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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 2022

Cassazione n. 15916/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 26387/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (SEI) S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 56, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all'avv.to [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4933/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI.

Rilevato che, con sentenza resa in data 11/7/2018, la Corte d'appello di Roma, confermata la pronuncia non definitiva emessa nel corso del giudizio, ha definitivamente rigettato la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (SEI) s.r.l. per la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'illecita interruzione, da parte della società telefonica, per un periodo di circa tre mesi, del servizio AUDIOTEL fornito alla SEI per l'informazione e la pubblicizzazione di appalti pubblici, contestualmente disponendo la compensazione inte- grale delle spese di lite; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva rilevato la mancata dimostrazione, da parte della SEI, del ricorso di effettive concrete conseguenze dannose riconducibili all'illecita inter- ruzione del servizio in esame da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., tanto essendo emerso ad esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio; avverso la sentenza d'appello, la [OSCURATO:PERSONA] (SEI) s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di sette motivi d'impugnazione; [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria; considerato che, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza im- pugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. (in rela- zione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erronea- mente disatteso la domanda risarcitoria avanzata nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in contrasto con la decisione non definitiva pas- sata in giudicato nel corso del giudizio, con la quale la stessa corte d'appello aveva inequivocabilmente rilevato la sussistenza di concrete Adunanza del 4 aprile 2022 - R.G. n. 26387/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conseguenze dannose subite dalla SEI a seguito dell'illecita interru- zione del servizio fornito dalla società telefonica; con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una mo- tivazione illogica e contraddittoria (anche in relazione alla sentenza non definitiva emessa dalla stessa corte nel corso del giudizio) a sostegno del rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti della Tele- com Italia [OSCURATO:SOCIETA].; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2697 e 2729 c.c., nonché per omessa valutazione di gravi, precise e concordanti circo- stanze probatorie (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente proceduto alla determinazione delle conseguenze economiche dell'illecita interruzione del servizio telefo- nico da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un'erronea e contrad- dittoria interpretazione degli elementi di prova complessivamente ac- quisiti al giudizio, pervenendo illegittimamente alla considerazione, quale forma di compensatio lucri cum damno, non già del solo costo del servizio telefonico non sostenuto per il periodo relativo all'illecita interruzione dello stesso, ma del(l'inesistente) risparmio dei costi com- plessivi di esercizio della società attrice (rimasti viceversa costanti nel corso del periodo indagato), ed attestando in modo illogico la sostan- ziale irrilevanza economica della perdita della clientela determinata dall'interruzione del servizio telefonico; con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2729 e 2709 c.c., nonché degli artt. 116 e 115 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto non raggiunta la prova della realizzabilità del fatturato che sarebbe stato verosimilmente conseguito dalla società at- Adunanza del 4 aprile 2022 - R.G. n. 26387/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri trice in assenza dell'inadempimento di controparte, muovendo da un'il- legittima utilizzazione della nozione di 'fatto notorio' a fini probatori, e scindendo contraddittoriamente il contenuto delle note integrative dei bilanci della SEI, anche in contrasto con il giudicato su tale punto for- matosi a seguito della sentenza non definitiva pronunciata nel corso del giudizio; con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2907 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale ritenuto non adeguatamente raggiunta la prova della perdita di clientela a causa dell'inadempimento della Tele- com s.p.a., omettendo di ricorrere all'efficacia del fatto notorio e scin- dendo indebitamente il contenuto delle note integrative dei bilanci della SEI in violazione del giudicato interno formatosi sul punto; con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2697 c.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di valorizzare gli elementi istruttori acquisiti al giudizio nel loro complesso piena- mente idonei a fornire la prova della certezza del danno subito dalla società attrice ai fini della relativa liquidazione in via equitativa; con il settimo motivo, la società attrice censura la sentenza impu- gnata per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 669- octies c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente proceduto alla compensazione delle spese riferite alla fase cautelare del giudizio, attesa l'integrale soccombenza della [OSCURATO:SOCIETA]. ad esito di tale pro- cedimento; il primo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza delle restanti censure; osserva il Collegio come la sentenza non definitiva emessa dal giu- dice a quo abbia espressamente accertato, sulla base degli elementi Adunanza del 4 aprile 2022 - R.G. n. 26387/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Ufo istruttori complessivamente acquisiti nel corso del giudizio, non già l'esistenza di eventi 'potenzialmente' dannosi a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. in conseguenza del rilevato inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]., bensì direttamente l'esistenza di danni a carico della società attrice, specificamente consistiti nel drastico calo di fatturato causalmente con- nesso alla riduzione delle chiamate provocata dalla condotta della so- cietà telefonica; ciò posto, l'avvenuto accertamento, da parte del giudice di merito (con la sentenza non definitiva emessa nel corso del giudizio), dell'ina- dempimento contrattuale della [OSCURATO:SOCIETA]. e del conseguente danno certo subito dalla controparte, vale a imporre l'applicazione, al caso di specie, del consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale la sentenza non definitiva che accerti l'esi- stenza di un inadempimento contrattuale e del conseguente danno pre- clude allo stesso giudice la possibilità, al momento della relativa liqui- dazione nella sentenza definitiva, di negare la sussistenza di tale danno per mancanza di prove, sicché, a fronte dell'impossibilità o della parti- colare difficoltà di determinarne l'ammontare, il giudice, anche d'uffi- cio, deve fare ricorso al potere discrezionale di liquidazione equitativa, nell'esercizio del quale deve dare rilievo al materiale istruttorio in atti, sulla cui base già è stato accertato l'inadempimento e ritenuta provata l'esistenza del danno ad esso conseguente (Sez. 3, Ordinanza n. 17950 del 23/06/2021, Rv. 661742 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 21258 del 05/10/2020, Rv. 659315 - 01); tale conseguenza, in particolare, riposa sul presupposto in forza del quale il giudice resta vincolato dalla sentenza non definitiva (anche se non passata in giudicato), sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza po- ter più risolvere le stesse questioni in senso diverso e, ove lo faccia, il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio tale violazione (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6689 del 03/05/2012, Rv. 622520 - 01);Adunanza del 4 aprile 2022 - R.G. n. 26387/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, rilevata la fonda- teiza dei prtmo motivo (assurbitì tutti restnnri), elev'eue . di£Posta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvìo Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di le- gittimità; P.Q.M.

Accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sen- tenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d'ap- pello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di prov- vedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 4/4/2022. [OSCURATO:PERSONA] ilo S /[OSCURATO:PERSONA] fio C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 26387/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (SEI) S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 56, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all'avv.to [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4933/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. Rilevato che, con sentenza resa in data 11/7/2018, la Corte d'appello di Roma, confermata la pronuncia non definitiva emessa nel corso del giudizio, ha definitivamente rigettato la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (SEI) s.r.l. per la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'illecita interruzione, da parte della società telefonica, per un periodo di circa tre mesi, del servizio AUDIOTEL fornito alla SEI per l'informazione e la pubblicizzazione di appalti pubblici, contestualmente disponendo la compensazione inte- grale delle spese di lite; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva rilevato la mancata dimostrazione, da parte della SEI, del ricorso di effettive concrete conseguenze dannose riconducibili all'illecita inter- ruzione del servizio in esame da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., tanto essendo emerso ad esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio; avverso la sentenza d'appello, la [OSCURATO:PERSONA] (SEI) s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di sette motivi d'impugnazione; [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria; considerato che, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza im- pugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. (in rela- zione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erronea- mente disatteso la domanda risarcitoria avanzata nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in contrasto con la decisione non definitiva pas- sata in giudicato nel corso del giudizio, con la quale la stessa corte d'appello aveva inequivocabilmente rilevato la sussistenza di concrete Adunanza del 4 aprile 2022 - R.G. n. 26387/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conseguenze dannose subite dalla SEI a seguito dell'illecita interru- zione del servizio fornito dalla società telefonica; con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una mo- tivazione illogica e contraddittoria (anche in relazione alla sentenza non definitiva emessa dalla stessa corte nel corso del giudizio) a sostegno del rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti della Tele- com Italia [OSCURATO:SOCIETA].; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2697 e 2729 c.c., nonché per omessa valutazione di gravi, precise e concordanti circo- stanze probatorie (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente proceduto alla determinazione delle conseguenze economiche dell'illecita interruzione del servizio telefo- nico da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un'erronea e contrad- dittoria interpretazione degli elementi di prova complessivamente ac- quisiti al giudizio, pervenendo illegittimamente alla considerazione, quale forma di compensatio lucri cum damno, non già del solo costo del servizio telefonico non sostenuto per il periodo relativo all'illecita interruzione dello stesso, ma del(l'inesistente) risparmio dei costi com- plessivi di esercizio della società attrice (rimasti viceversa costanti nel corso del periodo indagato), ed attestando in modo illogico la sostan- ziale irrilevanza economica della perdita della clientela determinata dall'interruzione del servizio telefonico; con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2729 e 2709 c.c., nonché degli artt. 116 e 115 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto non raggiunta la prova della realizzabilità del fatturato che sarebbe stato verosimilmente conseguito dalla società at- Adunanza del 4 aprile 2022 - R.G. n. 26387/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri trice in assenza dell'inadempimento di controparte, muovendo da un'il- legittima utilizzazione della nozione di 'fatto notorio' a fini probatori, e scindendo contraddittoriamente il contenuto delle note integrative dei bilanci della SEI, anche in contrasto con il giudicato su tale punto for- matosi a seguito della sentenza non definitiva pronunciata nel corso del giudizio; con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2907 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale ritenuto non adeguatamente raggiunta la prova della perdita di clientela a causa dell'inadempimento della Tele- com s.p.a., omettendo di ricorrere all'efficacia del fatto notorio e scin- dendo indebitamente il contenuto delle note integrative dei bilanci della SEI in violazione del giudicato interno formatosi sul punto; con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2697 c.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di valorizzare gli elementi istruttori acquisiti al giudizio nel loro complesso piena- mente idonei a fornire la prova della certezza del danno subito dalla società attrice ai fini della relativa liquidazione in via equitativa; con il settimo motivo, la società attrice censura la sentenza impu- gnata per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 669- octies c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente proceduto alla compensazione delle spese riferite alla fase cautelare del giudizio, attesa l'integrale soccombenza della [OSCURATO:SOCIETA]. ad esito di tale pro- cedimento; il primo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza delle restanti censure; osserva il Collegio come la sentenza non definitiva emessa dal giu- dice a quo abbia espressamente accertato, sulla base degli elementi Adunanza del 4 aprile 2022 - R.G. n. 26387/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Ufo istruttori complessivamente acquisiti nel corso del giudizio, non già l'esistenza di eventi 'potenzialmente' dannosi a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. in conseguenza del rilevato inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]., bensì direttamente l'esistenza di danni a carico della società attrice, specificamente consistiti nel drastico calo di fatturato causalmente con- nesso alla riduzione delle chiamate provocata dalla condotta della so- cietà telefonica; ciò posto, l'avvenuto accertamento, da parte del giudice di merito (con la sentenza non definitiva emessa nel corso del giudizio), dell'ina- dempimento contrattuale della [OSCURATO:SOCIETA]. e del conseguente danno certo subito dalla controparte, vale a imporre l'applicazione, al caso di specie, del consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale la sentenza non definitiva che accerti l'esi- stenza di un inadempimento contrattuale e del conseguente danno pre- clude allo stesso giudice la possibilità, al momento della relativa liqui- dazione nella sentenza definitiva, di negare la sussistenza di tale danno per mancanza di prove, sicché, a fronte dell'impossibilità o della parti- colare difficoltà di determinarne l'ammontare, il giudice, anche d'uffi- cio, deve fare ricorso al potere discrezionale di liquidazione equitativa, nell'esercizio del quale deve dare rilievo al materiale istruttorio in atti, sulla cui base già è stato accertato l'inadempimento e ritenuta provata l'esistenza del danno ad esso conseguente (Sez. 3, Ordinanza n. 17950 del 23/06/2021, Rv. 661742 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 21258 del 05/10/2020, Rv. 659315 - 01); tale conseguenza, in particolare, riposa sul presupposto in forza del quale il giudice resta vincolato dalla sentenza non definitiva (anche se non passata in giudicato), sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza po- ter più risolvere le stesse questioni in senso diverso e, ove lo faccia, il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio tale violazione (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6689 del 03/05/2012, Rv. 622520 - 01);Adunanza del 4 aprile 2022 - R.G. n. 26387/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, rilevata la fonda- teiza dei prtmo motivo (assurbitì tutti restnnri), elev'eue . di£Posta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvìo Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di le- gittimità; P.Q.M. Accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sen- tenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d'ap- pello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di prov- vedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 4/4/2022. [OSCURATO:PERSONA] ilo S /[OSCURATO:PERSONA] fio C
Sentenza Cassazione n. 15916/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris