Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 99/1965
ECLI:IT:COST:1965:99
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - [OSCURATO:PERSONA] di Riva del Garda, con ordinanza del 9 febbraio
1965, ha proposto a questa Corte questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15 del Codice di procedura penale, in
relazione all'art. 158 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, contenente il
Testo unico della legge comunale e provinciale.
La norma denunciata stabilisce la procedura necessaria per
richiedere l'autorizzazione a procedere nei vari casi in cui essa è
necessaria, e l'art. 158 del R. D. 4 febbraio 1915, n. 148, estende al
sindaco la garanzia amministrativa prevista per il prefetto.
Secondo il Pretore entrambi gli articoli contrastano con l'art. 28
della Costituzione, in quanto si tradurrebbero in una violazione del
principio della diretta responsabilità dei funzionari dipendenti dello
Stato e degli enti pubblici; contrastano altresì manifestamente con il
primo comma dell'art. 3 della Costituzione.
2. - L'ordinanza del Pretore, emessa in pubblica udienza, è stata
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 12 febbraio
1965; il 10 febbraio 1965 è stata comunicata al Presidente della
Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, e
pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, n. 85 del 3
aprile 1965.
Nel giudizio innanzi alla Corte nessuno si è costituito.
:
1. - L'art. 158 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, contenente il
testo unico della legge comunale e provinciale, è stato dichiarato
costituzionalmente illegittimo con sentenza di questa Corte del 4
febbraio 1965, n. 4, e quindi ha cessato di avere efficacia (art. 136
della Costituzione) e non può avere applicazione dal giorno successivo
alla sua pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica (art.
30, comma terzo, legge 11 marzo 1953, n. 87). La questione proposta
deve pertanto dichiararsi manifestamente infondata.
2. - È stata anche prospettata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 15 del Codice di procedura penale, in riferimento agli artt.
3 e 28 della Costituzione. La norma denunciata, però, traccia le linee
del procedimento da seguire in ogni caso in cui è richiesta un'
autorizzazione a procedere, e pertanto riguarda anche ipotesi previste
dalla Carta costituzionale. Si tratta di norme necessarie ai fini di
tali ipotesi, e sotto questo profilo è del tutto infondato l'assunto
della sua illegittimità.
D'altro canto essa non contrasta con l'art. 3 della Costituzione,
perché regola in modo uniforme tutte le suddette ipotesi di
autorizzazione a procedere. Né può parlarsi di contrasto con l'art.
28, poiché questo si riferisce agli atti compiuti in violazione della
legge dai dipendenti dello Stato e, non contenendo alcuna disposizione
cui possa fare riferimento l'art. 15 del Codice di procedura penale,
deve ritenersi invocato soltanto agli effetti della questione
concernente l'art. 158 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148; quindi agli
effetti di una questione che, per essere stata dichiarata illegittima
la norma cui si richiamava, è divenuta manifestamente infondata.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 158 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148,
contenente il testo unico della legge comunale e provinciale, proposta
dal Pretore di Riva del Garda con ordinanza del 9 febbraio 1965;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 15 del Codice di procedura penale proposta dallo stesso
Pretore con la medesima ordinanza, in riferimento agli artt. 3 e 28
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1965.
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