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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12315/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di l'Aquila, in parziale riforma limitatamente alla dosimetria della pena, ha confermato la sua condanna per i reati di cui agli artt. 624-bis cod. pen. e 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967 e deduce cinque motivi di ricorso; ritenuto che il terzo motivo, preliminare in ordine logico, con il quale il ricorrente lamenta il mancato assorbimento del reato di detenzione delle armi in quello di porto delle stesse (certamente da riconoscersi posto che le due condotte sono iniziate contestualmente all'atto del furto e che la breve detenzione era propedeutica al porto dell'arma in luogo più sicuro e, pertanto priva del potere di fatto esercitato sulla cosa necessario per la configurabilità del reato di cui all'art. 2 In. 895 del 1967), è enunciato in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «In tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell'arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta. (In motivazione, la Corte ha affermato che, in mancanza di alcuna specificazione da parte dell'imputato circa la contemporaneità delle due condotte, il giudice di merito non è tenuto ad effettuare verifiche, potendo attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione rispetto al porto)» (Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021, Amato, Rv. 281668; Sez. 6 n. 46778 del 09/07/2015, Coscione e altri, Rv. 264489); rilevato cheliprimo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l'eccessività della pena base del reato ritenuto più grave (detenzione di arma) in misura pari al minimo del reato satellite (furto in abitazione) è manifestamente infondato, poiché in palese contrasto con i principi consolidati in giurisprudenza secondo cui «In tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite (Sez. 3, n. 18099 del 15/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279275; Sez.

U. n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 2553448); ritenuto, infine, che non miglior sorte è riservata ai restarti secondo, quarto e quinto motivo, che riguardano rispettivamente l'eccessività del trattamento sanzionatorio, la mancata esclusione della operatività della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di motivi riproduttivi di doglianze già adeguatamente valutate dalla Corte territoriale; rilevato, invero, che con riferimento al quarto motivo la sentenza impugnata si è attenuta al consolidato principio di diritto (Sez.

U, n. 35'738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12;2014, deo. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960), secondo cui, ai fini della rilevazione della recidiva, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.

Ciò premesso, nel riconoscere l'aggravante, strettamente inerente alla persona del colpevole, la sentenza non si è attestata sui soli precedenti penali dell'imputato, ma li ha posti in relazione con le rinnovate condotte delittuose e ha valorizzato la più accentuata capacità a delinquere da esse espressa, da intendere come espressione di maggiore allarme sociale e tale motivazione è incensurabile in questa sede, siccome esente da vizi del ragionamento logico; ritenuto che, quanto al secondo motivo - nel ribadire che, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899) - deve rilevarsi come la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenti, mediante puntuale richiamo all'assenza di elementi a tal fine valorizzabili; considerato, infine, che sfugge a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio poiché la generica doglianza sul punto oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. :36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, deo. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cess.

Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), fermo restando che nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Cass. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di l'Aquila, in parziale riforma limitatamente alla dosimetria della pena, ha confermato la sua condanna per i reati di cui agli artt. 624-bis cod. pen. e 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967 e deduce cinque motivi di ricorso; ritenuto che il terzo motivo, preliminare in ordine logico, con il quale il ricorrente lamenta il mancato assorbimento del reato di detenzione delle armi in quello di porto delle stesse (certamente da riconoscersi posto che le due condotte sono iniziate contestualmente all'atto del furto e che la breve detenzione era propedeutica al porto dell'arma in luogo più sicuro e, pertanto priva del potere di fatto esercitato sulla cosa necessario per la configurabilità del reato di cui all'art. 2 In. 895 del 1967), è enunciato in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «In tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell'arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta. (In motivazione, la Corte ha affermato che, in mancanza di alcuna specificazione da parte dell'imputato circa la contemporaneità delle due condotte, il giudice di merito non è tenuto ad effettuare verifiche, potendo attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione rispetto al porto)» (Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021, Amato, Rv. 281668; Sez. 6 n. 46778 del 09/07/2015, Coscione e altri, Rv. 264489); rilevato cheliprimo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l'eccessività della pena base del reato ritenuto più grave (detenzione di arma) in misura pari al minimo del reato satellite (furto in abitazione) è manifestamente infondato, poiché in palese contrasto con i principi consolidati in giurisprudenza secondo cui «In tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite (Sez. 3, n. 18099 del 15/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279275; Sez. U. n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 2553448); ritenuto, infine, che non miglior sorte è riservata ai restarti secondo, quarto e quinto motivo, che riguardano rispettivamente l'eccessività del trattamento sanzionatorio, la mancata esclusione della operatività della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di motivi riproduttivi di doglianze già adeguatamente valutate dalla Corte territoriale; rilevato, invero, che con riferimento al quarto motivo la sentenza impugnata si è attenuta al consolidato principio di diritto (Sez. U, n. 35'738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12;2014, deo. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960), secondo cui, ai fini della rilevazione della recidiva, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Ciò premesso, nel riconoscere l'aggravante, strettamente inerente alla persona del colpevole, la sentenza non si è attestata sui soli precedenti penali dell'imputato, ma li ha posti in relazione con le rinnovate condotte delittuose e ha valorizzato la più accentuata capacità a delinquere da esse espressa, da intendere come espressione di maggiore allarme sociale e tale motivazione è incensurabile in questa sede, siccome esente da vizi del ragionamento logico; ritenuto che, quanto al secondo motivo - nel ribadire che, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899) - deve rilevarsi come la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenti, mediante puntuale richiamo all'assenza di elementi a tal fine valorizzabili; considerato, infine, che sfugge a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio poiché la generica doglianza sul punto oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. :36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, deo. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cess. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), fermo restando che nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Cass. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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