CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13013/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da (, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 15 maggio 1975; avverso la sentenza del 15 febbraio 2022, della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi cori rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio e dichiararsi l'inammissi- bilità del ricorso nel resto; letta la memoria del 18 febbraio 2023, depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'inte- resse del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di amministratore e liquidatore della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." (dichiarata fallita il 15 gennaio 2013), è stato tratto a giudizio per rispondere dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A), bancarotta preferenziale (capo B) e bancarotta semplice (capo C). All'esito del giudizio di primo grado, celebrato con le forme del rito abbrevia- to, l'imputato è stato assolto dal reato contestato al capo B), perché il fatto non costituisce reato e condannato alla pena di anni uno, mesi quattro e giorni dieci di reclusione, per i residui reati contestati. La Corte d'appello, investita dell'impugnazione proposta dal solo imputato, dichiarata la prescrizione per il reato di bancarotta semplice, confermava la pro- nuncia di condanna per il solo reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e ri- determinava la pena principale e quella accessoria in anni due e mesi quattro di reclusione. Avverso questa sentenza propone ricorso il Ravai, articolando quattro motivi di censura. Con il primo, formulato sotto il profilo dell'inosservanza dm norma processua- le, si deduce la violazione dell'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen., nella parte in cui la corte d'appello, nel rideterminare la pena da irrogare (all'esito della de- claratoria di estinzione della bancarotta semplice) avrebbe inflitto una pena maggiore di quella di primo grado. Con il secondo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, si lamenta, invece, la mancata riqualificazione della condotta con- testata nel diverso reato di bancarotta preferenziale. Sostiene la difesa che ciò che, secondo la prospettazione accusatoria, è stato ritenuto essere rimborso di finanziamenti infruttiferi, nonostante la formale appostazione contabile (in sé ininfluente), troverebbe titolo nei crediti lavorativi maturati dal Ravai per l'attività prestata in favore della società fallita. Crediti da ritenersi esigibili (anche in as- senza di una specifica delibera autorizzativa da parte dell'assemblea) e congrui alla luce della determinazione stabilita (in misura gran lunga maggiore) dal con- siglio di amministrazione in favore degli amministratori della società. D'altronde, sotto tale profilo, i difensori non si sarebbero limitati ad osservare l'esistenza in atti della prova di tale requisito, ma avrebbero anche inteso integrare la docu- mentazione allegata con una specifica richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con la quale si sollecitava, appunto, l'acquisizione dei relativi verbali dell'assemblea. Richiesta immotivatamente respinta dalla corte territoria- le. Il terzo e il quarto, in ultimo, attengono al trattamento sanzionatorio e cen- surano l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 219 I. fall. e la determinazione delle pene accessorie, quantificate nella stessa misura della pena principale e, quindi, alla luce di quanto evidenziato con il pri- mo motivo, in violazione del citato art. 597 del codice di rito.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo, il terzo e il quarto motivo sono fondati, nei limiti di cui in moti- vazione. La corte territoriale, a seguito dell'impugnazione proposta dal solo impu- tato, ha determinato la pena principale in anni due e mesi quattro di reclusione, in misura, quindi, superiore rispetto alla precedente determinazione indicata in primo grado (anni uno, mesi quattro e giorni dieci di reclusione). E ciò, quindi, in evidente violazione dell'art. 597, commi 3 e 4 del codice di rito. Sotto tale profilo, quindi, la sentenza deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sul punto. E La determinazione per relationem della pena accessoria impone il parallelo annul- lamento anche con riferimento ad essa. Analoghe considerazioni in relazione al riconoscimento dell'attenuante. L'en- tità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va, infatti, commisurata non solo al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti al- l'esecuzione concorsuale, ma anche al conseguente pregiudizio causato ai credi- tori, complessivamente considerato. Cosicché, se, per la particolare condizione patrimoniale della fallita, da un fatto di bancarotta patrimoniale di rilevante gra- vità non è derivato un danno - anch'esso - di rilevante gravità, la fattispecie cir- costanziale non può dirsi integrata (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Rv. 271274). Ebbene, in concreto, alla luce del (limitato) valore dei beni sottratti, in mancanza di tale verifica (che, implicando accertamenti in fatto, è riservata al giudice di merito e, quindi, preclusa a questa Corte), anche in parte qua, la sen- tenza deve essere annullata con rinvio. 2. Il secondo motivo è, invece, inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] è contestato il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per- ché, in ipotesi d'accusa, avrebbe prelevato, tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2012 (e, quindi, in prossimità della dichiarazione di fallimento, intervenuta il 15 gen- naio 2013) la complessiva somma di euro 12.892,30 a titolo di rimborso finan- ziamento soci. Il ricorrente, per come si è detto, invoca la riqualificazione della condotta in termini di bancarotta preferenziale, deducendo che le somme prelevate, nono- stante la formale appostazione contabile, troverebbero titolo nei crediti lavorativi maturati dal Ravai per l'attività prestata in favore della società fallita. La deduzione è inammissibile. Il fatto storico non è contestato. Ebbene, la corte territoriale ha ritenuto che il titolo del prelevamento fosse quello "dichiara- to" contabilmente dalla stessa società (quindi dallo stesso ricorrente), ossia "rimborso finanziamenti infruttiferi soci" e, quindi, alla luce del momento storico nel quale questi prelevamenti sono stati effettuati (nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento), ne ha ritenuto la natura distrattiva (atteso che, in quello specifico contesto temporale, "la restituzione assume un significato diver- so e più grave rispetto alla mera volontà di privilegiare un creditore in posizione paritaria rispetto a tutti gli altri": Sez. 5, n. 50495 del 14/06/2018, Rv. 274602; Sez. 5, n. 34505 del 06/06/2014, Rv. 264277; Sez. 5, n. 41143 del 20/05/2014, Rv. 261250). A fronte di ciò, le censure sollevate si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione del dato probatorio, riservata al giudice di merito e sindaca- bile, in questa sede, solo sotto l'esterno profilo della motivazione offerta (in con- creto logica e coerente), rispetto alla quale il ricorrente non ha dedotto alcun profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà (intrinseca o estrinseca). Da ciò l'inammissibilità della censura. Le superiori considerazioni danno conto anche dell'assoluta irrilevanza del- l'integrazione probatoria richiesta in appello (e correttamente negata dalla corte territoriale). 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, seppur li- mitatamente al trattamento sanzionatorio (quanto alla determinazione della pena principale e di quella accessoria e alla sussistenza dell'al:tenuante), con rin- vio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto. Per il resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Firen- ze per nuovo giudizio sul punto. Dichiara ina