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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 1992

Cassazione n. 03261/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/01/1992 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr. Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della ricettazione di particolare tenuità, è manifestamente infondato; che, invero, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (cfr. Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Borriello, Rv. 270301), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 7);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/01/1992 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della ricettazione di particolare tenuità, è manifestamente infondato; che, invero, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (cfr. Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Borriello, Rv. 270301), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 7);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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