato centrale del personale ha risposto alla richiesta di parere, presentata il 20 aprile 2016 dalla direttrice generale della DG «Risorse umane e sicurezza» della [OSCURATO:PERSONA], sulla nomina di W a mediatore.

A tale riguardo, il comitato centrale del personale ha lamentato che la domanda di parere riguardava solo il candidato proposto, di modo che esso non disponeva di elementi relativi ai candidati esclusi, e che si trovava nell’impossibilità di esprimere un parere utile. 13 Con decisione del 15 giugno 2016, la [OSCURATO:PERSONA] ha nominato W sul posto di mediatore e, con nota del 16 giugno 2016, ha informato la ricorrente dell’esito della procedura di selezione (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni impugnate»). 14 Il 15 settembre 2016, la ricorrente ha presentato un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, contro le decisioni impugnate.

Con decisione del 5 gennaio 2017 la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto tale reclamo.

Procedimento e conclusioni delle parti 15 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 settembre 2016, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 4, dello Statuto, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. 16 Con separato atto, depositato in pari data presso la cancelleria del Tribunale, la ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti urgenti diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione di nomina di W sul posto di mediatore. 17 Il 7 ottobre 2016, in forza dell’articolo 91, paragrafo 4, dello Statuto, il procedimento è stato sospeso fino al momento dell’adozione di una decisione esplicita o implicita di rigetto in ordine al reclamo presentato dalla ricorrente il 15 settembre 2016.

Il procedimento è stato ripreso il 17 gennaio 2017 dopo il rigetto esplicito di detto reclamo. 18 Con l’ordinanza del 17 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA]-Cases/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑688/16 R , non pubblicata, EU:T:2017:107 ), il Presidente del Tribunale ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione di nomina di W sul posto di mediatore. 19 Su proposta della Quinta Sezione, il Tribunale ha deciso, in applicazione dell’articolo 28 del suo regolamento di procedura, di rinviare la causa dinanzi ad un collegio giudicante ampliato. 20 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia: – annullare le decisioni impugnate; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] al rimborso dell’importo di EUR 100000 a titolo di risarcimento del danno materiale e morale subìto; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 21 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese.

In diritto Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata Sulla ricevibilità 22 Secondo gli orientamenti per i servizi della [OSCURATO:PERSONA] relativi alla nomina del personale di inquadramento superiore dell’ottobre 2008, solo la notifica al candidato escluso o ai candidati esclusi costituisce un atto che arreca pregiudizio.

Tuttavia, è giocoforza constatare che, anche se tale notifica debba essere considerata come rigetto formale della candidatura in questione, che fa decorrere i termini per la presentazione di un reclamo ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto, resta il fatto che l’atto che chiude la procedura di selezione per la scelta di un candidato, solo atto previsto nell’avviso di posto vacante controverso, crea anche effetti giuridici, dei quali il rigetto formale summenzionato è l’inevitabile conseguenza (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 1983, Schloh/Conseil, 85/82 , EU:C:1983:179 , punto 40 ). 23 Ne consegue che le domande di annullamento formulate dalla ricorrente in sede di ricorso sono ricevibili in toto.

Nel merito 24 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente solleva quattro motivi, attinenti: – alla violazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato; – alla violazione dell’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; – allo sviamento di potere e di procedura; – ad un errore manifesto di valutazione, alla violazione dei principi di buona gestione, di buona amministrazione, di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità nonché della politica di pari opportunità. 25 L’argomento dedotto dalla ricorrente nell’ambito del primo motivo si compone di due parti.

Con la prima parte, la ricorrente sostiene che il collegio dei commissari non aveva competenza ad adottare la decisione di nomina di W sul posto di mediatore, in quanto tale decisione spettava al Presidente della [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato.

La seconda parte riguarda la violazione di tale disposizione in ragione di una consultazione irregolare del comitato del personale. 26 In particolare, nell’ambito della prima parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato, la nomina del mediatore della [OSCURATO:PERSONA] rientra nell’ambito delle competenze del Presidente di quest’ultima, che è designato quale autorità che ha il potere di nomina (APN) in tale ambito specifico, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, dello Statuto.

Tale competenza del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe indicata nell’avviso di posto vacante che ha dato luogo alla procedura di selezione controversa.

Orbene, nel caso di specie, è la [OSCURATO:PERSONA], ossia un’autorità incompetente a tal fine, che avrebbe adottato le decisioni impugnate senza essersi previamente conferita il relativo potere. 27 Nell’ambito della seconda parte, la ricorrente sostiene che, in assenza di comunicazione al comitato centrale del personale dei fascicoli di tutte le candidature inizialmente selezionate, la consultazione del comitato, prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, della decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato, non sarebbe stata regolare.

Infatti, la consultazione di cui trattasi avrebbe lo scopo di fornire al direttore generale della DG «Risorse umane e sicurezza» un parere informato sui meriti, sulle competenze e sul profilo dei vari candidati.

Orbene, formulare un parere sull’unico candidato proposto al Presidente della [OSCURATO:PERSONA] priverebbe tale consultazione del suo effetto utile e la trasformerebbe in una mera conferma della proposta del direttore generale della DG «Risorse umane e sicurezza», circostanza che il comitato centrale del personale non avrebbe mai accettato. 28 Per quanto riguarda la censura vertente sull’incompetenza dell’autore delle decisioni impugnate, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che essa abbia delegato il potere di nominare il mediatore al suo Presidente, in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato.

Tuttavia, nulla osterebbe a che la [OSCURATO:PERSONA] stessa eserciti tale potere in un caso determinato quando, come nel caso di specie, essa svolge il ruolo di APN, in relazione al grado in cui è inquadrato il posto da coprire, in conformità con la sua decisione C(2013)3288 final, del 4 giugno 2013, relativa all’esercizio dei poteri conferiti dallo Statuto dei funzionari all’APN e dal Regime applicabile agli altri agenti (RAA) all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (AACC).

Questa decisione avrebbe comportato una modifica implicita puntuale della decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato.

In ogni caso, la ricorrente non avrebbe dimostrato di aver subito un danno a causa dell’adozione delle decisioni impugnate da parte del collegio dei commissari.

Peraltro, l’articolo 6, paragrafo 3, della decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato non imporrebbe alla [OSCURATO:PERSONA] di consultare il comitato centrale del personale su tutte le candidature inizialmente selezionate.

Per contro, risulterebbe chiaramente da tale disposizione che il comitato centrale del personale va consultato solo sulla proposta presentata al Presidente della [OSCURATO:PERSONA] dal direttore generale della DG «Risorse umane e sicurezza», circostanza che il comitato stesso parrebbe ammettere. 29 Per quanto riguarda la prima parte, risulta dall’articolo 6, paragrafo 3, della decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato che il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] procede alla nomina del mediatore.

Entro tali termini, la disposizione di cui trattasi va considerata come un atto con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto alla determinazione dell’APN competente in tale ambito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, dello Statuto. 30 A tale riguardo, si deve constatare che non può essere accolto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale, in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato, essa ha «delegato», il potere di nominare il mediatore al suo Presidente e, pertanto, può esercitare essa stessa tale potere se lo ritiene opportuno. 31 Infatti, una delega di competenza costituisce un atto che priva l’autorità delegante della competenza delegata all’autorità delegata (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 1958, Meroni/[OSCURATO:PERSONA], 10/56 , EU:C:1958:8 , pagg. 77 e 78).

La delega di competenza produce dunque l’effetto di operare un trasferimento di attribuzioni, che vieta all’autorità delegante di avocare a sé la competenza trasferita, a pena di inficiare la sua decisione d’incompetenza.

L’autorità delegante può esercitare nuovamente la competenza solo se adotta previamente un atto in forza del quale recupera la competenza delegata.

Infatti, così come la delega di competenza richiede l’adozione di un atto esplicito che trasferisca il potere di cui trattasi (sentenza del 13 giugno 1958, Meroni/[OSCURATO:PERSONA], 9/56 , EU:C:1958:7 , pag. 42), il principio della certezza del diritto, che sottende la natura formale delle operazioni delega di competenza, impone che la revoca di quest’ultima abbia luogo mediante l’adozione di un atto esplicito. 32 Quindi, se il meccanismo di determinazione dell’APN competente di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dello Statuto, deve essere qualificato come delega di competenza o equiparato ad una siffatta delega, è ignorando l’effetto di trasferimento di competenza prodotto da una tale «delega» che la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di essere competente ad esercitare essa stessa, in sostituzione del suo Presidente, il potere di nominare il mediatore, qualora lo ritenga opportuno. 33 Tuttavia, occorre notare che, secondo la decisione C(2013) 3288 final, menzionata supra al punto 28, adottata a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, dello Statuto, il collegio dei commissari è l’APN competente in merito alla nomina di un consigliere principale in applicazione dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), i) e iii), dello Statuto. 34 Orbene, come si è rilevato al punto 10 supra, con la decisione del 16 settembre 2015 la [OSCURATO:PERSONA] ha inteso elevare la funzione di mediatore al livello di consigliere principale (grado AD 14/AD 15). 35 Alla luce di questi sviluppi, successivi all’adozione della decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato, l’APN competente a nominare il mediatore per la [OSCURATO:PERSONA] è il collegio dei commissari.

In tale contesto, il riferimento contenuto nella decisione del 16 settembre 2015 all’articolo 6, paragrafo 3, della decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato deve essere letto come riguardante non l’organismo competente a nominare il mediatore, ma le forme che tale organismo, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA], deve rispettare nel contesto della procedura per la nomina del mediatore, in particolare per quanto riguarda la consultazione del comitato del personale.

È altresì opportuno leggere allo stesso modo il riferimento in tal senso contenuto nell’avviso di posto vacante. 36 Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] era l’APN competente ad adottare la decisione del 15 giugno 2016 di nominare W sul posto di mediatore, decisione, peraltro, adottata, come risulta dal verbale della 2 173 a riunione della [OSCURATO:PERSONA], su proposta del suo Presidente.

Ne consegue che il primo capo del primo motivo deve essere respinto. 37 Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato, l’organo decisionale procede alla nomina del mediatore «previa consultazione del comitato del personale». 38 A questo proposito, come indicato ai punti 35 e 36 supra, anche se la [OSCURATO:PERSONA] era l’APN competente ad adottare la decisione di nominare W per il posto di mediatore, le altre prescrizioni procedurali previste dall’articolo 6, paragrafo 3, della decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato restavano applicabili. [OSCURATO:PERSONA] non contesta peraltro l’obbligo dell’organo decisionale di consultare il comitato del personale ai sensi di quest’ultima disposizione. 39 Come rilevato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 6, paragrafo 3, della decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato deve essere interpretato nel senso che impone che la consultazione del comitato del personale sia a cura dell’organismo incaricato dell’adozione della decisione finale che conclude la procedura.

Inoltre, anche se tale consultazione consiste nel mero diritto ad essere sentiti senza conferire al comitato del personale il diritto di codecisione con l’organo decisionale, essa dev’essere tale da poter influire sul contenuto dell’atto adottato (v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2001, Dunnett e a./BEI, T‑192/99 , EU:T:2001:72 , punti 89 e 90 ), dato che quest’ultimo implica l’esercizio di un ampio potere discrezionale (sentenza del 12 febbraio 1987, Bonino/[OSCURATO:PERSONA], 233/85 , EU:C:1987:82 , punto 5 ). 40 In tale contesto, l’efficacia della consultazione di cui trattasi può essere garantita soltanto se l’oggetto di quest’ultima coincide con l’oggetto sul quale verterà la valutazione dell’organismo tenuto a prendere la decisione finale.

Pertanto, la consultazione del comitato del personale deve riguardare gli stessi candidati nei confronti dei quali l’organismo di cui trattasi è tenuto ad operare la sua valutazione.

Infatti, l’efficacia di tale consultazione sarebbe vanificata se il comitato del personale fosse invitato a fornire il suo parere su un unico candidato mentre l’organo decisionale era incaricato di valutare diversi candidati prima di sceglierne uno. 41 Nel caso di specie, in primo luogo, risulta dal parere del comitato consultivo per le nomine del 25 febbraio 2016 che esso ha esaminato tre candidature e ha deciso di proporre di scegliere quella di W per il posto controverso (v. supra, punto 11).

Viene inoltre precisato che detto comitato ha trasmesso al collegio dei commissari le schede di valutazione nonché i curricula vitae dei tre candidati. 42 In secondo luogo, va rammentato che l’APN, che adotta la decisione finale di nomina, dev’essere messa in grado di conoscere e di valutare direttamente gli elementi che in ciascuna fase di svolgimento della procedura di selezione hanno condotto, ai diversi livelli amministrativi consultati, come il comitato consultivo per le nomine, all’adozione dei pareri che le sono stati presentati (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2014, Corte dei conti/BF, T‑663/13 P , EU:T:2014:883 , punto 25 ). 43 In tale contesto, il verbale della 2 173 a riunione della [OSCURATO:PERSONA], che ha dato luogo alla decisione del 15 giugno 2016 di nominare W, mostra, in accordo con il parere del comitato consultivo per le nomine del 25 febbraio 2016, che al collegio dei commissari sono stati sottoposti i fascicoli relativi ai tre candidati esaminati da quest’ultimo comitato per il posto di cui trattasi.

Secondo lo stesso verbale, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto, in particolare, del parere del comitato consultivo per le nomine del 25 febbraio 2016 ed ha proceduto ad un esame comparativo dei meriti dei candidati in relazione alle caratteristiche del posto.

A tale riguardo, dal verbale in parola risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha valutato la loro competenza, il loro rendimento e il loro comportamento in servizio e che essa ha selezionato W per il posto. 44 Orbene, in terzo luogo, risulta dalla nota del 13 maggio 2016, indirizzata dal comitato centrale del personale alla vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA] incaricata, segnatamente, del personale, che detto comitato aveva ricevuto una richiesta di parere da parte della direttrice generale della DG «Risorse umane e sicurezza» il 20 aprile 2016, vale a dire dopo la presentazione della proposta del comitato consultivo per le nomine al collegio dei commissari, e che tale domanda di parere riguardava solo il candidato la cui nomina era proposta al collegio dei commissari e non sulle tre candidature che erano state trasmesse a quest’ultimo. 45 [OSCURATO:PERSONA] non contesta che solo gli elementi relativi alla candidatura di W sono stati sottoposti per parere al comitato centrale del personale.

Di conseguenza, il collegio dei commissari ha esercitato il suo potere discrezionale su un oggetto che non coincideva con quello definito per la consultazione del comitato centrale del personale (v. supra, punto 12). 46 In tali circostanze, è chiaro che non sono state rispettate le prescrizioni minime volte a garantire l’effetto utile della consultazione del comitato del personale, e che impongono che quest’ultimo possa esprimere un parere sui candidati che il decisore valuterà ai fini della decisione definitiva. 47 Ne consegue che, come fa valere la ricorrente nell’ambito della seconda parte del primo motivo, la decisione del 15 giugno 2016 di nominare W sul posto di mediatore della [OSCURATO:PERSONA] è stata adottata in violazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato per quanto riguarda la consultazione del comitato del personale, e che essa deve quindi essere annullata, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi dedotti a sostegno del ricorso. 48 Nei limiti in cui la nota del 16 giugno 2016, con la quale la ricorrente è stata informata della chiusura del procedimento e dell’esito a lei sfavorevole, parimenti contestata (v. punti 13 e 22 supra), è espressamente fondata sulla scelta a vantaggio di un altro candidato e la decisione da cui promana la scelta di cui trattasi è viziata dalla violazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato, che ne comporta l’annullamento, occorre altresì annullare tale nota.

Sulla domanda di risarcimento danni 49 La ricorrente sostiene che, tenuto conto del numero di casi da essa trattati in qualità di vice mediatore, mediatore facente funzione e mediatore ad interim, le decisioni impugnate sono dannose per la sua reputazione nonché per la sua credibilità professionale.

Inoltre, esse la privano di ogni possibilità di accesso al grado AD

14. In aggiunta, tenuto conto del fatto che, per oltre tre anni, ha esercitato queste funzioni in condizioni di ansia e di incertezza, essa sostiene che l’indennizzo di EUR 100000 è appropriato per compensare i danni materiale e morale imputabili al comportamento della [OSCURATO:PERSONA]. 50 [OSCURATO:PERSONA], per parte sua, insiste sulla legittimità di tutte le sue azioni, cosicché nessun illecito potrebbe essere invocato a sostegno della domanda di risarcimento danni controversa, che sarebbe strettamente connessa alla domanda di annullamento delle decisioni impugnate. 51 Nelle controversie tra le istituzioni e i loro funzionari, un diritto a risarcimento è riconosciuto se ricorrono tre condizioni cumulative, e cioè l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni, la realtà del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento e il danno fatto valere (sentenza del 12 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Q, T‑80/09 P , EU:T:2011:347 , punto 42 ). 52 In primo luogo la ricorrente fa valere l’esistenza di un nesso di causalità tra le decisioni impugnate e l’asserito danno morale a causa dell’impressione suscitata dalle suddette decisioni che il candidato prescelto è più qualificato di lei. 53 Tuttavia, il fatto che un altro candidato abbia potuto essere selezionato per un posto come quello di cui trattasi non è, di per sé, tale da pregiudicare i candidati che alla fine non sono stati scelti.

Infatti, anche se tale scelta implica che un altro candidato sia stato considerato più meritevole in tale occasione, tale fatto non comporta alcun giudizio di merito negativo per gli altri candidati, e specialmente qualora questi ultimi siano riusciti ad essere iscritti nell’elenco sottoposto al comitato consultivo per le nomine, come è il caso della ricorrente. 54 Comunque, se è vero che, a sostegno del suo ricorso, la ricorrente ha dedotto un motivo, cioè il quarto, vertente sulla valutazione dei suoi meriti rispetto a quelli di W, resta il fatto che la decisione del 15 giugno 2016 di nominare quest’ultimo al posto di mediatore è annullata in forza della presente sentenza per una censura invocata dalla ricorrente nell’ambito del primo motivo.

In tale contesto, l’atto che include la conclusione relativa alla valutazione comparativa dei meriti svolta nel caso di specie va dichiarato nullo e non avvenuto ai sensi dell’articolo 264, primo comma, TFUE, e la [OSCURATO:PERSONA] è ora tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente sentenza ai sensi dell’articolo 266 TFUE. 55 Ne consegue che, allo stato attuale, il preteso danno morale invocato dalla ricorrente, in ogni caso, è incerto. 56 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il rigetto della sua candidatura l’ha illegittimamente privata della possibilità di promozione al grado AD

14. 57 Tuttavia, è sufficiente rilevare, a tal proposito, che non vi è alcuna garanzia che, in assenza dell’illegittimità constatata, la ricorrente sarebbe stata scelta per il posto controverso, né che essa avrebbe, successivamente, avuto accesso al grado AD

14. Tale voce di danno non comporta dunque, comunque, un nesso di causalità diretto con l’illegittimità constatata. 58 Peraltro, dal momento che le affermazioni in questione possono essere intese come dirette ad ottenere il risarcimento di un danno risultante non dalle decisioni impugnate, bensì dal comportamento della [OSCURATO:PERSONA] prima dell’adozione dell’avviso di posto vacante COM/2015/1801, occorre rilevare che esse sono irricevibili per mancato esaurimento del procedimento precontenzioso.

Interrogata su tale punto in udienza, la ricorrente ha sostenuto che tale comportamento era strettamente collegato alle decisioni impugnate.

Tuttavia, è chiaro che il comportamento in questione è, per sua natura, distinto dalla scelta compiuta in forza della decisione del 15 giugno 2016 di nominare W sul posto di mediatore.

Di conseguenza, i punti da 192 a 194 del reclamo della ricorrente, riguardanti tale comportamento, vanno esaminati come una domanda ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto.

Orbene, tale domanda, respinta con la decisione del 5 gennaio 2017 (v. punto 14 supra), non è stata seguita da un reclamo. 59 In ogni caso, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, dello Statuto, l’interim è certamente limitato ad un anno, salvo che miri a sostituire un funzionario distaccato nell’interesse del servizio, richiamato in servizio militare o assente per malattia di lunga durata.

È anche vero che la ricorrente ha occupato il posto di mediatore ad interim dal 1 o marzo 2013 al 1 o ottobre 2016, senza che le cause dell’interim rientrassero tra quelle che possono giustificarne la proroga oltre un anno. 60 Tuttavia, emerge dall’articolo 7, paragrafo 2, dello Statuto che, a decorrere dal quarto mese di interim, il funzionario ha diritto a un’indennità differenziale, il che esclude ogni nesso di causalità con un danno finanziario. 61 Infine, per quanto riguarda il danno morale a causa dello stato d’incertezza in cui la ricorrente si sarebbe trovata, occorre rilevare che la procedura di selezione aperta ai sensi dell’avviso di posto vacante COM/2014/366 è stata conclusa senza selezione di un candidato, circostanza a vantaggio della ricorrente, la quale non era il candidato proposto in tale occasione e ha, pertanto, potuto continuare a svolgere le sue funzioni di mediatore ad interim.

Inoltre, il fatto che la ricorrente abbia svolto le sue funzioni mentre la procedura avviata con l’avviso di posto vacante COM/2015/1801 era in corso è inerente a qualsiasi situazione che implichi lo svolgimento di un concorso per l’assegnazione di un posto.

È inoltre insita in una siffatta situazione l’incertezza creata da tale procedura competitiva per tutti i candidati che vi prendono parte. 62 Pertanto, il fatto che i colleghi della ricorrente non comprendessero le ragioni per cui la [OSCURATO:PERSONA] non aveva completato in tempo utile le procedure per la copertura del posto di mediatore, quand’anche fosse dimostrato, non è idoneo a danneggiare l’immagine della ricorrente. 63 Ne consegue che la domanda di risarcimento danni dev’essere respinta.

Sulle spese 64 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA], essendo rimasta sostanzialmente soccombente, dev’essere condannata alle spese, comprese quelle inerenti al procedimento sommario, conformemente alla domanda della ricorrente.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata), dichiara e statuisce: 1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea del 15 giugno 2016, recante nomina di W come mediatore della [OSCURATO:PERSONA], e la nota del 16 giugno 2016, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]Cases dell’esito della procedura di selezione per tale posto sono annullate. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

Van der [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 novembre 2018.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016TJ0688 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata) 22 novembre 2018 ( *1 ) «Funzione pubblica – Funzionari – Reclutamento – Avviso di posto vacante – Mediatore della [OSCURATO:PERSONA] – APN competente – Delega di competenza – Procedura – Consultazione del comitato del personale – Responsabilità» Nella causa T‑688/16, [OSCURATO:PERSONA]Cases , funzionario della [OSCURATO:PERSONA] europea, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentata inizialmente da J.-N. Louis e N. de Montigny, e successivamente da J.‑N. Louis, avvocati, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata inizialmente da C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, successivamente da G. Berscheid e L. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 15 giugno 2016, recante nomina di W a mediatore della [OSCURATO:PERSONA], e della nota del 16 giugno 2016, con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la ricorrente dell’esito della procedura di selezione e, dall’altro, al risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata), composto da M. van der [OSCURATO:PERSONA], presidente, D. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), I. [OSCURATO:PERSONA], A. [OSCURATO:PERSONA] e I. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: M. Marescaux, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 luglio 2018, ha pronunciato la seguente Sentenza Fatti 1 Nel 1977, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha deciso di istituire un servizio di mediazione. Questo servizio ha il compito di proporre un modo non burocratico di risolvere i problemi sorti sul posto di lavoro al fine di limitare per quanto possibile l’avvio di procedimenti precontenziosi e contenziosi. L’efficiente svolgimento del suddetto compito ha portato la [OSCURATO:PERSONA] a «formalizzare» il funzionamento del servizio in questione. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi adottato la decisione C(2002)601, del 4 marzo 2002, relativa al servizio di mediazione rafforzato (in prosieguo: la «decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato»). Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale decisione, «[i]l Presidente della [OSCURATO:PERSONA] nomina il mediatore sulla base di una proposta del direttore generale del personale e dell’amministrazione, previa consultazione del comitato del personale». 2 Con decisione del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] dell’8 marzo 2012, la ricorrente, sig.ra [OSCURATO:PERSONA]Cases, è stata nominata a svolgere la funzione di vice mediatore, integrata nel servizio di mediazione costituito presso il segretariato generale della [OSCURATO:PERSONA]. 3 Oltre alle sue mansioni di vice mediatore, la ricorrente ha agito in qualità di mediatore facente funzione dal 28 febbraio 2013, e successivamente, in conformità con la decisione del 16 dicembre 2013, ha occupato ad interim lo stesso posto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), con effetto retroattivo al 1 o marzo 2013. 4 Con decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 16 ottobre 2013, il posto di consigliere principale «mediatore» è diventato un posto di capo unità di grado AD 13/AD 14. 5 Il 10 febbraio 2014, la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato l’avviso di posto vacante COM/2014/366 per il posto di mediatore/capo unità del servizio di mediazione (grado AD 13/AD 14). Il 27 febbraio 2014 la ricorrente ha presentato la sua candidatura per il posto di cui trattasi. 6 Con nota del 7 maggio 2014, indirizzata alla direttrice generale della direzione generale (DG) «Risorse umane e sicurezza» della [OSCURATO:PERSONA], il comitato centrale del personale della [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che gli fossero trasmessi i curricula vitae dei candidati selezionati nonché la griglia di valutazione utilizzata dal comitato di selezione. Il comitato centrale del personale ha richiesto tali elementi al fine di adottare il parere di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato, quale fase della procedura di selezione. 7 Con nota del 20 giugno 2014, il comitato centrale del personale ha chiesto al Presidente della [OSCURATO:PERSONA] di non approvare la proposta di nomina per il posto di mediatore formulata dalla direttrice generale della DG «Risorse umane e sicurezza» della [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in cui detto comitato non era in misura di emanare il proprio parere a causa della mancata comunicazione degli elementi richiesti. 8 Con nota del 17 ottobre 2014, indirizzata alla direttrice generale della DG «Risorse umane e sicurezza», il comitato centrale del personale ha espresso un parere negativo nei confronti del candidato proposto da tale direttrice. 9 Con nota del 22 luglio 2015, la DG «Risorse umane e sicurezza» ha informato la ricorrente della decisione del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] di chiudere la procedura di selezione senza la nomina al posto di mediatore. 10 Il 16 settembre 2015, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di elevare la funzione di mediatore al livello di consigliere principale (grado AD 14/AD 15) e di approvare e pubblicare un avviso di posto vacante relativo a tale posto in conformità all’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), i) e iii), dello Statuto. In base a tale decisione, la decisione di assegnare tale posto sarebbe da adottare a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato. Il 7 ottobre 2015, la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato l’avviso di posto vacante COM/2015/1801 per il posto di consigliere principale di grado AD 14/AD 15 al fine di coprire il posto di mediatore. Detto avviso specificava che il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe nominato il mediatore sulla base di una proposta del direttore generale della DG «Risorse umane e sicurezza», previa consultazione del comitato centrale del personale. 11 La ricorrente ha presentato la sua candidatura per il posto di mediatore il 16 ottobre 2015 ed è stata uno dei tre candidati selezionati per la partecipazione agli esami e ai colloqui previsti dinanzi ad un comitato di preselezione e al comitato consultivo per le nomine. Considerando che W, all’epoca capo del Servizio medico presso la DG «Risorse umane e sicurezza», fosse l’unico candidato in possesso delle qualifiche richieste, il comitato consultivo per le nomine ha adottato, il 25 febbraio 2016, un parere favorevole alla sua nomina sul posto di mediatore. 12 Con nota del 13 maggio 2016 indirizzata alla sig.ra K. Georgieva, vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA] incaricata segnatamente del personale, il comitato centrale del personale ha risposto alla richiesta di parere, presentata il 20 aprile 2016 dalla direttrice generale della DG «Risorse umane e sicurezza» della [OSCURATO:PERSONA], sulla nomina di W a mediatore. A tale riguardo, il comitato centrale del personale ha lamentato che la domanda di parere riguardava solo il candidato proposto, di modo che esso non disponeva di elementi relativi ai candidati esclusi, e che si trovava nell’impossibilità di esprimere un parere utile. 13 Con decisione del 15 giugno 2016, la [OSCURATO:PERSONA] ha nominato W sul posto di mediatore e, con nota del 16 giugno 2016, ha informato la ricorrente dell’esito della procedura di selezione (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni impugnate»). 14 Il 15 settembre 2016, la ricorrente ha presentato un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, contro le decisioni impugnate. Con decisione del 5 gennaio 2017 la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto tale reclamo. Procedimento e conclusioni delle parti 15 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 settembre 2016, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 4, dello Statuto, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. 16 Con separato atto, depositato in pari data presso la cancelleria del Tribunale, la ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti urgenti diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione di nomina di W sul posto di mediatore. 17 Il 7 ottobre 2016, in forza dell’articolo 91, paragrafo 4, dello Statuto, il procedimento è stato sospeso fino al momento dell’adozione di una decisione esplicita o implicita di rigetto in ordine al reclamo presentato dalla ricorrente il 15 settembre 2016. Il procedimento è stato ripreso il 17 gennaio 2017 dopo il rigetto esplicito di detto reclamo. 18 Con l’ordinanza del 17 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA]-Cases/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑688/16 R , non pubblicata, EU:T:2017:107 ), il Presidente del Tribunale ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione di nomina di W sul posto di mediatore. 19 Su proposta della Quinta Sezione, il Tribunale ha deciso, in applicazione dell’articolo 28 del suo regolamento di procedura, di rinviare la causa dinanzi ad un collegio giudicante ampliato. 20 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia: – annullare le decisioni impugnate; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] al rimborso dell’importo di EUR 100000 a titolo di risarcimento del danno materiale e morale subìto; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 21 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese. In diritto Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata Sulla ricevibilità 22 Secondo gli orientamenti per i servizi della [OSCURATO:PERSONA] relativi alla nomina del personale di inquadramento superiore dell’ottobre 2008, solo la notifica al candidato escluso o ai candidati esclusi costituisce un atto che arreca pregiudizio. Tuttavia, è giocoforza constatare che, anche se tale notifica debba essere considerata come rigetto formale della candidatura in questione, che fa decorrere i termini per la presentazione di un reclamo ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto, resta il fatto che l’atto che chiude la procedura di selezione per la scelta di un candidato, solo atto previsto nell’avviso di posto vacante controverso, crea anche effetti giuridici, dei quali il rigetto formale summenzionato è l’inevitabile conseguenza (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 1983, Schloh/Conseil, 85/82 , EU:C:1983:179 , punto 40 ). 23 Ne consegue che le domande di annullamento formulate dalla ricorrente in sede di ricorso sono ricevibili in toto. Nel merito 24 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente solleva quattro motivi, attinenti: – alla violazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato; – alla violazione dell’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; – allo sviamento di potere e di procedura; – ad un errore manifesto di valutazione, alla violazione dei principi di buona gestione, di buona amministrazione, di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità nonché della politica di pari opportunità. 25 L’argomento dedotto dalla ricorrente nell’ambito del primo motivo si compone di due parti. Con la prima parte, la ricorrente sostiene che il collegio dei commissari non aveva competenza ad adottare la decisione di nomina di W sul posto di mediatore, in quanto tale decisione spettava al Presidente della [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato. La seconda parte riguarda la violazione di tale disposizione in ragione di una consultazione irregolare del comitato del personale. 26 In particolare, nell’ambito della prima parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato, la nomina del mediatore della [OSCURATO:PERSONA] rientra nell’ambito delle competenze del Presidente di quest’ultima, che è designato quale autorità che ha il potere di nomina (APN) in tale ambito specifico, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, dello Statuto. Tale competenza del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe indicata nell’avviso di posto vacante che ha dato luogo alla procedura di selezione controversa. Orbene, nel caso di specie, è la [OSCURATO:PERSONA], ossia un’autorità incompetente a tal fine, che avrebbe adottato le decisioni impugnate senza essersi previamente conferita il relativo potere. 27 Nell’ambito della seconda parte, la ricorrente sostiene che, in assenza di comunicazione al comitato centrale del personale dei fascicoli di tutte le candidature inizialmente selezionate, la consultazione del comitato, prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, della decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato, non sarebbe stata regolare. Infatti, la consultazione di cui trattasi avrebbe lo scopo di fornire al direttore generale della DG «Risorse umane e sicurezza» un parere informato sui meriti, sulle competenze e sul profilo dei vari candidati. Orbene, formulare un parere sull’unico candidato proposto al Presidente della [OSCURATO:PERSONA] priverebbe tale consultazione del suo effetto utile e la trasformerebbe in una mera conferma della proposta del direttore generale della DG «Risorse umane e sicurezza», circostanza che il comitato centrale del personale non avrebbe mai accettato. 28 Per quanto riguarda la censura vertente sull’incompetenza dell’autore delle decisioni impugnate, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che essa abbia delegato il potere di nominare il mediatore al suo Presidente, in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato. Tuttavia, nulla osterebbe a che la [OSCURATO:PERSONA] stessa eserciti tale potere in un caso determinato quando, come nel caso di specie, essa svolge il ruolo di APN, in relazione al grado in cui è inquadrato il posto da coprire, in conformità con la sua decisione C(2013)3288 final, del 4 giugno 2013, relativa all’esercizio dei poteri conferiti dallo Statuto dei funzionari all’APN e dal Regime applicabile agli altri agenti (RAA) all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (AACC). Questa decisione avrebbe comportato una modifica implicita puntuale della decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato. In ogni caso, la ricorrente non avrebbe dimostrato di aver subito un danno a causa dell’adozione delle decisioni impugnate da parte del collegio dei commissari. Peraltro, l’articolo 6, paragrafo 3, della decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato non imporrebbe alla [OSCURATO:PERSONA] di consultare il comitato centrale del personale su tutte le candidature inizialmente selezionate. Per contro, risulterebbe chiaramente da tale disposizione che il comitato centrale del personale va consultato solo sulla proposta presentata al Presidente della [OSCURATO:PERSONA] dal direttore generale della DG «Risorse umane e sicurezza», circostanza che il comitato stesso parrebbe ammettere. 29 Per quanto riguarda la prima parte, risulta dall’articolo 6, paragrafo 3, della decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato che il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] procede alla nomina del mediatore. Entro tali termini, la disposizione di cui trattasi va considerata come un atto con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto alla determinazione dell’APN competente in tale ambito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, dello Statuto. 30 A tale riguardo, si deve constatare che non può essere accolto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale, in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato, essa ha «delegato», il potere di nominare il mediatore al suo Presidente e, pertanto, può esercitare essa stessa tale potere se lo ritiene opportuno. 31 Infatti, una delega di competenza costituisce un atto che priva l’autorità delegante della competenza delegata all’autorità delegata (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 1958, Meroni/[OSCURATO:PERSONA], 10/56 , EU:C:1958:8 , pagg. 77 e 78). La delega di competenza produce dunque l’effetto di operare un trasferimento di attribuzioni, che vieta all’autorità delegante di avocare a sé la competenza trasferita, a pena di inficiare la sua decisione d’incompetenza. L’autorità delegante può esercitare nuovamente la competenza solo se adotta previamente un atto in forza del quale recupera la competenza delegata. Infatti, così come la delega di competenza richiede l’adozione di un atto esplicito che trasferisca il potere di cui trattasi (sentenza del 13 giugno 1958, Meroni/[OSCURATO:PERSONA], 9/56 , EU:C:1958:7 , pag. 42), il principio della certezza del diritto, che sottende la natura formale delle operazioni delega di competenza, impone che la revoca di quest’ultima abbia luogo mediante l’adozione di un atto esplicito. 32 Quindi, se il meccanismo di determinazione dell’APN competente di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dello Statuto, deve essere qualificato come delega di competenza o equiparato ad una siffatta delega, è ignorando l’effetto di trasferimento di competenza prodotto da una tale «delega» che la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di essere competente ad esercitare essa stessa, in sostituzione del suo Presidente, il potere di nominare il mediatore, qualora lo ritenga opportuno. 33 Tuttavia, occorre notare che, secondo la decisione C(2013) 3288 final, menzionata supra al punto 28, adottata a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, dello Statuto, il collegio dei commissari è l’APN competente in merito alla nomina di un consigliere principale in applicazione dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), i) e iii), dello Statuto. 34 Orbene, come si è rilevato al punto 10 supra, con la decisione del 16 settembre 2015 la [OSCURATO:PERSONA] ha inteso elevare la funzione di mediatore al livello di consigliere principale (grado AD 14/AD 15). 35 Alla luce di questi sviluppi, successivi all’adozione della decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato, l’APN competente a nominare il mediatore per la [OSCURATO:PERSONA] è il collegio dei commissari. In tale contesto, il riferimento contenuto nella decisione del 16 settembre 2015 all’articolo 6, paragrafo 3, della decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato deve essere letto come riguardante non l’organismo competente a nominare il mediatore, ma le forme che tale organismo, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA], deve rispettare nel contesto della procedura per la nomina del mediatore, in particolare per quanto riguarda la consultazione del comitato del personale. È altresì opportuno leggere allo stesso modo il riferimento in tal senso contenuto nell’avviso di posto vacante. 36 Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] era l’APN competente ad adottare la decisione del 15 giugno 2016 di nominare W sul posto di mediatore, decisione, peraltro, adottata, come risulta dal verbale della 2 173 a riunione della [OSCURATO:PERSONA], su proposta del suo Presidente. Ne consegue che il primo capo del primo motivo deve essere respinto. 37 Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato, l’organo decisionale procede alla nomina del mediatore «previa consultazione del comitato del personale». 38 A questo proposito, come indicato ai punti 35 e 36 supra, anche se la [OSCURATO:PERSONA] era l’APN competente ad adottare la decisione di nominare W per il posto di mediatore, le altre prescrizioni procedurali previste dall’articolo 6, paragrafo 3, della decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato restavano applicabili. [OSCURATO:PERSONA] non contesta peraltro l’obbligo dell’organo decisionale di consultare il comitato del personale ai sensi di quest’ultima disposizione. 39 Come rilevato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 6, paragrafo 3, della decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato deve essere interpretato nel senso che impone che la consultazione del comitato del personale sia a cura dell’organismo incaricato dell’adozione della decisione finale che conclude la procedura. Inoltre, anche se tale consultazione consiste nel mero diritto ad essere sentiti senza conferire al comitato del personale il diritto di codecisione con l’organo decisionale, essa dev’essere tale da poter influire sul contenuto dell’atto adottato (v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2001, Dunnett e a./BEI, T‑192/99 , EU:T:2001:72 , punti 89 e 90 ), dato che quest’ultimo implica l’esercizio di un ampio potere discrezionale (sentenza del 12 febbraio 1987, Bonino/[OSCURATO:PERSONA], 233/85 , EU:C:1987:82 , punto 5 ). 40 In tale contesto, l’efficacia della consultazione di cui trattasi può essere garantita soltanto se l’oggetto di quest’ultima coincide con l’oggetto sul quale verterà la valutazione dell’organismo tenuto a prendere la decisione finale. Pertanto, la consultazione del comitato del personale deve riguardare gli stessi candidati nei confronti dei quali l’organismo di cui trattasi è tenuto ad operare la sua valutazione. Infatti, l’efficacia di tale consultazione sarebbe vanificata se il comitato del personale fosse invitato a fornire il suo parere su un unico candidato mentre l’organo decisionale era incaricato di valutare diversi candidati prima di sceglierne uno. 41 Nel caso di specie, in primo luogo, risulta dal parere del comitato consultivo per le nomine del 25 febbraio 2016 che esso ha esaminato tre candidature e ha deciso di proporre di scegliere quella di W per il posto controverso (v. supra, punto 11). Viene inoltre precisato che detto comitato ha trasmesso al collegio dei commissari le schede di valutazione nonché i curricula vitae dei tre candidati. 42 In secondo luogo, va rammentato che l’APN, che adotta la decisione finale di nomina, dev’essere messa in grado di conoscere e di valutare direttamente gli elementi che in ciascuna fase di svolgimento della procedura di selezione hanno condotto, ai diversi livelli amministrativi consultati, come il comitato consultivo per le nomine, all’adozione dei pareri che le sono stati presentati (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2014, Corte dei conti/BF, T‑663/13 P , EU:T:2014:883 , punto 25 ). 43 In tale contesto, il verbale della 2 173 a riunione della [OSCURATO:PERSONA], che ha dato luogo alla decisione del 15 giugno 2016 di nominare W, mostra, in accordo con il parere del comitato consultivo per le nomine del 25 febbraio 2016, che al collegio dei commissari sono stati sottoposti i fascicoli relativi ai tre candidati esaminati da quest’ultimo comitato per il posto di cui trattasi. Secondo lo stesso verbale, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto, in particolare, del parere del comitato consultivo per le nomine del 25 febbraio 2016 ed ha proceduto ad un esame comparativo dei meriti dei candidati in relazione alle caratteristiche del posto. A tale riguardo, dal verbale in parola risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha valutato la loro competenza, il loro rendimento e il loro comportamento in servizio e che essa ha selezionato W per il posto. 44 Orbene, in terzo luogo, risulta dalla nota del 13 maggio 2016, indirizzata dal comitato centrale del personale alla vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA] incaricata, segnatamente, del personale, che detto comitato aveva ricevuto una richiesta di parere da parte della direttrice generale della DG «Risorse umane e sicurezza» il 20 aprile 2016, vale a dire dopo la presentazione della proposta del comitato consultivo per le nomine al collegio dei commissari, e che tale domanda di parere riguardava solo il candidato la cui nomina era proposta al collegio dei commissari e non sulle tre candidature che erano state trasmesse a quest’ultimo. 45 [OSCURATO:PERSONA] non contesta che solo gli elementi relativi alla candidatura di W sono stati sottoposti per parere al comitato centrale del personale. Di conseguenza, il collegio dei commissari ha esercitato il suo potere discrezionale su un oggetto che non coincideva con quello definito per la consultazione del comitato centrale del personale (v. supra, punto 12). 46 In tali circostanze, è chiaro che non sono state rispettate le prescrizioni minime volte a garantire l’effetto utile della consultazione del comitato del personale, e che impongono che quest’ultimo possa esprimere un parere sui candidati che il decisore valuterà ai fini della decisione definitiva. 47 Ne consegue che, come fa valere la ricorrente nell’ambito della seconda parte del primo motivo, la decisione del 15 giugno 2016 di nominare W sul posto di mediatore della [OSCURATO:PERSONA] è stata adottata in violazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato per quanto riguarda la consultazione del comitato del personale, e che essa deve quindi essere annullata, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi dedotti a sostegno del ricorso. 48 Nei limiti in cui la nota del 16 giugno 2016, con la quale la ricorrente è stata informata della chiusura del procedimento e dell’esito a lei sfavorevole, parimenti contestata (v. punti 13 e 22 supra), è espressamente fondata sulla scelta a vantaggio di un altro candidato e la decisione da cui promana la scelta di cui trattasi è viziata dalla violazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione relativa al servizio di mediazione rafforzato, che ne comporta l’annullamento, occorre altresì annullare tale nota. Sulla domanda di risarcimento danni 49 La ricorrente sostiene che, tenuto conto del numero di casi da essa trattati in qualità di vice mediatore, mediatore facente funzione e mediatore ad interim, le decisioni impugnate sono dannose per la sua reputazione nonché per la sua credibilità professionale. Inoltre, esse la privano di ogni possibilità di accesso al grado AD 14. In aggiunta, tenuto conto del fatto che, per oltre tre anni, ha esercitato queste funzioni in condizioni di ansia e di incertezza, essa sostiene che l’indennizzo di EUR 100000 è appropriato per compensare i danni materiale e morale imputabili al comportamento della [OSCURATO:PERSONA]. 50 [OSCURATO:PERSONA], per parte sua, insiste sulla legittimità di tutte le sue azioni, cosicché nessun illecito potrebbe essere invocato a sostegno della domanda di risarcimento danni controversa, che sarebbe strettamente connessa alla domanda di annullamento delle decisioni impugnate. 51 Nelle controversie tra le istituzioni e i loro funzionari, un diritto a risarcimento è riconosciuto se ricorrono tre condizioni cumulative, e cioè l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni, la realtà del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento e il danno fatto valere (sentenza del 12 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Q, T‑80/09 P , EU:T:2011:347 , punto 42 ). 52 In primo luogo la ricorrente fa valere l’esistenza di un nesso di causalità tra le decisioni impugnate e l’asserito danno morale a causa dell’impressione suscitata dalle suddette decisioni che il candidato prescelto è più qualificato di lei. 53 Tuttavia, il fatto che un altro candidato abbia potuto essere selezionato per un posto come quello di cui trattasi non è, di per sé, tale da pregiudicare i candidati che alla fine non sono stati scelti. Infatti, anche se tale scelta implica che un altro candidato sia stato considerato più meritevole in tale occasione, tale fatto non comporta alcun giudizio di merito negativo per gli altri candidati, e specialmente qualora questi ultimi siano riusciti ad essere iscritti nell’elenco sottoposto al comitato consultivo per le nomine, come è il caso della ricorrente. 54 Comunque, se è vero che, a sostegno del suo ricorso, la ricorrente ha dedotto un motivo, cioè il quarto, vertente sulla valutazione dei suoi meriti rispetto a quelli di W, resta il fatto che la decisione del 15 giugno 2016 di nominare quest’ultimo al posto di mediatore è annullata in forza della presente sentenza per una censura invocata dalla ricorrente nell’ambito del primo motivo. In tale contesto, l’atto che include la conclusione relativa alla valutazione comparativa dei meriti svolta nel caso di specie va dichiarato nullo e non avvenuto ai sensi dell’articolo 264, primo comma, TFUE, e la [OSCURATO:PERSONA] è ora tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente sentenza ai sensi dell’articolo 266 TFUE. 55 Ne consegue che, allo stato attuale, il preteso danno morale invocato dalla ricorrente, in ogni caso, è incerto. 56 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il rigetto della sua candidatura l’ha illegittimamente privata della possibilità di promozione al grado AD 14. 57 Tuttavia, è sufficiente rilevare, a tal proposito, che non vi è alcuna garanzia che, in assenza dell’illegittimità constatata, la ricorrente sarebbe stata scelta per il posto controverso, né che essa avrebbe, successivamente, avuto accesso al grado AD 14. Tale voce di danno non comporta dunque, comunque, un nesso di causalità diretto con l’illegittimità constatata. 58 Peraltro, dal momento che le affermazioni in questione possono essere intese come dirette ad ottenere il risarcimento di un danno risultante non dalle decisioni impugnate, bensì dal comportamento della [OSCURATO:PERSONA] prima dell’adozione dell’avviso di posto vacante COM/2015/1801, occorre rilevare che esse sono irricevibili per mancato esaurimento del procedimento precontenzioso. Interrogata su tale punto in udienza, la ricorrente ha sostenuto che tale comportamento era strettamente collegato alle decisioni impugnate. Tuttavia, è chiaro che il comportamento in questione è, per sua natura, distinto dalla scelta compiuta in forza della decisione del 15 giugno 2016 di nominare W sul posto di mediatore. Di conseguenza, i punti da 192 a 194 del reclamo della ricorrente, riguardanti tale comportamento, vanno esaminati come una domanda ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto. Orbene, tale domanda, respinta con la decisione del 5 gennaio 2017 (v. punto 14 supra), non è stata seguita da un reclamo. 59 In ogni caso, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, dello Statuto, l’interim è certamente limitato ad un anno, salvo che miri a sostituire un funzionario distaccato nell’interesse del servizio, richiamato in servizio militare o assente per malattia di lunga durata. È anche vero che la ricorrente ha occupato il posto di mediatore ad interim dal 1 o marzo 2013 al 1 o ottobre 2016, senza che le cause dell’interim rientrassero tra quelle che possono giustificarne la proroga oltre un anno. 60 Tuttavia, emerge dall’articolo 7, paragrafo 2, dello Statuto che, a decorrere dal quarto mese di interim, il funzionario ha diritto a un’indennità differenziale, il che esclude ogni nesso di causalità con un danno finanziario. 61 Infine, per quanto riguarda il danno morale a causa dello stato d’incertezza in cui la ricorrente si sarebbe trovata, occorre rilevare che la procedura di selezione aperta ai sensi dell’avviso di posto vacante COM/2014/366 è stata conclusa senza selezione di un candidato, circostanza a vantaggio della ricorrente, la quale non era il candidato proposto in tale occasione e ha, pertanto, potuto continuare a svolgere le sue funzioni di mediatore ad interim. Inoltre, il fatto che la ricorrente abbia svolto le sue funzioni mentre la procedura avviata con l’avviso di posto vacante COM/2015/1801 era in corso è inerente a qualsiasi situazione che implichi lo svolgimento di un concorso per l’assegnazione di un posto. È inoltre insita in una siffatta situazione l’incertezza creata da tale procedura competitiva per tutti i candidati che vi prendono parte. 62 Pertanto, il fatto che i colleghi della ricorrente non comprendessero le ragioni per cui la [OSCURATO:PERSONA] non aveva completato in tempo utile le procedure per la copertura del posto di mediatore, quand’anche fosse dimostrato, non è idoneo a danneggiare l’immagine della ricorrente. 63 Ne consegue che la domanda di risarcimento danni dev’essere respinta. Sulle spese 64 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA], essendo rimasta sostanzialmente soccombente, dev’essere condannata alle spese, comprese quelle inerenti al procedimento sommario, conformemente alla domanda della ricorrente. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata), dichiara e statuisce: 1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea del 15 giugno 2016, recante nomina di W come mediatore della [OSCURATO:PERSONA], e la nota del 16 giugno 2016, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]Cases dell’esito della procedura di selezione per tale posto sono annullate. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario. Van der [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 novembre 2018. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2018 — Fons Iuris — Fons Iuris