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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2023

Cassazione n. 13923/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sull’istanza (iscritta al N.R.G. 17751/2022) relativa al procedimento (iscritto al N.R.G. 2941/2021) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55E06 E263G), FONTANA Antonella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54A57 G276B) e FONTANA Rita (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58H68 H501G), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via Ugo de Carolis n. 101, hanno eletto domicilio; -ricorrenti - contro Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro – tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; -controricorrente - avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 20104/2022, pubblicata il 22 giugno 2022; R.G.N. 17751/22 C.C.17/04/2023 Correzione errore materiale –Omissione – Distrazione spese udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con istanza del 18 luglio 2022, i ricorrenti hanno segnalato l’omissione della decisione di questa Corte Sez. 2, Ordinanza n. 20104 del 22 giugno 2022, per la mancata previsione della distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari, che ne avevano avanzato pronta richiesta aisensi dell’art. 93 c.p.c.

All’istanza è stato allegato il deposito della copia autentica dell’ordinanza di cui è stata sollecitata l’emenda.

Alla proposizione di tale istanza ha fatto seguito l’iscrizione a ruolo d’ufficio. [OSCURATO:PERSONA] Si evidenzia che non è stato presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, ma èstata avanzata un’istanza sollecitatoria del potere della Corte di emendare, anche d’ufficio, gli errori materiali, come appunto previsto dalla novellata previsione di cui all’art. 391-bis, primo comma, c.p.c., secondo cui la correzione del provvedimento della Corte di cassazione può essere chiesta e può essere anche rilevata d’ufficio dalla Corte in qualsiasi tempo.

Per effetto dell’iscrizione a ruolo d’ufficio, la predetta istanza si è convertita nel procedimento officioso di correzione, previsto dalla stessa disposizione (Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 4353 del 13/02/2023; Sez. 1, Sentenza n. 17565 del 31/05/2022; Sez. 6- 2, Ordinanza n. 30651 del 25/11/2019).

All’esito della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380-bis c.p.c., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all’art. 380-bis.1. c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. c.p.c.

Il contraddittorio è stato previamente instaurato attraverso la comunicazione della fissazione dell’adunanza camerale, affinché la Corte possa provvedere, d’ufficio, a disporre la correzione, sebbene segnalata dalla parte interessata.

Per l’effetto, l’omissione relativa alla distrazione effettivamente sussiste, poiché i difensori dei ricorrenti avevano specificamente chiesto che le spese del procedimento di ragionevole durata del processo presupposto e del giudizio di legittimità fossero distratte in loro favore nel ricorso per cassazione introduttivo del procedimento iscritto al R.G. n. 2941/2021 e nella memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c. (procedimento trattato nell’adunanza camerale del 26 aprile 2022 e definito con l’ordinanza di cui in epigrafe).

A tale omissione va posto rimedio proprio con lo strumento correttivo (Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3566 del 24/02/2016; Sez.

U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010).

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 20104/2022, pubblicata il 22 giugno 2022, nel senso che nel dispositivo, dopo le parole “oltre accessori come per legge” siano aggiunte e debbano intendersi le parole “con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi anticipatari”.

Manda alla Cancelleria per l’annotazione sull’originale del provvedimento corretto.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sull’istanza (iscritta al N.R.G. 17751/2022) relativa al procedimento (iscritto al N.R.G. 2941/2021) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55E06 E263G), FONTANA Antonella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54A57 G276B) e FONTANA Rita (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58H68 H501G), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via Ugo de Carolis n. 101, hanno eletto domicilio; -ricorrenti - contro Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro – tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; -controricorrente - avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 20104/2022, pubblicata il 22 giugno 2022; R.G.N. 17751/22 C.C.17/04/2023 Correzione errore materiale –Omissione – Distrazione spese udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con istanza del 18 luglio 2022, i ricorrenti hanno segnalato l’omissione della decisione di questa Corte Sez. 2, Ordinanza n. 20104 del 22 giugno 2022, per la mancata previsione della distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari, che ne avevano avanzato pronta richiesta aisensi dell’art. 93 c.p.c. All’istanza è stato allegato il deposito della copia autentica dell’ordinanza di cui è stata sollecitata l’emenda. Alla proposizione di tale istanza ha fatto seguito l’iscrizione a ruolo d’ufficio. [OSCURATO:PERSONA] Si evidenzia che non è stato presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, ma èstata avanzata un’istanza sollecitatoria del potere della Corte di emendare, anche d’ufficio, gli errori materiali, come appunto previsto dalla novellata previsione di cui all’art. 391-bis, primo comma, c.p.c., secondo cui la correzione del provvedimento della Corte di cassazione può essere chiesta e può essere anche rilevata d’ufficio dalla Corte in qualsiasi tempo. Per effetto dell’iscrizione a ruolo d’ufficio, la predetta istanza si è convertita nel procedimento officioso di correzione, previsto dalla stessa disposizione (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 4353 del 13/02/2023; Sez. 1, Sentenza n. 17565 del 31/05/2022; Sez. 6- 2, Ordinanza n. 30651 del 25/11/2019). All’esito della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380-bis c.p.c., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all’art. 380-bis.1. c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. c.p.c. Il contraddittorio è stato previamente instaurato attraverso la comunicazione della fissazione dell’adunanza camerale, affinché la Corte possa provvedere, d’ufficio, a disporre la correzione, sebbene segnalata dalla parte interessata. Per l’effetto, l’omissione relativa alla distrazione effettivamente sussiste, poiché i difensori dei ricorrenti avevano specificamente chiesto che le spese del procedimento di ragionevole durata del processo presupposto e del giudizio di legittimità fossero distratte in loro favore nel ricorso per cassazione introduttivo del procedimento iscritto al R.G. n. 2941/2021 e nella memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c. (procedimento trattato nell’adunanza camerale del 26 aprile 2022 e definito con l’ordinanza di cui in epigrafe). A tale omissione va posto rimedio proprio con lo strumento correttivo (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3566 del 24/02/2016; Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010). P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 20104/2022, pubblicata il 22 giugno 2022, nel senso che nel dispositivo, dopo le parole “oltre accessori come per legge” siano aggiunte e debbano intendersi le parole “con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi anticipatari”. Manda alla Cancelleria per l’annotazione sull’originale del provvedimento corretto. C