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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06484/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge per avere il processo seguito il rito della citazione diretta in giudizio, in violazione dei limiti edittali entro i quali ciò è consentito ex art. 550 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto il richiamo all'art. 476 è effettuato esclusivamente quad poenam al fine di individuare il trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 482, di cui il ricorrente è imputato.

Il delitto di falsità materiale commessa da privato in atto pubblico è punito con la reclusione pari, nel massimo, ad anni quattro di reclusione, ed è dunque compatibile con la citazione diretta in giudizio; Considerando che gli altri motivi di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, il travisamento del materiale probatorio a carico dell'imputato, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono tutti generici per indeterminatezza poiché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge per avere il processo seguito il rito della citazione diretta in giudizio, in violazione dei limiti edittali entro i quali ciò è consentito ex art. 550 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto il richiamo all'art. 476 è effettuato esclusivamente quad poenam al fine di individuare il trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 482, di cui il ricorrente è imputato. Il delitto di falsità materiale commessa da privato in atto pubblico è punito con la reclusione pari, nel massimo, ad anni quattro di reclusione, ed è dunque compatibile con la citazione diretta in giudizio; Considerando che gli altri motivi di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, il travisamento del materiale probatorio a carico dell'imputato, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono tutti generici per indeterminatezza poiché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14
Sentenza Cassazione n. 06484/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris