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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 41263/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 13564/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Vercelli ed ha escluso la contestata recidiva e rideterminato la pena in mesi sei di reclusione ed euro 154 di multa per il delitto di furto aggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso -con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen.- è aspecifico perché non si confronta con la seconda ratio decidendi della decisione reiettiva del proscioglimento invocato, quella che fonda sul contesto in cui il reato è stato commesso e sull'approfittamento di tale contesto (una funzione religiosa); Rilevato che il secondo motivo di ricorso- con cui il ricorrente contesta il giudizio di equivalenza tra circostanze - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato riguardando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono, pertanto, incensurabili; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 13564/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Vercelli ed ha escluso la contestata recidiva e rideterminato la pena in mesi sei di reclusione ed euro 154 di multa per il delitto di furto aggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso -con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen.- è aspecifico perché non si confronta con la seconda ratio decidendi della decisione reiettiva del proscioglimento invocato, quella che fonda sul contesto in cui il reato è stato commesso e sull'approfittamento di tale contesto (una funzione religiosa); Rilevato che il secondo motivo di ricorso- con cui il ricorrente contesta il giudizio di equivalenza tra circostanze - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato riguardando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono, pertanto, incensurabili; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023
Sentenza Cassazione n. 41263/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris