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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01379/2026

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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6307/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; - r icorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] forza di procura allegata al controricorso; –controricorrente– avverso la sentenza n. 239 /20 21 della Commissione tributaria regionaledell’Umbria, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ordinanza interlocutoria 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Umbria rigettò l’appello dell’Agenzia delle entrate-Riscossione contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ritenendola non motivata in quanto non era indicato l’immobile sul quale doveva essere effettuata l’iscrizione e dando rilevanza all’intervenuto annullamento da parte della CTR di cinque dei sei presupposti avvisi di accertamento(per gli anni 2007, 2010, 2011, 2012, 2013), sebbene pendenti i ricorsi per cassazione.

2. Contro tale decisione l ’Agenzia delle entrate - Riscossione ha propostoricorso per cassazione sulla base di due motiv i , cui ha resistito con controricorsoil contribuente.

Il ricorso è stato fissato ex art. 380 - bis .1 c.p.c . per l ’adunanza cameraledel 12/12/2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,si deduce la violazione dell’art. 77 d.P.R.n. 602 del 1973 e dell’art. 2740 c.c. , censurando la decisione con cui la CTR ha ritenuto necessaria, nella motivazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, l’indicazione dell’immobile sul quale l’agente avrebbe iscritto ipoteca.

Con il secondo motivo di impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sideduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 76 e dell’art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 , laddove la CTR ha dato rilevanza all’intervenuto annullamento provvisorio degli avvisi di accertamento, requisito non previsto in quanto ai sensi delle citate disposizioni l’ipoteca è ammissibile anche in assenza dei presupposti per il pignoramentoe il giudice deve ove venga annullato uno dei titoli dell’iscrizioneha il dovere di ricondurre l’ipoteca alla giusta misura.

2. L’avviso di comunicazione della fissazione di udienza è stato effettuato alla parte di persona in data 15 ottobre 2025 risultando a quella data impedimento allo svolgimento di attività difensiva del difensore.

Il mancato rispetto del termine di sessanta giorni di cui all’art. 380- bis.1 c.p.c., non sanato dallo svolgimento di attività difensiva (Cass.11/02/2015, n. 2726), determina la necessità di rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M rinvia la causa a nu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6307/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; - r icorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] forza di procura allegata al controricorso; –controricorrente– avverso la sentenza n. 239 /20 21 della Commissione tributaria regionaledell’Umbria, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ordinanza interlocutoria 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Umbria rigettò l’appello dell’Agenzia delle entrate-Riscossione contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ritenendola non motivata in quanto non era indicato l’immobile sul quale doveva essere effettuata l’iscrizione e dando rilevanza all’intervenuto annullamento da parte della CTR di cinque dei sei presupposti avvisi di accertamento(per gli anni 2007, 2010, 2011, 2012, 2013), sebbene pendenti i ricorsi per cassazione. 2. Contro tale decisione l ’Agenzia delle entrate - Riscossione ha propostoricorso per cassazione sulla base di due motiv i , cui ha resistito con controricorsoil contribuente. Il ricorso è stato fissato ex art. 380 - bis .1 c.p.c . per l ’adunanza cameraledel 12/12/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,si deduce la violazione dell’art. 77 d.P.R.n. 602 del 1973 e dell’art. 2740 c.c. , censurando la decisione con cui la CTR ha ritenuto necessaria, nella motivazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, l’indicazione dell’immobile sul quale l’agente avrebbe iscritto ipoteca. Con il secondo motivo di impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sideduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 76 e dell’art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 , laddove la CTR ha dato rilevanza all’intervenuto annullamento provvisorio degli avvisi di accertamento, requisito non previsto in quanto ai sensi delle citate disposizioni l’ipoteca è ammissibile anche in assenza dei presupposti per il pignoramentoe il giudice deve ove venga annullato uno dei titoli dell’iscrizioneha il dovere di ricondurre l’ipoteca alla giusta misura. 2. L’avviso di comunicazione della fissazione di udienza è stato effettuato alla parte di persona in data 15 ottobre 2025 risultando a quella data impedimento allo svolgimento di attività difensiva del difensore. Il mancato rispetto del termine di sessanta giorni di cui all’art. 380- bis.1 c.p.c., non sanato dallo svolgimento di attività difensiva (Cass.11/02/2015, n. 2726), determina la necessità di rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M rinvia la causa a nu
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