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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 28347/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO de L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 novembre 2019 la Corte di Appello de L'Aquila ha rigettato la domanda tempestivamente formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 22 aprile al 17 maggio 2010.

2. La misura cautelare era stata disposta con ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Pescara per i seguenti reati: - artt. 110, 319 cod. pen., commesso in Penne fino all'ottobre 2008 [capo q) dell'ordinanza del G.i.p.]; - art. 629 cod. pen., commesso in Penne alla fine di settembre del 2008 [capo r-bis) dell'ordinanza del G.i.p.]; - art. 346 comma 1 cod. pen., commesso in Penne alla fine di novembre del 2008 [capo s) dell'ordinanza del G.i.p.]; - artt. 110, 319, 319 bis cod. pen., commesso in Penne nel corso del 2008 [capo v) dell'ordinanza del G.i.p.].

Con sentenza del Tribunale di Pescara del 18 ottobre 2016 (irrevocabile il 3 marzo 2017), [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto per insussistenza del fatto dall'imputazione di cui al capo r-bis) dell'ordinanza (art. 629 cod. pen.).

La medesima sentenza ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui ai capi q) ed s) dell'ordinanza (rispettivamente artt. 110, 319 cod. pen. e art. 346 comma 1 cod. pen.).

Con sentenza del Tribunale di Pescara del 23 ottobre 2018 (irrevocabile il 9 marzo 2019), [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto per insussistenza del fatto dal reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 319, 319-bis, 321 cod. pen. commesso «in Montesilvano dal maggio 2008 al novembre 2009» e da quello di cui agli artt. 110, 319, 321 comma 1 cod. pen. commesso «in Pescara, Penne, Spoltore nel novembre e dicembre del 2007», relativi a fatti in larga parte coincidenti con quelli contestati nell'imputazione provvisoria contenuta nel capo v) dell'ordinanza cautelare.

La Corte di appello de L'Aquila ha escluso il diritto alla riparazione perché la misura cautelare non è stata applicata soltanto per reati in relazione ai quali è stata pronunciata sentenza di assoluzione nel merito [capo r-bis) e capo v) dell'ordinanza cautelare), ma anche per reati dichiarati estinti per prescrizione [capo q) e capo s) dell'ordinanza cautelare].

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro l'ordinanza di rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione per mezzo del proprio difensore.

Il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Osserva, in particolare, che, per tutti i reati in relazione ai quali è stata applicata la misura cautelare, è stata pronunciata sentenza di assoluzione, e il rigetto è stato motivato con riferimento agli unici due reati [capi q) ed s) dell'ordinanza del G.i.p.] per i quali è stata dichiarata la prescrizione.

Sostiene che, con motivazione errata in diritto, la Corte territoriale avrebbe ritenuto sufficiente ad escludere l'indennizzo la constatazione che la privazione della libertà personale (protrattasi per 26 giorni) è stata inferiore alla misura della pena astrattamente applicabile per quei reati.

Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe dovuto considerare che - essendo stata esclusa la sussistenza degli altri reati contestati - all'esito di un'eventuale pronuncia di condanna, la pena avrebbe potuto essere condizionalmente sospesa.

Il diritto all'equa riparazione, infatti, dovrebbe essere riconosciuto anche quando risulti accertato con decisione irrevocabile che la misura era stata disposta senza che ne sussistessero le condizioni e, dunque, anche in un caso in cui si sia accertato che la pena avrebbe potuto essere condizionalmente sospesa.

Il ricorrente osserva inoltre: che solo la contestazione di estorsione (capo r -bis) connotava il fatto in termini di tale gravità da giustificare una privazione della libertà personale e che la misura fu disposta per la reiterazione nel tempo dei delitti contestati che è stata esclusa essendo intervenuta assoluzione per la quasi totalità di quei delitti.

Rileva, infine, che la sussistenza dei fatti per cui è stata dichiarata la prescrizione non è stata accertata nel merito «per l'invito rivolto dal Tribunale e raccolto dalla difesa, a definire celermente il processo».

4. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

In data 14 giugno 2022 il difensore del ricorrente ha depositato memorie di replica insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, ove il provvedimento restrittivo della libertà personale sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste - purché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto risultando irrilevante il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni (Cfr. Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607; Sez. 4 n. 31393 del 18/04/2013, Lili, Rv. 257778).

Nel caso in esame, non è controverso che la misura cautelare sia stata applicata non solo per i reati in relazione ai quali è stata pronunciata sentenza di assoluzione nel merito, ma anche per i reati dichiarati estinti per prescrizione.

L'ordinanza impugnata riferisce che, nel disporre la misura, il G.i.p. scrutinò «ampiamente e specificamente» la posizione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a tali incolpazioni, enunciando, per ciascuna di esse, la gravità del quadro indiziario.

Sottolinea, inoltre, che la durata della privazione della libertà sofferta (26 giorni) è «largamente inferiore alla pena che avrebbe potuto essere inflitta in relazione ai reati dichiarati estinti per prescrizione (artt. 110, 319 cod. pen. e art. 346 comma 1 cod. pen.).

3. Il ricorrente non contesta tali considerazioni, le ritiene tuttavia incomplete e non sufficienti a giustificare un provvedimento di rigetto della domanda di riparazione.

Osserva, infatti, che il G.i.p. dispose l'applicazione della misura perché ritenne sussistenti esigenze cautelari che furono dedotte dalla gravità di fatti che sono stati ritenuti in gran parte non sussistenti con sentenza definitiva.

Sottolinea poi che la prognosi negativa circa la concedibilità della sospensione condizionale non avrebbe potuto essere formulata con riferimento alle sole condotte contestate ai capi q) ed s).

Il ricorrente sostiene dunque che, se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su più contestazioni e per alcune di queste il proscioglimento non è avvenuto con formula di merito, il diritto alla riparazione può essere escluso solo dopo aver compiuto una nuova valutazione "ora per allora" al fine di verificare se le esigenze cautelari sarebbero state sussistenti in relazione ai reati per i quali non vi è stato proscioglimento nel merito.

Sostiene, inoltre, che il giudice della riparazione dovrebbe valutare se per quei reati sarebbe stato possibile escludere la sospensione condizionale della pena.

La tesi difensiva appare in contrasto con i principi di diritto che regolano l'istituto previsto dall'art. 314 cod. proc. pen.

Si sostiene, infatti, che la Corte di appello avrebbe dovuto compiere un ragionamento di tipo congetturale, "scorporando" dall'ordinanza cautelare i reati oggetto di assoluzione nel merito, al fine di valutare se gli altri reati, per i quali era stata ritenuta la sussistenza di gravi indizi e che sono stati poi dichiarati prescritti, avrebbero, per la loro gravità, giustificato in concreto l'applicazione di misure cautelari.

Si sostiene, inoltre, che il giudice della riparazione avrebbe dovuto valutare, in via meramente ipotetica, se per quei reati, considerati da soli, sarebbe stato astrattamente concedibile il beneficio della sospensione condizionale.

È fin troppo evidente che tale valutazione non deve essere compiuta.

Nei casi previsti dall'art. 314 comma 2 cod. proc. pen., infatti, il giudice della riparazione deve verificare se, con decisione irrevocabile, sia stato accertato che la misura era stata disposta «senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280» del codice di rito, e tale accertamento non può essere avvenuto se, con sentenza irrevocabile, un reato che consente l'applicazione di misure cautelari è stato dichiarato estinto per prescrizione.

Non ha maggior pregio la tesi secondo la quale la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe carente perché sarebbe stato doveroso «porsi il dubbio relativo alla concedibilità in concreto, all'esito di un'eventuale pronuncia di condanna, del beneficio della sospensione condizionale della pena con riferimento alle sole residue ipotesi di reato non definite con sentenza assolutoria» (pag. 3 del ricorso).

Basta in proposito rilevare che tale valutazione, certamente non richiesta al giudice della riparazione, non può assumere rilievo ai sensi dell'art. 314 comma 2 cod. proc. pen. neppure quando la sospensione condizionale sia stata effettivamente concessa nel giudizio di cognizione.

Questa Corte di legittimità, infatti, ha sottolineato in più occasioni che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione non sussiste quando, nell'ambito del subprocedimento cautelare, la prognosi sulla possibilità di una futura sospensione condizionale della pena sia stata negativa, ma all'esito del giudizio di cognizione quel beneficio sia stato concesso (Sez. 4, n. 1862 del 07/01/2016, Scivoli, Rv. 265582; Sez. 4, n. 44830 del 22/10/2015, Raffaele, Rv. 264896; Sez. 4, n. 9211 del 16/10/2013, dep. 2014, Morreale, Rv. 259080).

4. Quanto al rilievo secondo il quale i fatti prescritti non sarebbero stati comunque mai accertati e la prescrizione sarebbe stata dichiarata soltanto perché sul punto l'istruttoria non è stata completata, si osserva che il proscioglimento per prescrizione richiede, pur sempre, una valutazione di merito, ancorchè limitata alla verifica della inesistenza delle cause previste dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen.

A ciò deve aggiungersi che, anche in presenza di un reato prescritto, l'ordinamento giuridico non impedisce all'imputato di perseguire l'interesse della riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, perché gli consente di rinunciare alla prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 7, cod. pen.

Compiendo una tal scelta [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe subito un irragionevole pregiudizio.

Come sottolineato dalla sentenza Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607, infatti, l'esigenza di assicurarsi, comunque, un esito penalmente favorevole e quella di poter coltivare successivamente l'azione di ristoro per l'ingiusta detenzione non hanno «lo stesso rango valoriale» e se l'imputato, scientemente, decide di avvantaggiarsi dell'effetto estintivo della prescrizione, rinuncia alla possibilità di ottenere una pronuncia assolutoria nel merito e, quindi, anche alla possibilità di chiedere l'indennizzo per l'ingiusta detenzione: «un effetto [...] indesiderato ampiamente secondario rispetto al raggiunto primario obiettivo dell'esonero dalla penale responsabilità».

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO de L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 novembre 2019 la Corte di Appello de L'Aquila ha rigettato la domanda tempestivamente formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 22 aprile al 17 maggio 2010. 2. La misura cautelare era stata disposta con ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Pescara per i seguenti reati: - artt. 110, 319 cod. pen., commesso in Penne fino all'ottobre 2008 [capo q) dell'ordinanza del G.i.p.]; - art. 629 cod. pen., commesso in Penne alla fine di settembre del 2008 [capo r-bis) dell'ordinanza del G.i.p.]; - art. 346 comma 1 cod. pen., commesso in Penne alla fine di novembre del 2008 [capo s) dell'ordinanza del G.i.p.]; - artt. 110, 319, 319 bis cod. pen., commesso in Penne nel corso del 2008 [capo v) dell'ordinanza del G.i.p.]. Con sentenza del Tribunale di Pescara del 18 ottobre 2016 (irrevocabile il 3 marzo 2017), [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto per insussistenza del fatto dall'imputazione di cui al capo r-bis) dell'ordinanza (art. 629 cod. pen.). La medesima sentenza ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui ai capi q) ed s) dell'ordinanza (rispettivamente artt. 110, 319 cod. pen. e art. 346 comma 1 cod. pen.). Con sentenza del Tribunale di Pescara del 23 ottobre 2018 (irrevocabile il 9 marzo 2019), [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto per insussistenza del fatto dal reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 319, 319-bis, 321 cod. pen. commesso «in Montesilvano dal maggio 2008 al novembre 2009» e da quello di cui agli artt. 110, 319, 321 comma 1 cod. pen. commesso «in Pescara, Penne, Spoltore nel novembre e dicembre del 2007», relativi a fatti in larga parte coincidenti con quelli contestati nell'imputazione provvisoria contenuta nel capo v) dell'ordinanza cautelare. La Corte di appello de L'Aquila ha escluso il diritto alla riparazione perché la misura cautelare non è stata applicata soltanto per reati in relazione ai quali è stata pronunciata sentenza di assoluzione nel merito [capo r-bis) e capo v) dell'ordinanza cautelare), ma anche per reati dichiarati estinti per prescrizione [capo q) e capo s) dell'ordinanza cautelare]. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro l'ordinanza di rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione per mezzo del proprio difensore. Il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Osserva, in particolare, che, per tutti i reati in relazione ai quali è stata applicata la misura cautelare, è stata pronunciata sentenza di assoluzione, e il rigetto è stato motivato con riferimento agli unici due reati [capi q) ed s) dell'ordinanza del G.i.p.] per i quali è stata dichiarata la prescrizione. Sostiene che, con motivazione errata in diritto, la Corte territoriale avrebbe ritenuto sufficiente ad escludere l'indennizzo la constatazione che la privazione della libertà personale (protrattasi per 26 giorni) è stata inferiore alla misura della pena astrattamente applicabile per quei reati. Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe dovuto considerare che - essendo stata esclusa la sussistenza degli altri reati contestati - all'esito di un'eventuale pronuncia di condanna, la pena avrebbe potuto essere condizionalmente sospesa. Il diritto all'equa riparazione, infatti, dovrebbe essere riconosciuto anche quando risulti accertato con decisione irrevocabile che la misura era stata disposta senza che ne sussistessero le condizioni e, dunque, anche in un caso in cui si sia accertato che la pena avrebbe potuto essere condizionalmente sospesa. Il ricorrente osserva inoltre: che solo la contestazione di estorsione (capo r -bis) connotava il fatto in termini di tale gravità da giustificare una privazione della libertà personale e che la misura fu disposta per la reiterazione nel tempo dei delitti contestati che è stata esclusa essendo intervenuta assoluzione per la quasi totalità di quei delitti. Rileva, infine, che la sussistenza dei fatti per cui è stata dichiarata la prescrizione non è stata accertata nel merito «per l'invito rivolto dal Tribunale e raccolto dalla difesa, a definire celermente il processo». 4. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. In data 14 giugno 2022 il difensore del ricorrente ha depositato memorie di replica insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, ove il provvedimento restrittivo della libertà personale sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste - purché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto risultando irrilevante il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni (Cfr. Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607; Sez. 4 n. 31393 del 18/04/2013, Lili, Rv. 257778). Nel caso in esame, non è controverso che la misura cautelare sia stata applicata non solo per i reati in relazione ai quali è stata pronunciata sentenza di assoluzione nel merito, ma anche per i reati dichiarati estinti per prescrizione. L'ordinanza impugnata riferisce che, nel disporre la misura, il G.i.p. scrutinò «ampiamente e specificamente» la posizione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a tali incolpazioni, enunciando, per ciascuna di esse, la gravità del quadro indiziario. Sottolinea, inoltre, che la durata della privazione della libertà sofferta (26 giorni) è «largamente inferiore alla pena che avrebbe potuto essere inflitta in relazione ai reati dichiarati estinti per prescrizione (artt. 110, 319 cod. pen. e art. 346 comma 1 cod. pen.). 3. Il ricorrente non contesta tali considerazioni, le ritiene tuttavia incomplete e non sufficienti a giustificare un provvedimento di rigetto della domanda di riparazione. Osserva, infatti, che il G.i.p. dispose l'applicazione della misura perché ritenne sussistenti esigenze cautelari che furono dedotte dalla gravità di fatti che sono stati ritenuti in gran parte non sussistenti con sentenza definitiva. Sottolinea poi che la prognosi negativa circa la concedibilità della sospensione condizionale non avrebbe potuto essere formulata con riferimento alle sole condotte contestate ai capi q) ed s). Il ricorrente sostiene dunque che, se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su più contestazioni e per alcune di queste il proscioglimento non è avvenuto con formula di merito, il diritto alla riparazione può essere escluso solo dopo aver compiuto una nuova valutazione "ora per allora" al fine di verificare se le esigenze cautelari sarebbero state sussistenti in relazione ai reati per i quali non vi è stato proscioglimento nel merito. Sostiene, inoltre, che il giudice della riparazione dovrebbe valutare se per quei reati sarebbe stato possibile escludere la sospensione condizionale della pena. La tesi difensiva appare in contrasto con i principi di diritto che regolano l'istituto previsto dall'art. 314 cod. proc. pen. Si sostiene, infatti, che la Corte di appello avrebbe dovuto compiere un ragionamento di tipo congetturale, "scorporando" dall'ordinanza cautelare i reati oggetto di assoluzione nel merito, al fine di valutare se gli altri reati, per i quali era stata ritenuta la sussistenza di gravi indizi e che sono stati poi dichiarati prescritti, avrebbero, per la loro gravità, giustificato in concreto l'applicazione di misure cautelari. Si sostiene, inoltre, che il giudice della riparazione avrebbe dovuto valutare, in via meramente ipotetica, se per quei reati, considerati da soli, sarebbe stato astrattamente concedibile il beneficio della sospensione condizionale. È fin troppo evidente che tale valutazione non deve essere compiuta. Nei casi previsti dall'art. 314 comma 2 cod. proc. pen., infatti, il giudice della riparazione deve verificare se, con decisione irrevocabile, sia stato accertato che la misura era stata disposta «senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280» del codice di rito, e tale accertamento non può essere avvenuto se, con sentenza irrevocabile, un reato che consente l'applicazione di misure cautelari è stato dichiarato estinto per prescrizione. Non ha maggior pregio la tesi secondo la quale la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe carente perché sarebbe stato doveroso «porsi il dubbio relativo alla concedibilità in concreto, all'esito di un'eventuale pronuncia di condanna, del beneficio della sospensione condizionale della pena con riferimento alle sole residue ipotesi di reato non definite con sentenza assolutoria» (pag. 3 del ricorso). Basta in proposito rilevare che tale valutazione, certamente non richiesta al giudice della riparazione, non può assumere rilievo ai sensi dell'art. 314 comma 2 cod. proc. pen. neppure quando la sospensione condizionale sia stata effettivamente concessa nel giudizio di cognizione. Questa Corte di legittimità, infatti, ha sottolineato in più occasioni che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione non sussiste quando, nell'ambito del subprocedimento cautelare, la prognosi sulla possibilità di una futura sospensione condizionale della pena sia stata negativa, ma all'esito del giudizio di cognizione quel beneficio sia stato concesso (Sez. 4, n. 1862 del 07/01/2016, Scivoli, Rv. 265582; Sez. 4, n. 44830 del 22/10/2015, Raffaele, Rv. 264896; Sez. 4, n. 9211 del 16/10/2013, dep. 2014, Morreale, Rv. 259080). 4. Quanto al rilievo secondo il quale i fatti prescritti non sarebbero stati comunque mai accertati e la prescrizione sarebbe stata dichiarata soltanto perché sul punto l'istruttoria non è stata completata, si osserva che il proscioglimento per prescrizione richiede, pur sempre, una valutazione di merito, ancorchè limitata alla verifica della inesistenza delle cause previste dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. A ciò deve aggiungersi che, anche in presenza di un reato prescritto, l'ordinamento giuridico non impedisce all'imputato di perseguire l'interesse della riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, perché gli consente di rinunciare alla prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 7, cod. pen. Compiendo una tal scelta [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe subito un irragionevole pregiudizio. Come sottolineato dalla sentenza Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607, infatti, l'esigenza di assicurarsi, comunque, un esito penalmente favorevole e quella di poter coltivare successivamente l'azione di ristoro per l'ingiusta detenzione non hanno «lo stesso rango valoriale» e se l'imputato, scientemente, decide di avvantaggiarsi dell'effetto estintivo della prescrizione, rinuncia alla possibilità di ottenere una pronuncia assolutoria nel merito e, quindi, anche alla possibilità di chiedere l'indennizzo per l'ingiusta detenzione: «un effetto [...] indesiderato ampiamente secondario rispetto al raggiunto primario obiettivo dell'esonero dalla penale responsabilità». 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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