CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29210/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nconavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinviodell'ordinanza impugnata e conseguente revoca della misura cautelare;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Ancona, adito ex art.309 cod. proc. pen., previa conferma della sussistenza dei gravi indizi e delleesigenze cautelari, in parziale accoglimento del ricorso, ha sostituito la misuradella custodia cautelare in carcere, applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione aldelitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 D.p.r. 309/90 con quella degli arrestidomiciliari con l’applicazione del “braccialetto elettronico”.2. Avverso l’ordinanza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazioneRachid [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando sei motivi diricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agliartt. 110 cod. pen. e 73 d.p.r. 309/1990, 124, 125, 177 e seg., 192, 273, 292 e309 cod. proc. pen., in ordine ai criteri di valutazione della prova indiziaria quanto,in particolare, all’affermazione della sussistenza dei gravi indizi sulla base di unelemento ambivalente, quale il vincolo di parentela con il coindagato.Con l’atto di riesame, la difesa aveva specificamente dedotto sia la radicalemancanza di indicatori di un inserimento del ricorrente nel traffico di stupefacentisia l'assenza di elementi idonei a provare il concorso del ricorrente, in ragionedell’assenza di contatti con acquirenti o con fornitori, di possesso di denaroingiustificato o di materiale idoneo al confezionamento, di precedenti di polizia ogiudiziari generici o specifici; di servizi di osservazione della polizia giudiziaria o diA fronte di tali doglianze, il Tribunale ha fondato la gravità indiziaria suelementi meramente congetturali quali la presenza del ricorrente qualepasseggero dell'autovettura, il vincolo di parentela con il coindagato [OSCURATO:PERSONA] ela ritenuta inverosimiglianza della versione difensiva, senza individuare alcun datodi fatto dal quale poter inferire che il ricorrente avesse la disponibilità materiale ogiuridica dell'autovettura, da lui occupata quale passeggero, o del vano portaoggetti in cui era occultata la sostanza stupefacente, non visibile dall’esterno, oche egli fosse a conoscenza della presenza dello stupefacente occultato nelcruscotto o della somma di denaro. Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto inverosimili ledichiarazioni rese dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] che, in sede di interrogatorio digaranzia, si era assunto la responsabilità esclusiva della detenzione della sostanzastupefacente, esclusivamente in ragione del rapporto di parentela tra i duearrestati, che avrebbe determinato [OSCURATO:PERSONA] a dichiarare il falso.2.2. Con il secondo motivo, sono stati dedotti violazione di legge inrelazione agli artt. 110 cod. pen. e 73 D.p.r. 309/1990, 124, 125, 177 e ss., 192,273, 292 e 309 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per avere il Tribunaleomesso l’esame di elementi decisivi favorevoli, quali il recente arrivo dell’indagatoin Italia, la permanenza da pochi giorni presso il cugino; l’ignoranza assoluta dellalingua italiana parlata e scritta; l’incensuratezza e l’assenza di precedenti dipolizia; l’esistenza di un rapporto coniugale e di un domicilio stabile presso lamoglie.Il Tribunale, come già il primo giudice, ha riconosciuto che il recente arrivoin Italia è incompatibile con un inserimento datato nel circuito del traffico distupefacenti, ma ha, tuttavia, ritenuto che il ricorrente abbia iniziato a delinquereproprio in occasione dell’episodio per cui è stato tratto in arresto, insieme alcugino, neutralizzando gli elementi addotti dalla difesa con motivazione illogica eapodittica che ha potuto valorizzare solo il presunto nervosismo manifestatodall’indagato in occasione del controllo, costituente dato di per sé neutro, e chenon ha neppure approfondito il tema del discrimine tra concorso nel reato e meraconnivenza non punibile.2.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazioneagli artt. 110 cod. pen. e 73 d.p.r. 309/1990, 124, 125, 177 e ss., 192, 273, 292e 309 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso divalutare l'ipotesi alternativa del "passeggero ignaro", affidato al conducente eprivo di accesso al vano occulto. La difesa aveva dedotto che l’indagato si eraaffidato al cugino per raggiungere la stazione ferroviaria e che fosse del tuttoignaro della presenza dello stupefacente. La versione difensiva è stata ritenutanon credibile senza tuttavia che siano state esposte le ragioni di tale giudizio diinverosimiglianza.2.4. Con il quarto motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazioneagli artt. 110 cod. pen. e 73 d.p.r. 309/1990, 124, 125, 177 e ss., 192, 273, 292e 309 cod. proc. pen e vizio di motivazione in ordine al pericolo di fuga e al rischiodi inquinamento probatorio. Il G.i.p. aveva ravvisato le esigenze cautelari di cuiall’art. 274, lett. a), b) e c) cod. proc. pen. valorizzando la necessità di identificarei fornitori, la condizione dell’indagato di cittadino straniero privo di regolarepermesso di soggiorno nonché le modalità di detenzione della sostanzastupefacente e la relativa quantità, oltre all’avvenuto sequestro di somme didenaro.Il Tribunale si è pronunciato sul solo pericolo di reiterazione, omettendo dimotivare in ordine alle ulteriori esigenze cautelari, pure contestate con l’atto diimpugnazione con il quale erano stati documentati, quanto al pericolo di fuga, ilregolare arrivo in Italia dell’indagato, il domicilio presso la moglie, il contratto dilocazione, il reddito della coniuge e la disponibilità di quest'ultima ad accoglierlo emantenerlo, e, quanto al pericolo di inquinamento probatorio, l’avvenutaconclusione delle principali attività di indagine ( perquisizioni personali e veicolarie sequestro dello stupefacente).2.5. Con il quinto motivo sono stati dedotti violazione di legge agli artt. 110cod. pen. e 73 d.p.r. 309/1990, 124, 125, 177 e ss., 192, 273, 292 e 309 cod.proc. pen e vizio di motivazione in ordine al ritenuto pericolo di reiterazione, cheil G.i.p. aveva ritenuto sussistente in ragione del quantitativo significativo dicocaina detenuto, già suddiviso in singole dosi, della contemporanea detenzioneanche di un quantitativo non modesto di hashish, a sua volta suddiviso in duepanetti, del possesso di somme di denaro in banconote di vario taglio, nonché dellemodalità di detenzione dello stupefacente: argomenti, questi, riferitiindistintamente ad entrambi gli arrestati, e non individualizzati rispetto all’odiernoricorrente.Il Tribunale, a fronte delle specifiche doglianze prospettate con l’atto diriesame, ha valorizzato l’assenza di stabile occupazione da parte dell’indagato el’insufficienza degli introiti provenienti dal lavoro svolto dalla coniuge, a frontedelle spese da sostenere a titolo di canone di locazione e per le ulteriori esigenzedi vita, così trasformando una condizione di precarietà lavorativa in indice dipericolosità, senza un concreto collegamento con pregresse condotte delittuosedel ricorrente.6.6. Con il sesto motivo, sono stati dedotti violazione di legge agli artt. 110cod. pen. e 73 d.p.r. 309/1990, 124, 125, 177 e ss., 192, 273, 292 e 309 cod.proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inidoneità delle misure noncustodiali, con conseguente violazione del principio di proporzionalità. Il Tribunale,pur avendo dato atto della "minor pregnanza del quadro delle esigenze cautelari"rispetto al coindagato e della documentata presenza di un idoneo domicilio pressola moglie, non ha spiegato perché il ritenuto rischio di reiterazione non possaessere fronteggiato con misure meno afflittive.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Le censure concernenti i gravi indizi di colpevolezza, prospettate con iprimi tre motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente, sono fondate,2. L’ordinanza impugnata ha ritenuto l’odierno ricorrente gravementeindiziato del reato detenzione, a fini di spaccio, in concorso con [OSCURATO:PERSONA],di 90,93 grammi di cocaina, suddivisa in quaranta involucri, e 152,47 grammi dihashish suddivisa in due panetti, sostanze rinvenute all’interno dell’autovetturaToyota Yaris tg. [OSCURATO:TARGA] nella disponibilità del coindagato, occultate dietro losportello portaoggetti del cruscotto.Il nucleo della motivazione è da individuarsi nella valorizzazione dellapresenza dell’indagato a bordo della menzionata autovettura e nell’affermazionedi inverosimiglianza della tesi difensiva, incentrata sulla mancanza diconsapevolezza da parte del prevenuto, giunto da pochi giorni in Italia, dellapresenza della sostanza stupefacente, non immediatamente percepibile tenutoconto delle modalità di occultamento.Muovendo dall’unico dato di fatto oggettivamente accertato, ovvero lapresenza dell’indagato in qualità di passeggero a bordo dell’autovettura all’internodella quale era stata rinvenuta la sostanza stupefacente, il Tribunale ha sviluppatoargomentazioni che scontano un vizio logico di fondo, consistente nel dedurre laprova della compartecipazione all’attività delittuosa da parte del ricorrente daelementi che non solo sono meramente congetturali ma che, quand’anche provati,potrebbero al più deporre per la sussistenza di una connivenza non punibile.In proposito va ribadito che, secondo il consolidato orientamento di questaCorte, in tema di stupefacenti, la differenza tra concorso nel delitto diillecita detenzione e connivenza non punibile risiede nel fatto che nell'uno sirichiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all'altrui propositocriminoso, suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole agarantire al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazionesu cui poter contare, mentre nell'altra è mantenuto, da parte dell'agente, uncomportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causalealla realizzazione del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune dacensure la decisione del tribunale del riesame che aveva ritenuto sussistenti, acarico della ricorrente, i gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso, con ilproprio convivente, nel delitto di illecita detenzione di stupefacenti, in ragionedell'acclarata conoscenza dei luoghi domestici di occultamento dello stesso e diuna somma di non lieve importo, nonché della cointestazione della vettura al cuiinterno era stato ricavato un vano per occultarvi sostanza di analoga natura). (exmultis, Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, dep. 08/01/2025, Rv. 287403-01)Come precisato nella richiamata pronuncia, tale contributo partecipativopuò diversamente atteggiarsi in base alle circostanze del caso concreto ed èravvisabile, quindi, finanche, nella semplice presenza, purché non meramentecasuale, sul luogo dell'esecuzione del reato, quando essa sia servita a fornireall'autore del fatto stimolo all'azione o un maggior senso di sicurezza nella propriacondotta. Da quanto esposto, discende che deve ritenersi la connivenza nonpunibile in presenza della semplice consapevolezza della condotta criminosa altrui,non caratterizzata da alcun contributo, morale o materiale, volto a favorirla.3. Nel caso di specie, la mera presenza della sostanza stupefacentesull'autovettura ove l’odierno ricorrente viaggiava, in qualità di passeggero, incompagnia di [OSCURATO:PERSONA], costituisce elemento non univoco, considerata l’assenzadi comprovate circostanze idonee a provare anche solo la conoscenza da partedell'indagato della presenza dello stupefacente a bordo dell'autovettura.Ciò anche in relazione alle constatate modalità di custodia delle sostanzestupefacenti, tali da non indicare in alcun modo la consapevolezza di tale presenzada parte del passeggero, alla mancata dimostrazione della sua presenza almomento dell’acquisto della sostanza, al mancato rinvenimento di denaro o distrumenti idonei al confezionamento delle sostanze nella disponibilità delricorrente e, da ultimo, anche all’insussistenza di elementi idonei a comprovarel’inserimento dell’indagato in contesti criminali dediti al traffico di sostanzestupefacenti, di cui pure si dà atto nell’ordinanza impugnata.Le argomentazioni sviluppate in parte motiva, tutte volte a disattendere laverosimiglianza della versione difensiva sono in larga parte meramente assertive,tenuto conto della convergenza di tale versione con le dichiarazioni del coindagato,neppure smentite da dati di fatto positivamente emersi dalle indagini e risultano,comunque, viziate proprio dall’assenza di una efficace dimostrazione dellaconsapevolezza da parte del passeggero della presenza dello stupefacente.E proprio tale carenza dimostrativa rende la presenza a bordodell’autoveicolo probatoriamente non significativa.È un quadro che non consente di attribuire alla presenza sull'autovetturaneppure quel ruolo di ausilio dell'altrui condotta criminosa che, almeno, va pretesoper ritenere il concorso (cfr., in relazione ad una fattispecie analoga, Sez. 4, n.4948 del 22/01/2010, Rv. 246649-01 e Sez. 6, n. 49769 del 10 dicembre 2009,Parisi ed altro).Né tale quadro può essere colmato con il riferimento ad apprezzamentimeramente soggettivi, quali il nervosismo dell’indagato al momento del controllo,o a ipotesi formulate in termini congetturali (quali la “verosimile” volontà delcoindagato di aiutare, con le sue dichiarazioni, l’odierno ricorrente in virtù delrapporto di parentela) o con la mancata dimostrazione, da parte della difesa,dell’assenza dell’indagato al momento della consegna della sostanza stupefacenteo di altri dati comprovanti la sua estraneità alla condotta delittuosa, pena uninammissibile inversione dell’onere della prova.3. Alla stregua di tali considerazioni, difettando la sussistenza di un gravequadro indiziario a carico dell’indagato per il reato oggetto di contestazioneprovvisoria, assorbiti i motivi di ricorso relativi alle esigenze cautelari, va dispostol’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata nonché dell'ordinanza delG.i.p. del Tribunale di Pesaro del 30/03/2026.Va, di conseguenza, dichiarata la perdita di efficacia della misura cautelaree disposta l'immediata liberazione del ricorrente, se non detenuto per altro.[OSCURATO:PERSONA] provvederà all'immediata comunicazione al [OSCURATO:PERSONA] in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza del G.i.p. delTribunale di Pesaro del 30 marzo 2026. Dichiara la perdita di efficacia della misuracautelare e dispone l'immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 07h07vp) senon detenuto per altro. Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per l'immediata comunicazione alProcuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod.proc. pen.Così deciso, il 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRoberta [OSCURATO:PERSONA]