CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08423/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentante pro tempore, rappresentata e difesa, inforza di procura in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.toGabriele Pafundi, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondodifensore, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27868/2017Numero sezionale 2658/2026Numero di raccolta generale 8423/2026Data pubblicazione 03/04/2026Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui èdomiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delPiemonte n. 866/01/2017 depositata in data 26 maggio 2017;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1.In punto di fatto, dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che:1) con atto di contestazione notificato il 12 maggio 2005 per l'anno d'imposta1999, l'Agenzia delle entrate aveva irrogato a [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.l.,consorziata del Consorzio per i servizi integrati - MANITAL, la sanzioneamministrativa di euro 138.661,54 per l'omessa regolarizzazione di fatturepassive relative ad operazioni imponibili per 693.307,68 (art.6, comma 8, d.lgs.471/1997). In sintesi, il Consorzio e la suddetta consorziata erano incorsi, ilprimo, nell’omessa fatturazione dovuta al mancato ribaltamento nei confrontidella consorziata degli utili e dei costi in proporzione alla quota consortile e, laseconda nell’omessa regolarizzazione di operazioni passive mercé una sorta dicompensazione tra operazioni attive e passive dei soggetti coinvolti. Ne derivaval'applicazione della sanzione nei confronti della consorziata fondata, secondo ilomessa fatturazione nei confronti del Consorzio MANITAL, in proporzione allaquota consortile, e omessa autofatturazione per ribaltamento dei proventi e deicosti di commesse eseguite; 2) S.c.a.r.l. [OSCURATO:PERSONA] aveva propostoricorso alla Commissione tributaria provinciale di Torino prospettando numerosirilievi, tra cui la carenza di motivazione dell'atto e l'asserita inesistenzadell'obbligazione tributaria per non aver partecipato ad alcuna commessanell'anno d'imposta 1999; 3) nella memoria illustrativa la società aveva eccepitoNumero registro generale 27868/2017Numero sezionale 2658/2026Numero di raccolta generale 8423/2026Data pubblicazione 03/04/2026la nullità derivata dell’atto di contestazione impugnato in forza dell’intervenutoannullamento da parte della CTP di Torino dell’avviso di accertamento emessonei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 1999; 4) la CTP di Torino avevaaccolto il ricorso con sentenza n. 23/15/06 che veniva confermata dalla CTR delPiemonte con sentenza n. 63/01/2017, ritenendo in particolare, che lacontribuente non aveva partecipato a commesse nel 1999; 5) avverso lasuddetta sentenza l’Ufficio aveva proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi; 6) con sentenza n. 20778/2013, la Corte di cassazione aveva accolto ilterzo motivo (concernente l’insufficiente motivazione su un punto decisivo econtroverso, qual era quello della partecipazione della cooperativa Vivai allecommesse del Consorzio per il 1999), assorbendo gli altri e cassando la sentenzadi appello e rinviando ad altra sezione della medesima Commissione in diversacomposizione affinchè procedesse ad esauriente e ragionato esame dellerisultanze processuali, facendo applicazione del principi regolativi richiamati; inparticolare, nella detta pronuncia, la Corte, dopo avere richiamato i principiregolativi dei rapporti fiscali tra consorzio e imprese consorziate (circa l’obbligoper il Consorzio di ribaltare alle consorziate tutte le operazioni secondo i criteridi legge -specie quanto all'inerenza- o quelli legittimamente fissati dallo statuto,se non elusivi della causa consortile e delle relative norme fiscali), inaccoglimento del terzo motivo, aveva rilevato il vizio motivazionale dellasentenza impugnata per avere la CTR affermato apoditticamente l’inesistenza dirapporti tra Consorzio MANITAL e Coop. [OSCURATO:PERSONA] senza prendere inconsiderazione quanto risultante dell’allegato n.3 al processo di verbale diconstatazione prodotto in primo grado dalla stessa ricorrente (i codici e ledescrizioni delle commesse, la ragione sociale -[OSCURATO:PERSONA]- e la partita IVAdel fornitore, gli importi, i numeri e le date delle fatturazioni effettuate da marzoa dicembre 1999); 7) [OSCURATO:PERSONA] scarl aveva riassunto il giudizio dinanzialla CTR del Piemonte deducendo che, alla luce della sentenza n. 20778/2013, ilgiudice del rinvio avrebbe dovuto verificare l’inerenza dei costi riversati dall’enteconsortile all’oggetto imprenditoriale delle consorziate; controllare la legittimitàdel regolamento pattizio della struttura consortile e la sua eventualitàNumero registro generale 27868/2017Numero sezionale 2658/2026Numero di raccolta generale 8423/2026Data pubblicazione 03/04/2026compatibilità con la neutralità del consorzio e dell'assenza di fine lucrativo;verificare la natura abusiva e/o elusiva della condotta dell’ente consortile; lasocietà, aveva, altresì riproposto in sede di riassunzione le doglianze giàavanzate nei gradi precedenti (la carenza di motivazione, l'infondatezzadell’obbligo di autofatturazione, l’illegittimità del procedimento, la nullitàderivata dell'atto di contestazione a seguito dell’annullamento dell'avviso diaccertamento emesso nei confronti del Consorzio MANITAL per l'anno 1999); 8)aveva controdedotto l’Ufficio eccependo la mancata dimostrazione da parte dellaconsorziata dell’inerenza dei costi riversati dal Consorzio e riproponendo lecensure già avanzate nei precedenti gradi (tra cui quella in ordine allainammissibilità per novità dell’eccezione sollevata dalla consorziata nellamemoria illustrativa in primo grado circa l’avvenuto annullamento dell’avviso diaccertamento emesso, per i medesimi rilievi, nei confronti del Consorzio perl’anno 1999 e, comunque, in ordine alla irrilevanza del detto annullamentoessendo stato determinato per ragioni procedurali e non sostanziali); 9) la CTRdel Piemonte, con sentenza n. 866/01/2017 depositata il 26.5.2017, avevaaccolto l’appello dell’Ufficio, dichiarando legittimo l’impugnato atto dicontestazione di sanzioni.2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR, in sede di rinvio, haosservato che: 1) come già osservato dalla Corte di cassazione, il giudice diappello aveva affermato l’inesistenza di rapporti Manital/Vivai per l’anno 1999benchè sul punto risultasse diversamente per tabulas e la partecipazione dellacooperativa Vivai alle commesse del Consorzio per l’anno 1999 non costituissecircostanza contestata dalla società; 2) per quanto concerneva l’annullamentodell’avviso di accertamento nei confronti del Consorzio “assolutamente esaustivesi manifestavano le argomentazioni addotte dall’Ufficio”; 3) con riguardoall’inerenza dei costi, presupposto per il legittimo ribaltamento da parte delConsorzio e la deduzione da parte delle consorziate, la consorziata non avevaassolto al relativo onere probatorio in relazione alle commesse cui avevapartecipato; 4) quanto alle modalità operative del Consorzio era condivisibile ilNumero registro generale 27868/2017Numero sezionale 2658/2026Numero di raccolta generale 8423/2026Data pubblicazione 03/04/2026richiamo dell’Agenzia delle entrate al mandato senza rappresentanza e rilevanteil principio affermato nella sentenza n. 20778/2013 secondo cui, stantel’assenza, in base allo statuto, dello scopo di lucro in capo al Consorzio,sussisteva l’obbligo da parte sua di ribaltare sulle consorziate- secondo i criteridi legge (specie quanto all'inerenza) o quelli legittimamente fissati dallo statuto,se non elusivi della causa consortile e delle relative norme fiscali - tutte leoperazioni economiche da esso conseguite, realizzate da una o più impreseconsorziate, oppure con strutture proprie o con impieghi di imprese terze;diversamente per quanto concerneva la quota consortile e le spese relative alleesigenze del Consorzio (oneri generali); 5) ne conseguiva l’irritualità dellaprocedura adottata attuando la compensazione di costi e ricavi, evitando cosìl’emissione di fatture con conseguente vantaggio fiscale; 6) stante la struttura“chiusa” del processo di rinvio, non si poteva tenere conto della sentenza dellaCorte di Cassazione, a sezioni unite, n. 12190/2016 del 14.6.2016 che, nellemore del giudizio riassunto, aveva espresso un indirizzo giurisprudenziale menorigido in materia.3. Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] scarl propone ricorso percassazione affidato a sei motivi.4. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 118 r.d. 1368/1941 e 36, comma 2, n. 4, deld.lgs. n. 546/92 per avere la CTR in sede di rinvio, con una motivazioneapparente, disatteso l’eccezione sollevata dalla contribuente nei gradi di meritoe riproposta in sede di riassunzione di nullità derivata dell’atto di contestazionedelle sanzioni a seguito dell’annullamento - con sentenza passata in giudicato -del presupposto avviso di accertamento emesso nei confronti del ConsorzioManital per il 1999. Al riguardo, nonostante la rilevanza pregiudiziale dellasentenza di annullamento dell’avviso emesso nei confronti del Consorzio per ilNumero registro generale 27868/2017Numero sezionale 2658/2026Numero di raccolta generale 8423/2026Data pubblicazione 03/04/20261999, essendo l’assunta violazione commessa dal Consorzio (di mancatoribaltamento e di mancato assolvimento agli obblighi di fatturazione attraversolo strumento della compensazione di costi e ricavi) condizionante la legittimitàdella pretesa sanzionatoria nei confronti della consorziata Vivai, la CTR avevadisatteso l’eccezione di nullità derivata dell’impugnato atto di contestazione aseguito dell’annullamento (divenuto definitivo) dell’avviso emesso a monte neiconfronti del Consorzio rinviando genericamente e acriticamente alla tesidell’Agenzia.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 109, comma 5,d.p.r. n. 917/1986, per avere la CTR, nel ritenere che la società non avevaprovato l'inerenza dei costi ribaltandi, violato il principio secondo cui ladimostrazione dell'inerenza può essere implicita nella situazione di fatto conriferimento al contesto in cui i costi si erano generati e alla natura delle attivitàsvolte. Nella specie, il Consorzio era al servizio delle consorziate, avendostipulato contratti d'appalto per conto di queste e prestato servizi complementariin loro favore. Era dunque evidente, ad avviso della ricorrente, che l'inerenza,pacifica e incontestata, del costo già sostenuto dal Consorzio nei suoi rapporticon i committenti persisteva anche nella fase c.d. di ribaltamento alleconsorziate, giacché su di esse, in definitiva, ricadevano gli esiti delle relazionieconomiche intrattenute con gli appaltanti dall'ente consortile. Pertanto,spettava all’Amministrazione, in un quadro di innata riconducibilità della spesaalla funzione produttiva svolta dalla intera compagine consortile, provare che uncosto non fosse inerente per la sua peculiare genesi e natura (sono richiamateCass. n. 6548 del 2012 e n. 3340 del 2013 in tema di adeguatezza della provaimplicita).3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazionee falsa applicazione del principio - immanente nell’ordinamento positivo edelaborato dalla giurisprudenza- dell'abuso giuridico, ovvero dello sfruttamentodistorto di un istituto riconosciuto dal diritto per ottenere indebiti vantaggi fiscali,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27868/2017Numero sezionale 2658/2026Numero di raccolta generale 8423/2026Data pubblicazione 03/04/2026con danno speculare per l'interesse dell'ente impositore. In particolare, la CTRavrebbe ritenuto la condotta contabile del Consorzio di compensazione di costi ericavi, con omissione di fatturazione e del rispettivo riversamento sulleconsorziate, fonte di un indebito profitto per la consorziata e di un pregiudizioper l’Erario. Invero, come ribadito dalla contribuente nell’atto di riassunzione,l’importo che il Consorzio avrebbe addebitato alla singola consorziata per ilriversamento dei costi accompagnato dall'emissione (invece omessa) dellefatture, sarebbe stato detratto dalla destinataria del documento o sarebbedivenuto credito fiscale di questa; dunque, l'obbligo e il diritto, relativi al tributo,si sarebbero reciprocamente e antiteticamente composti. Conseguentemente lacontestata mancanza delle fatture e delle autofatture non poteva costituire unabuso pregiudizievole per l'ente impositore, perché era inesistente un debitofiscale di risulta al quale la contribuente si sarebbe sottratta capziosamente,quand'anche il comportamento omissivo avesse concretato una irregolaritàdocumentale.4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma n. 3 e n. 4c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132,comma 2, n. 4 c.p.c., 118 R.D. n. 1368/1941 e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n.546/1998, per avere la CTR affermato - in modo contraddittorio, rendendooggettivamente e insuperabilmente perplessa la complessiva motivazione sultema litigioso concernente il riversamento alle consorziate di costi e di ricavi –che “diversamente” dai costi e dai ricavi concernenti l’esecuzione degli appalti,la compensazione rimproverata al Consorzio era, invece, lecita per la quotaconsortile e per i costi relativi alle “esigenze del consorzio (oneri generali)”.L’assunto, ad avviso della ricorrente, sarebbe incoerente con la tesi sostenutadallo stesso giudice del rinvio circa il necessario obbligo del Consorzio diritrasferire alle consorziate ogni componente economica della gestione consortilee la conseguente non compensabilità tra elementi economici di segno opposto.5. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 3 en. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 27868/2017Numero sezionale 2658/2026Numero di raccolta generale 8423/2026Data pubblicazione 03/04/2026dell'art. 65 del R.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12 nonché del principio, immanentenell’ordinamento giuridico, della “nomofilachia giudiziale”, per avere la CTRaffermato di non potere tenere conto, in considerazione della struttura “chiusa”del processo di rinvio, della sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, n.12190/2016 che, risolvendo il conflitto, emerso in seno alla sezione tributaria,aveva sostenuto la possibilità della compensazione, sotto il profilo civile e fiscale,in una struttura consortile. Diversamente - come evidenziato dalla ricorrente - ilgiudice del rinvio sarebbe stato tenuto ad applicare oltre ad eventualisopravvenute modificazioni normative, anche l’orientamento espresso dalleSezioni Unite, quale diritto vivente su questione controversa nella stessagiurisprudenza.6. Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.,la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la CTResaminato le altre censure riproposte dalla contribuente con l’atto diriassunzione (circa la carenza di motivazione dell'atto originariamenteimpugnato; la mancanza di presupposti per addebitare alla Società l'omessaautofatturazione di operazioni per l'inadempimento commesso dal Consorzio;l'illegittimità dell'accertamento con riguardo alla determinazione quantitativadella pretesa; l’ incompatibilità dell'azione impositiva e delle ragioni addotte conla natura e la disciplina statutaria del Consorzio, nonché con la condottacontabile del Consorzio; la contraddizione insanabile di contenuto tra duesuccessivi verbali redatti dalla Guardia di finanza) limitandosi ad asserire che ledifese della società sarebbero state in conflitto con la sentenzan. 20778 del 2013 della Corte di cassazione.7. Preliminare all’esame dei motivi si pone la questione della rilevabilità d’ufficioda parte del giudice del rinvio del giudicato esterno formatosi, in pendenza delgiudizio di riassunzione (proposto con ricorso notificato in data 31 ottobre 2014v. pag. 7 del controricorso), per effetto della sentenza della Corte di cassazionen. 24778 del 2014 depositata il 20.11.2014 di conferma della sentenza della CTRdel Piemonte 23/31/12 del 11 luglio 2012 di annullamento dell’avviso diNumero registro generale 27868/2017Numero sezionale 2658/2026Numero di raccolta generale 8423/2026Data pubblicazione 03/04/2026accertamento emesso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per la medesimaannualità.8.Va premesso che sebbene, in linea generale, debba dirsi che l'accertamentocontenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti,i loro eredi o aventi causa, secondo quanto previsto dall'art. 2909 c.c., e che,dunque, l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e nonè vincolante rispetto ai terzi, tuttavia, a determinate condizioni, il giudicato,quale affermazione obiettiva di verità, può spiegare efficacia riflessa anche neiconfronti di soggetti estranei al rapporto processuale. Questa Corte ha, quindi,precisato che l'estensione del giudicato riflesso opera a condizione che i terziestranei al giudizio siano titolari di "diritti dipendenti o comunque subordinati" alrapporto deciso con efficacia di giudicato (Cass. Sez. U, 12 marzo 2008, n. 6523;Cass. civ., 20 febbraio 2013, n. 4241; Cass. civ., 11 giugno 2019, n. 15599),mentre tale efficacia riflessa è certamente impedita qualora il terzo sia titolaredi un rapporto "autonomo ed indipendente" rispetto a quello in ordine al quale ilgiudicato è intervenuto, non essendo ammissibile né che egli ne possa riceverepregiudizio giuridico né che se ne possa avvalere a fondamento della suapretesa, salvo che tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge, come nelcaso delle obbligazioni solidali, ai sensi dell'art. 1306 c.c. (Cass. civ., 13 gennaio2011, n. 691; Cass. civ., 2 dicembre 2015, n. 24558; Cass. civ., 17 maggio2017, n. 12252). Più in particolare, le diverse fattispecie, rispetto alle quali puòvenire in questione una efficacia "riflessa" del giudicato, risultano del tuttodisomogenee tra loro, come emerge dalla disamina della casisticagiurisprudenziale, in quanto le modalità con cui gli effetti del giudicato possonovenire a riverberarsi sulla situazione giuridica vantata dal terzo variano aseconda della struttura relazionale di "dipendenza" che caratterizza la situazionegiuridica di cui quest'ultimo risulta essere titolare. Tale situazione giuridica può,infatti, configurarsi come: a) "dipendente" nel senso di "accessoria" (es.obbligazione fidejussoria); b) "dipendente" sul piano del collegamento o delcoordinamento negoziale, nel senso di "derivata o subordinata" (es.sublocazione; subappalto, contratti derivati in genere); c) "dipendente" sul pianoNumero registro generale 27868/2017Numero sezionale 2658/2026Numero di raccolta generale 8423/2026Data pubblicazione 03/04/2026del diritto sostanziale, nel senso di "pregiudicata" (qualora la fattispeciecostitutiva del diritto fatto valere includa tra i suoi elementi essenziali unasituazione giuridica che sia stata oggetto della controversia in precedentegiudizio "inter alios" passato in giudicato). (Cass., sez.5, sentenza n. 29301 del2023). In questa ultima pronuncia si è, altresì, precisato che l’efficacia riflessadel giudicato reso tra altre parti del giudizio “è ravvisabile in quei soli casi in cuitra la situazione giuridica oggetto del giudicato e quella facente capo al terzoestraneo al giudizio venga a configurarsi una relazione di "pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico" (e non in senso soltanto logico), ipotesi che siverifica nel caso in cui tutti od anche alcuni dei fatti costitutivi della fattispecierelativi al rapporto pregiudiziale-condizionante vengano ad integrare gli elementidella fattispecie del rapporto pregiudicato-condizionato”.9.Invero, come chiarito dalla sentenza, a sezioni unite, n. 21763 del 2021, pereffetto dell’applicabilità del citato art. 336, comma 2, c.p.c. (nel quale, non acaso, si pone riferimento, oltre che agli atti, "ai provvedimenti" dipendenti),anche nelle ipotesi di pregiudizialità tecnica – che si concretano allorquandovengano in considerazione più rapporti giuridici uno dei quali (quellopregiudiziale) appartiene alla fattispecie dell’altro che da quello dipende(pregiudicato) – “la sentenza (già eventualmente) passata in giudicato sullacausa pregiudicata sarà colpita di riflesso in forza dell'effetto espansivo esternoconseguente alla riforma o alla cassazione della sentenza che definisce la causapregiudiziale, ristabilendosi - ancorché ex post - l'armonia tra i giudicati” (pagg.40-41), senza, dunque, che l’operatività di tale meccanismo postuli l’identitàsoggettiva dei rapporti giuridici incisi né tantomeno l’unicità di giudizio.Distinguendo in via generale e schematica, si è affermato ricorrentemente che:- integra questione pregiudiziale la sussistenza della pregiudizialità tecnica otecnico-giuridica o in senso stretto qualora vengano in considerazione piùrapporti giuridici uno dei quali (quello pregiudiziale) appartiene alla fattispeciedell'altro che da quello dipende (pregiudicato); in sostanza, l'oggetto della causapregiudicata non può essere deciso - come sancisce la norma stessa - senza lanecessaria e preventiva definizione, con efficacia di giudicato, della causaNumero registro generale 27868/2017Numero sezionale 2658/2026Numero di raccolta generale 8423/2026Data pubblicazione 03/04/2026pregiudicante; in tal caso, l’accertamento di un diritto presupponel'accertamento di un altro diritto; - integra punto pregiudiziale la sussistenzadella pregiudizialità logica qualora un antecedente logico necessario va risoltoincidenter tantum rispetto alla decisione della domanda principale che da essodipende; in tal caso, l’accertamento dell'esistenza, della validità e della naturadi un rapporto giuridico costituisce il presupposto di un diritto (ad esempio, nelledomande di adempimento contrattuale, il contratto rispetto alla pretesa diadempimento dedotta in causa; il pagamento del canone rispetto al contratto dilocazione). Entrambe le due species di pregiudizialità vengono ricondotte algenus dell’art. 34 c.p.c. (…)” (Cass. S.U. n. 21763 del 2021). Nella specie, èevidente il rapporto di pregiudizialità- dipendenza tra l’accertamento in capo alConsorzio Manital per il 1999 e l’atto di contestazione sanzioni per la medesimaannualità in capo alla consorziata Vivai essendo incorso, il primo, nell’omessafatturazione dovuta al mancato ribaltamento nei confronti della consorziata degliutili e dei costi in proporzione alla quota consortile e, la seconda nell’omessaregolarizzazione di operazioni passive mercé una sorta di compensazione traoperazioni attive e passive dei soggetti coinvolti.10. Quanto alla incidenza del giudicato esterno nel giudizio di rinvio va ricordatoper orientamento costante di questa Corte, “in sede di giudizio di rinvio, il divietoper le parti, stabilito dal terzo comma dell'art. 394, terzo comma, cod. proc. civ.,di formulare nuove conclusioni e, quindi, di proporre domande ed eccezioninuove o di prospettare nuove tesi difensive, trova deroga allorché si faccia valerela sopravvenuta formazione del giudicato esterno, il quale, facendo stato ad ognieffetto tra le parti, deve essere preso in considerazione dal giudice del rinvio seintervenuto - come fatto impeditivo, estintivo o modificativo della pretesaazionata - in un momento successivo a quello della sua possibile allegazionenelle pregresse fasi processuali” ( Cass., sez.5, n. 33823 del 2024; Sez. 3,Sentenza n. 17690 del 29/08/2011 (Rv. 619539 - 01); Sez. 1, Sentenza n. 4070del 20/03/2003 (Rv. 561265 - 01); Sez. L, Sentenza n. 7065 del 27/08/1987(Rv. 455235 - 01)].[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27868/2017Numero sezionale 2658/2026Numero di raccolta generale 8423/2026Data pubblicazione 03/04/202611.Il principio sopra richiamato va, altresì, raccordato con quello espresso daquesta Corte per cui, “in tema di giudizio di rinvio, la rilevabilità del giudicato,interno ed esterno, in ogni stato e grado del processo deve essere coordinatacon i principi che disciplinano quel giudizio, e, segnatamente, con la prospettataefficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solole questioni dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio nel procedimento di legittimità,ma, anche, quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenzastessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate, sicché il giudice di rinvio non puòprendere in esame la questione concernente l'esistenza di un giudicato, esternoo interno, qualora l'esistenza di quest'ultimo, pur potendo essere allegata orilevata, risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla statuizione dicassazione con rinvio” [Sez. 1, Sentenza n. 2411 del 08/02/2016 (Rv. 638507 -01); Sez. 1, Sentenza n. 16171 del 30/07/2015 (Rv. 636345 - 01); Sez. L,Sentenza n. 6260 del 23/03/2005 (Rv. 580334 - 01)].12.Nella specie, la sentenza (n. 20778/2013) rescindente – avendo accolto ilterzo motivo di ricorso dell’Agenzia (formulato in termini di vizio di motivazionedella sentenza di appello su un punto decisivo e controverso, qual era quellodella partecipazione della cooperativa Vivai alle commesse del Consorzio per il1999), con assorbimento dei residui e cassazione della sentenza di appello conrinvio ad altra sezione della medesima Commissione in diversa composizioneaffinchè procedesse ad esauriente e ragionato esame delle risultanzeprocessuali, facendo applicazione del principi regolativi richiamati – non haneppure implicitamente escluso l'esistenza di un giudicato esterno, non potendoessere tale questione ivi allegata o rilevata, per essersi formato il giudicato ( inforza della sentenza della Corte di cassazione n. 24778 del 2014 depositata il20.11.2014) solo nel corso del giudizio di riassunzione.13.Pertanto, il giudice del rinvio - sulla questione, pur dedotta in giudizio (nellamemoria in primo grado e nell’atto di riassunzione), della nullità derivatadell’impugnato atto di contestazione per effetto dell’annullamento (con sentenzapoi passata in giudicato) dell’avviso emesso per il 1999 nei confronti delNumero registro generale 27868/2017Numero sezionale 2658/2026Numero di raccolta generale 8423/2026Data pubblicazione 03/04/2026Consorzio Manital, era tenuto a rilevare d’ufficio il giudicato (esterno) formatosi,in pendenza del giudizio di riassunzione, per effetto della sentenza della Corte dicassazione n. 24778 del 2014 depositata il 20.11.2014 di conferma dellasentenza della CTR del Piemonte 23/31/12 del 11 luglio 2012 di annullamentodel detto avviso di accertamento emesso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] perla medesima annualità.14.Peraltro, come rilevato dall’Agenzia nel controricorso (pag.3), in forza dellasentenza della Corte di cassazione n. 12777 del 2015 depositata il 19 giugno2015 era stato respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenzadella CTR n. 64/01/2007 confermativa dell’annullamento dell’avviso diaccertamento n. R24030300119/2005 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 1999 con il quale l’Ufficio - recependo le risultanze emerse nel corso delleverifiche condotte su detto consorzio Manital e su essa consorziata, verifiche,dalle quali era risultato che il consorzio aveva adottato una procedura anomaladi contabilizzazione dei costi e dei ricavi consistente in particolare nell'effettuarenei rapporti con le consorziate "una sorta di compensazione tra le operazionidelle«dichiarazioni IVA, IRPEG e IRAP della parte per l'anno 1999 e determinatoil maggior carico fiscale perciò dovuto, liquidando imposte, interessi e sanzioni≫.Nel caso di specie, essendosi il giudicato esterno formato, in forza della sentenzadi questa Corte n. 12777 del 2015 confermativa della pronuncia della CTR n.64/01/2007 (a sua volta confermativa di quella di primo grado di annullamentodell’avviso) fra le stesse parti, a seguito della sentenza della Corte di cassazione(n. 20778/2013), nel corso del giudizio di riassunzione, i poteri cognitivi delgiudice del rinvio potevano pervenire alla cognizione della sentenza n. 12777 del2015 anche prescindendo dalle allegazioni delle parti e facendo ricorso, senecessario, a strumenti informatici e banche dati elettroniche (Cass. n. 29923del 30/12/2020; n. 8614 del 15/04/2011; Cass. sez.3, n. 2387/2024).15.Detto giudicato (esterno) assumeva, altresì, rilevanza nel presente giudizio,involgendo la controversia tra le stesse parti avente ad oggetto l’impugnativa delpresupposto avviso di accertamento emesso direttamente nei confronti dellaNumero registro generale 27868/2017Numero sezionale 2658/2026Numero di raccolta generale 8423/2026Data pubblicazione 03/04/2026stessa consorziata per il 1999 per i medesimi fatti posti a fondamento dellacontestazione ai fini sanzionatori oggetto del presente giudizio per cui avrebbeugualmente dovuto essere rilevato d’ufficio dal giudice del rinvio.8.In conclusione, pronunciando sul ricorso, va cassata la sentenza impugnata e,e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamento di fattoex art. 384 c.p.c., va accolto il ricorso originario della contribuente.9. In considerazione dell’iter processuale e della peculiarità della vicenda vannocompensate le spese dell’intero giudizio. P.Q.MLa Corte pronunciando sul ricorso- cassa la sentenza impugnata e, decidendonel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente. Compensa le spesedell’intero giudizio.Così deciso in Roma il 24 marzo 2026La PresidenteTania Hmeljak