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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 99/1965

ECLI:IT:COST:1965:99
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - [OSCURATO:PERSONA] di Riva del Garda, con ordinanza del 9 febbraio 1965, ha proposto a questa Corte questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del Codice di procedura penale, in relazione all'art. 158 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, contenente il Testo unico della legge comunale e provinciale.

La norma denunciata stabilisce la procedura necessaria per richiedere l'autorizzazione a procedere nei vari casi in cui essa è necessaria, e l'art. 158 del R. D. 4 febbraio 1915, n. 148, estende al sindaco la garanzia amministrativa prevista per il prefetto.

Secondo il Pretore entrambi gli articoli contrastano con l'art. 28 della Costituzione, in quanto si tradurrebbero in una violazione del principio della diretta responsabilità dei funzionari dipendenti dello Stato e degli enti pubblici; contrastano altresì manifestamente con il primo comma dell'art. 3 della Costituzione.

2. - L'ordinanza del Pretore, emessa in pubblica udienza, è stata notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 12 febbraio 1965; il 10 febbraio 1965 è stata comunicata al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, e pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, n. 85 del 3 aprile 1965.

Nel giudizio innanzi alla Corte nessuno si è costituito. :

1. - L'art. 158 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, contenente il testo unico della legge comunale e provinciale, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza di questa Corte del 4 febbraio 1965, n. 4, e quindi ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica (art. 30, comma terzo, legge 11 marzo 1953, n. 87).

La questione proposta deve pertanto dichiararsi manifestamente infondata.

2. - È stata anche prospettata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 del Codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 28 della Costituzione.

La norma denunciata, però, traccia le linee del procedimento da seguire in ogni caso in cui è richiesta un' autorizzazione a procedere, e pertanto riguarda anche ipotesi previste dalla Carta costituzionale.

Si tratta di norme necessarie ai fini di tali ipotesi, e sotto questo profilo è del tutto infondato l'assunto della sua illegittimità.

D'altro canto essa non contrasta con l'art. 3 della Costituzione, perché regola in modo uniforme tutte le suddette ipotesi di autorizzazione a procedere.

Né può parlarsi di contrasto con l'art. 28, poiché questo si riferisce agli atti compiuti in violazione della legge dai dipendenti dello Stato e, non contenendo alcuna disposizione cui possa fare riferimento l'art. 15 del Codice di procedura penale, deve ritenersi invocato soltanto agli effetti della questione concernente l'art. 158 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148; quindi agli effetti di una questione che, per essere stata dichiarata illegittima la norma cui si richiamava, è divenuta manifestamente infondata.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 158 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, contenente il testo unico della legge comunale e provinciale, proposta dal Pretore di Riva del Garda con ordinanza del 9 febbraio 1965; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del Codice di procedura penale proposta dallo stesso Pretore con la medesima ordinanza, in riferimento agli artt. 3 e 28 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1965. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - [OSCURATO:PERSONA] di Riva del Garda, con ordinanza del 9 febbraio 1965, ha proposto a questa Corte questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del Codice di procedura penale, in relazione all'art. 158 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, contenente il Testo unico della legge comunale e provinciale. La norma denunciata stabilisce la procedura necessaria per richiedere l'autorizzazione a procedere nei vari casi in cui essa è necessaria, e l'art. 158 del R. D. 4 febbraio 1915, n. 148, estende al sindaco la garanzia amministrativa prevista per il prefetto. Secondo il Pretore entrambi gli articoli contrastano con l'art. 28 della Costituzione, in quanto si tradurrebbero in una violazione del principio della diretta responsabilità dei funzionari dipendenti dello Stato e degli enti pubblici; contrastano altresì manifestamente con il primo comma dell'art. 3 della Costituzione. 2. - L'ordinanza del Pretore, emessa in pubblica udienza, è stata notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 12 febbraio 1965; il 10 febbraio 1965 è stata comunicata al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, e pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, n. 85 del 3 aprile 1965. Nel giudizio innanzi alla Corte nessuno si è costituito. : 1. - L'art. 158 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, contenente il testo unico della legge comunale e provinciale, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza di questa Corte del 4 febbraio 1965, n. 4, e quindi ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica (art. 30, comma terzo, legge 11 marzo 1953, n. 87). La questione proposta deve pertanto dichiararsi manifestamente infondata. 2. - È stata anche prospettata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 del Codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 28 della Costituzione. La norma denunciata, però, traccia le linee del procedimento da seguire in ogni caso in cui è richiesta un' autorizzazione a procedere, e pertanto riguarda anche ipotesi previste dalla Carta costituzionale. Si tratta di norme necessarie ai fini di tali ipotesi, e sotto questo profilo è del tutto infondato l'assunto della sua illegittimità. D'altro canto essa non contrasta con l'art. 3 della Costituzione, perché regola in modo uniforme tutte le suddette ipotesi di autorizzazione a procedere. Né può parlarsi di contrasto con l'art. 28, poiché questo si riferisce agli atti compiuti in violazione della legge dai dipendenti dello Stato e, non contenendo alcuna disposizione cui possa fare riferimento l'art. 15 del Codice di procedura penale, deve ritenersi invocato soltanto agli effetti della questione concernente l'art. 158 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148; quindi agli effetti di una questione che, per essere stata dichiarata illegittima la norma cui si richiamava, è divenuta manifestamente infondata. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 158 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, contenente il testo unico della legge comunale e provinciale, proposta dal Pretore di Riva del Garda con ordinanza del 9 febbraio 1965; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del Codice di procedura penale proposta dallo stesso Pretore con la medesima ordinanza, in riferimento agli artt. 3 e 28 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1965. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
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