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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 26 aprile 2021

Cassazione n. 17246/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30748/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata “ex lege” in [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE-TORINO n.299/2021 depositata il 26/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 30748/2021 Numero sezionale 1829/2025 Numero di raccolta generale 17246/2025 Data pubblicazione 26/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali.

Nondimeno, nulla è a statuirsi al riguardo, stante il mancato esercizio di attività processuale da parte dell’Agenzia.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 22/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30748/2021 Numero sezionale 1829/2025 Numero di raccolta generale 17246/2025 Data pubblicazione 26/06/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30748/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata “ex lege” in [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE-TORINO n.299/2021 depositata il 26/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 30748/2021 Numero sezionale 1829/2025 Numero di raccolta generale 17246/2025 Data pubblicazione 26/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali. Nondimeno, nulla è a statuirsi al riguardo, stante il mancato esercizio di attività processuale da parte dell’Agenzia. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 22/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30748/2021 Numero sezionale 1829/2025 Numero di raccolta generale 17246/2025 Data pubblicazione 26/06/2025
Decreto Cassazione n. 17246/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris