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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 10756/2024

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ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 28240-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentatae difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] p er procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , rappresentat a e difes o dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la SENTENZA n. 1154/2020della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’adunanza in camera di consiglio del 13/3/2024; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe , ha accolto l’appello proposto dal [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza resa dal tribunale di Treviso il 23/11/2017 ed ha, per l’effetto, revocato, a norma dell’art. 67, comma 2°, Ric. 2020n.28240 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 l.fall., il pagamento di €. 57.493,33 eseguito dal Comune di Porcia in data 21/11/2013, quale terzo pignorato, in favore della convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., condannando quest’ultima alla restituzione della predetta somma, oltre interessi, in favore del Fallimento.

1.2. La corte, in particolare, ha ritenuto che il Fallimento, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, aveva fornito in giudizio la prova che la società convenuta, al momento del pagamento,fosse a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava la debitrice poi fallita, deponendo in tal senso: - innanzitutto, le plurime iniziative promosse dalla stessa, come il ricorso per decreto ingiuntivo del 8/7/2013, per ottenere il pagamento della somma ad essa dovuta quale corrispettivo della fornitura eseguita in favore della società poi fallita; -in secondo luogo, l’esecuzione forzata promossa dalla creditrice, con il pignoramento presso terzi, per il recupero coattivo del credito portato dal decreto ingiuntivo, peraltro non opposto.

1.3. Risulta, pertanto, evidente, ha osservato la corte, che l’omesso pagamento da parte della Pellizzer di un debito non più suscettibile di essere messo in discussione, non poteva certo essere inteso dalla [OSCURATO:PERSONA] come mera volontà di non adempiere, trattandosi, piuttosto, di un comportamento univocamente significativo dell’“incapacità della debitrice di far fronte con mezzi normali alla propria obbligazione”, e che, avendo l’appellata potuto ottenere il pagamento solo dopo aver agito esecutivamente, tale circostanza dimostra univocamente la conoscenza in capo alla medesima dello stato di insolvenza della società debitrice.

1.4. D’altra parte, ha aggiunto la corte d’appello, in data anteriore al pagamento oggetto di revoca, su tutti gli immobili della Pellizzer, in forza di un decreto ingiuntivo ottenuto dalla Ric. 2020n.28240 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di €. 140.000,00, era stata iscritta ipoteca giudiziale, in data 27/3/2013,e trascritto un successivo pignoramento, in data 17/10/2013: e tali circostanze, la cui conoscenza da parte dell’appellata non è in discussione, valgono senz’altro a suffragare, sia separatamente che unitariamente, la tesi del Fallimento circa la scientia decoctionis in capo alla convenuta: “un’iscrizione ipotecaria giudiziale, per di più seguita da pignoramento immobiliare, già in sé è forte e inequivoco elemento sintomatico dello stato di insolvenza del debitore”.

1.5. Né, ha proseguito la corte d’appello, può rilevare in senso contrario il rifiuto da parte della società convenuta di addivenire all’accordo transattivo proposto dalla Pellizzer mediante il pagamento parziale di €. 45.000,00, poiché, al contrario, tale rifiuto, lungi da poter fondare il convincimento dell’inscientia decoctionis in capo ad essa, rappresenta un ulteriore indice sintomatico della conoscenza, da parte della stessa, dello stato di insolvenza della debitrice: “la proposta di pagamento a saldo e stralcio da parte del debitore di una somma inferiore a quella dovuta e nell’imminenza di un’azione esecutiva dimostra l’incapacità dello stesso di far fronte all’intera obbligazione, come consacrata nel titolo esecutivo”.

1.6. La corte, in definitiva, a fronte dell’inequivocabile necessità da parte della convenuta di promuovere l’azione esecutiva per recuperare il proprio incontestato credito e della sussistenza di un pignoramento immobiliare che colpiva tutti i beni della propria debitrice, ha ritenutoche il Fallimento avesse dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era consapevole dello stato d’insolvenza in cui versava la società debitrice al momento del pagamento.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso notificato il 30 / 1 0 /20 20 , ha chiesto, per due motiv i , la Ric. 2020n.28240 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 cassazione della sentenza, notificata, come da relazione depositata unitamente al ricorso,in data 6/8/2020.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso notificato in data 7/12/2020.

2.3. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e l’errata applicazione dell’art. 67, comma 2°, l.fall. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c., ha censurato la sentenza impugnatanella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il Fallimento aveva dimostrato in giudizio, a mezzo di indizi gravi, precisi e concordanti, che la società convenuta era a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui versava la debitriceal momento del pagamento dalla stessa ricevuto, procedendo, tuttavia, ad esaminare e valorizzare un unico elemento, e cioè la procedura esecutiva azionata dalla convenuta per il recuperodel credito vantato nei confronti della società debitrice poi fallita, senza, per contro, valutare gli indici sintomatici dell’inscientia decoctionis che l’ accipiens aveva dedotto e documentato.

3.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e l’errata applicazione dell’art. 67, comma 2°, l.fall. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il Fallimento aveva dimostrato in giudizio, a mezzo di indizi gravi, precisi e concordanti, che la società convenuta era a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui versava la debitrice al momento del pagamento dalla stessa ricevuto, senza, tuttavia, rapportare gli indici rilevatori dello stato di decozione della società debitrice Ric. 2020n.28240 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 allo stato soggettivo del creditore, il cui comportamento, e cioè il rifiuto della proposta di “chiusura della posizione” formulata dalla Pellizzer con il pagamento in un’unica soluzione della somma di €. 45.000,00 a fronte di un debito pari a circa 55.000 euro, è stato totalmente trascurato, al pari degli indici sintomatici della inscientia decoctionis dedotti dalla convenuta, come il consistente patrimonio immobiliare e il significativo numero di dipendenti.

4.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.

4.2. La ricorrente, in effetti, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale e processuale, ha lamentato, in sostanza, l’erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che la convenuta creditrice era a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui versava la società debitriceal momento del pagamento impugnato .

4.3. La valutazione delle prove raccolte, però, compresa la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c.(Cass. n. 1234 del 2019; Cass. n. 1216 del 2006) e l’idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, i fatti ignoti da provare (Cass. n. 12002 del 2017), costituisce un ’ attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano Ric. 2020n.28240 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia.

4.4. L’omesso esame di elementi istruttori non dà luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti fattuali rilevanti in causa, come fatti costitutivi del diritto azionato ovvero come fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso, siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass.

SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.).

4.5. La valutazione delle prove, al pari della scelta, tra le varie emergenze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati algiudice di merito, il quale è libero di attingere ilproprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n.42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017).

4.6. Il compito diquesta Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere aduna rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove aquella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici Ric. 2020n.28240 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass.

SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nellamotivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com’è in effettiaccaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole edel plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).

4.7. La corte d’appello, invero, dopo aver valutatole prove indiziarie (come l’ attivazione del pignoramento presso terzia carico della società debitrice e l’iscrizione a suo carico di un’ipoteca giudizialee di un pignoramento immobiliare) raccolte in giudizio ed, altrettanto esplicitamente, escluso quelle (asseritamente contrarie) invocate dalla convenuta (come il rifiuto della proposta transattiva e la sua consistenza immobiliare), ha ritenuto, prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta dalla procedura (e cioè la domanda di revoca del pagamento imputato alla società poi fallita in periodo sospetto in favore dell’accipiens consapevole del suo stato d’insolvenza ) e indicandole ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi (e, precisamente, la scientia decoctionis dell ’ac cipiens al momento delpagamento coattivo ricevuto dal terzo pignorato) in modonient’affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che la convenuta, nel momento in cui ha ricevuto tale pagamento, era senz ’ altro a conoscenza dello stato d ’ insolvenza in cui versava la società debitricepoi assoggettata a fallimento.

4.8. Ed una volta affermato, come la corte d’appello ha ritenuto senza che tale apprezzamento sia stato utilmente Ric. 2020n.28240 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c.) per aver del tutto omesso l’esame di uno o più fatti storici controversi, principali o secondari, risultanti dal testo della sentenza stessa o dagli atti processuali (e doverosamente esposti in ricorso nel rigoroso rispetto degli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c.) ed aventi carattere decisivo (nel senso che, ove esaminati, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ricostruire la vicenda in termini tali da integrare l’ipotesi normativa invocata dalla ricorrente: fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non dà luogo al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie: Cass.

SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.), che la convenuta fosse consapevole, come emerso dagli indizi raccolti in giudizio, dello stato d’insolvenza della debi trice poi assoggettata a fallimento , non si presta, evidentemente, a censure, per violazione di norme di legge, la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè, a fronte del pagamento coattivo ricevuto in periodo sospetto, l’accoglimento della domanda proposta dal Fallimento, in quanto volta, appunto, alla revoca, a norma dell’art. 67, comma 2°, l.fall., del pagamento imputato alla società debitricein periodo sospetto in favore d ella convenuta e dalla stessa ricevutopur essendo consapevole , in ragione de lla stessa azione esecutiva intrapresa ai danni della società debitrice e dell’iscrizione di un’ipoteca giudiziale e di un pignoramento immobiliare a suo carico,dello stato di insolvenza in cui quest’ultimaversava al momento della sua stipulazione.

4.9. Questa Corte, in effetti, in tema di revocatoria fallimentare, ha ripetutamente affermato che: - la conoscenza Ric. 2020n.28240 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, al fine della revocatoria fallimentare, secondo la previsione dell’art. 67, comma 2°, l.fall., dev’essere effettiva e non meramente potenziale (Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 13169 del 2020); - agli effetti della revoca, pertanto, assume rilievo non la semplice conoscibilità oggettiva dello stato di insolvenza dell’imprenditore ma soltanto la concreta situazione psicologica dell’acquirenteal momento del compimento dell’atto impugnato (Cass. n. 27070 del 2022, in motiv.; Cass. n. 25635 del 2017), la quale, tuttavia, può essere desunta anche da semplici indizi (Cass. n. 3081 del 2018), sempre che questi (come i protesti, le procedure esecutive, l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale, etc.),in ragione della loro gravità, precisione e concordanza, siano tali da far presumere l’effettiva scientia decoctionis da parte dell’acquirenteo del creditore che riceve il pagamento (Cass. n. 14978 del 2007; Cass. n. 5265 del 2010; Cass. n. 3299 del 2017; Cass. n. 29257 del 2019; Cass. n. 3854 del 2019; Cass.n. 13169 del 2020), nel senso che quest’ultimo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza, rapportata alle sue qualitàpersonali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (cfr. Cass. n. 27070 del 2022; Cass. n. 3081 del 2018; Cass. n. 18196 del 2012); - la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono, peraltro, un apprezzamento di fatto che, se (come nel caso in esame) adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 3854 del 2019).

4.10. Quanto al resto, non può che ribadirsi come la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura solo Ric. 2020n.28240 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando, come invece pretende la ricorrente, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, lì dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018).

5. Il ricorso dev’essere, pertanto, rigettato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

7. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al Fallimento controricorrente le spese processuali, che liquida in €. 8.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 28240-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentatae difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] p er procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , rappresentat a e difes o dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la SENTENZA n. 1154/2020della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’adunanza in camera di consiglio del 13/3/2024; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe , ha accolto l’appello proposto dal [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza resa dal tribunale di Treviso il 23/11/2017 ed ha, per l’effetto, revocato, a norma dell’art. 67, comma 2°, Ric. 2020n.28240 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 l.fall., il pagamento di €. 57.493,33 eseguito dal Comune di Porcia in data 21/11/2013, quale terzo pignorato, in favore della convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., condannando quest’ultima alla restituzione della predetta somma, oltre interessi, in favore del Fallimento. 1.2. La corte, in particolare, ha ritenuto che il Fallimento, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, aveva fornito in giudizio la prova che la società convenuta, al momento del pagamento,fosse a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava la debitrice poi fallita, deponendo in tal senso: - innanzitutto, le plurime iniziative promosse dalla stessa, come il ricorso per decreto ingiuntivo del 8/7/2013, per ottenere il pagamento della somma ad essa dovuta quale corrispettivo della fornitura eseguita in favore della società poi fallita; -in secondo luogo, l’esecuzione forzata promossa dalla creditrice, con il pignoramento presso terzi, per il recupero coattivo del credito portato dal decreto ingiuntivo, peraltro non opposto. 1.3. Risulta, pertanto, evidente, ha osservato la corte, che l’omesso pagamento da parte della Pellizzer di un debito non più suscettibile di essere messo in discussione, non poteva certo essere inteso dalla [OSCURATO:PERSONA] come mera volontà di non adempiere, trattandosi, piuttosto, di un comportamento univocamente significativo dell’“incapacità della debitrice di far fronte con mezzi normali alla propria obbligazione”, e che, avendo l’appellata potuto ottenere il pagamento solo dopo aver agito esecutivamente, tale circostanza dimostra univocamente la conoscenza in capo alla medesima dello stato di insolvenza della società debitrice. 1.4. D’altra parte, ha aggiunto la corte d’appello, in data anteriore al pagamento oggetto di revoca, su tutti gli immobili della Pellizzer, in forza di un decreto ingiuntivo ottenuto dalla Ric. 2020n.28240 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di €. 140.000,00, era stata iscritta ipoteca giudiziale, in data 27/3/2013,e trascritto un successivo pignoramento, in data 17/10/2013: e tali circostanze, la cui conoscenza da parte dell’appellata non è in discussione, valgono senz’altro a suffragare, sia separatamente che unitariamente, la tesi del Fallimento circa la scientia decoctionis in capo alla convenuta: “un’iscrizione ipotecaria giudiziale, per di più seguita da pignoramento immobiliare, già in sé è forte e inequivoco elemento sintomatico dello stato di insolvenza del debitore”. 1.5. Né, ha proseguito la corte d’appello, può rilevare in senso contrario il rifiuto da parte della società convenuta di addivenire all’accordo transattivo proposto dalla Pellizzer mediante il pagamento parziale di €. 45.000,00, poiché, al contrario, tale rifiuto, lungi da poter fondare il convincimento dell’inscientia decoctionis in capo ad essa, rappresenta un ulteriore indice sintomatico della conoscenza, da parte della stessa, dello stato di insolvenza della debitrice: “la proposta di pagamento a saldo e stralcio da parte del debitore di una somma inferiore a quella dovuta e nell’imminenza di un’azione esecutiva dimostra l’incapacità dello stesso di far fronte all’intera obbligazione, come consacrata nel titolo esecutivo”. 1.6. La corte, in definitiva, a fronte dell’inequivocabile necessità da parte della convenuta di promuovere l’azione esecutiva per recuperare il proprio incontestato credito e della sussistenza di un pignoramento immobiliare che colpiva tutti i beni della propria debitrice, ha ritenutoche il Fallimento avesse dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era consapevole dello stato d’insolvenza in cui versava la società debitrice al momento del pagamento. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso notificato il 30 / 1 0 /20 20 , ha chiesto, per due motiv i , la Ric. 2020n.28240 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 cassazione della sentenza, notificata, come da relazione depositata unitamente al ricorso,in data 6/8/2020. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso notificato in data 7/12/2020. 2.3. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e l’errata applicazione dell’art. 67, comma 2°, l.fall. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c., ha censurato la sentenza impugnatanella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il Fallimento aveva dimostrato in giudizio, a mezzo di indizi gravi, precisi e concordanti, che la società convenuta era a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui versava la debitriceal momento del pagamento dalla stessa ricevuto, procedendo, tuttavia, ad esaminare e valorizzare un unico elemento, e cioè la procedura esecutiva azionata dalla convenuta per il recuperodel credito vantato nei confronti della società debitrice poi fallita, senza, per contro, valutare gli indici sintomatici dell’inscientia decoctionis che l’ accipiens aveva dedotto e documentato. 3.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e l’errata applicazione dell’art. 67, comma 2°, l.fall. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il Fallimento aveva dimostrato in giudizio, a mezzo di indizi gravi, precisi e concordanti, che la società convenuta era a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui versava la debitrice al momento del pagamento dalla stessa ricevuto, senza, tuttavia, rapportare gli indici rilevatori dello stato di decozione della società debitrice Ric. 2020n.28240 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 allo stato soggettivo del creditore, il cui comportamento, e cioè il rifiuto della proposta di “chiusura della posizione” formulata dalla Pellizzer con il pagamento in un’unica soluzione della somma di €. 45.000,00 a fronte di un debito pari a circa 55.000 euro, è stato totalmente trascurato, al pari degli indici sintomatici della inscientia decoctionis dedotti dalla convenuta, come il consistente patrimonio immobiliare e il significativo numero di dipendenti. 4.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati. 4.2. La ricorrente, in effetti, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale e processuale, ha lamentato, in sostanza, l’erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che la convenuta creditrice era a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui versava la società debitriceal momento del pagamento impugnato . 4.3. La valutazione delle prove raccolte, però, compresa la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c.(Cass. n. 1234 del 2019; Cass. n. 1216 del 2006) e l’idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, i fatti ignoti da provare (Cass. n. 12002 del 2017), costituisce un ’ attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano Ric. 2020n.28240 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia. 4.4. L’omesso esame di elementi istruttori non dà luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti fattuali rilevanti in causa, come fatti costitutivi del diritto azionato ovvero come fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso, siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). 4.5. La valutazione delle prove, al pari della scelta, tra le varie emergenze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati algiudice di merito, il quale è libero di attingere ilproprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n.42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017). 4.6. Il compito diquesta Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere aduna rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove aquella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici Ric. 2020n.28240 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nellamotivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com’è in effettiaccaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole edel plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). 4.7. La corte d’appello, invero, dopo aver valutatole prove indiziarie (come l’ attivazione del pignoramento presso terzia carico della società debitrice e l’iscrizione a suo carico di un’ipoteca giudizialee di un pignoramento immobiliare) raccolte in giudizio ed, altrettanto esplicitamente, escluso quelle (asseritamente contrarie) invocate dalla convenuta (come il rifiuto della proposta transattiva e la sua consistenza immobiliare), ha ritenuto, prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta dalla procedura (e cioè la domanda di revoca del pagamento imputato alla società poi fallita in periodo sospetto in favore dell’accipiens consapevole del suo stato d’insolvenza ) e indicandole ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi (e, precisamente, la scientia decoctionis dell ’ac cipiens al momento delpagamento coattivo ricevuto dal terzo pignorato) in modonient’affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che la convenuta, nel momento in cui ha ricevuto tale pagamento, era senz ’ altro a conoscenza dello stato d ’ insolvenza in cui versava la società debitricepoi assoggettata a fallimento. 4.8. Ed una volta affermato, come la corte d’appello ha ritenuto senza che tale apprezzamento sia stato utilmente Ric. 2020n.28240 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c.) per aver del tutto omesso l’esame di uno o più fatti storici controversi, principali o secondari, risultanti dal testo della sentenza stessa o dagli atti processuali (e doverosamente esposti in ricorso nel rigoroso rispetto degli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c.) ed aventi carattere decisivo (nel senso che, ove esaminati, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ricostruire la vicenda in termini tali da integrare l’ipotesi normativa invocata dalla ricorrente: fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non dà luogo al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie: Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.), che la convenuta fosse consapevole, come emerso dagli indizi raccolti in giudizio, dello stato d’insolvenza della debi trice poi assoggettata a fallimento , non si presta, evidentemente, a censure, per violazione di norme di legge, la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè, a fronte del pagamento coattivo ricevuto in periodo sospetto, l’accoglimento della domanda proposta dal Fallimento, in quanto volta, appunto, alla revoca, a norma dell’art. 67, comma 2°, l.fall., del pagamento imputato alla società debitricein periodo sospetto in favore d ella convenuta e dalla stessa ricevutopur essendo consapevole , in ragione de lla stessa azione esecutiva intrapresa ai danni della società debitrice e dell’iscrizione di un’ipoteca giudiziale e di un pignoramento immobiliare a suo carico,dello stato di insolvenza in cui quest’ultimaversava al momento della sua stipulazione. 4.9. Questa Corte, in effetti, in tema di revocatoria fallimentare, ha ripetutamente affermato che: - la conoscenza Ric. 2020n.28240 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, al fine della revocatoria fallimentare, secondo la previsione dell’art. 67, comma 2°, l.fall., dev’essere effettiva e non meramente potenziale (Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 13169 del 2020); - agli effetti della revoca, pertanto, assume rilievo non la semplice conoscibilità oggettiva dello stato di insolvenza dell’imprenditore ma soltanto la concreta situazione psicologica dell’acquirenteal momento del compimento dell’atto impugnato (Cass. n. 27070 del 2022, in motiv.; Cass. n. 25635 del 2017), la quale, tuttavia, può essere desunta anche da semplici indizi (Cass. n. 3081 del 2018), sempre che questi (come i protesti, le procedure esecutive, l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale, etc.),in ragione della loro gravità, precisione e concordanza, siano tali da far presumere l’effettiva scientia decoctionis da parte dell’acquirenteo del creditore che riceve il pagamento (Cass. n. 14978 del 2007; Cass. n. 5265 del 2010; Cass. n. 3299 del 2017; Cass. n. 29257 del 2019; Cass. n. 3854 del 2019; Cass.n. 13169 del 2020), nel senso che quest’ultimo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza, rapportata alle sue qualitàpersonali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (cfr. Cass. n. 27070 del 2022; Cass. n. 3081 del 2018; Cass. n. 18196 del 2012); - la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono, peraltro, un apprezzamento di fatto che, se (come nel caso in esame) adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 3854 del 2019). 4.10. Quanto al resto, non può che ribadirsi come la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura solo Ric. 2020n.28240 - Sez. 1 - CC del 1 3 marzo 20 2 4 nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando, come invece pretende la ricorrente, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, lì dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018). 5. Il ricorso dev’essere, pertanto, rigettato. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 7. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al Fallimento controricorrente le spese processuali, che liquida in €. 8.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
Sentenza Cassazione n. 10756/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris