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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 14054/2022

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eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12621-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domic:iliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore e AGENZIA ENTRATE- RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimato- avverso la sentenza n. 93/2021 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 25/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 12621 sez.

M3 - ud. 17-03-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 93 del 2021 della Corte di appello di Potenza esponendo che: -aveva proposto opposizione ex art. 615, cod. proc. civ., a un'intimazione di pagamento per sanzioni irrogate dal Ministero del lavoro, deducendo il difetto di notifica della sottesa cartella e l'intervenuta prescrizione; -il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, con pronuncia confermata dalla Corte di appello, secondo cui era stata data prova della notifica della cartella con la produzione dell'avviso di ricevimento postale, cui correlare la presunzione di cui all'art. 1335, cod. proc. civ.; resistono con unico controricorso l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Potenza e Matera, già [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., 26, d.P.R. n. 602 del 1973 poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che nell'avviso di ricevimento postale relativo alla cartella non era presente il riferimento agli estremi della cartella o del ruolo, e che non si potevano trarre elementi, al riguardo, da atti diversi dall'avviso medesimo, e in particolare dall'estratto del medesimo ruolo, con la conseguenza che la prescrizione non era stata utilmente interrotta e gli altri atti pretesamente interruttivi erano stati tardivi; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;RG n 12621 del 2021 Cons. rei.

Paolo orreca Rilevato che dev'essere disposto rinvio alla Pubblica Udienza; questa Corte, riguardo all'evocato art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973, ha chiarito che: - la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26, citato, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti indicati (Cass., 19/07/2018, n. 19270); - in tal caso, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in forza del principio di cd.

"vicinanza della prova", ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335, cod. civ., superabile solo se il destinatario dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass., 26/06/2020, n. 12883); -nel caso di contestazione dell'atto comunicato a mezzo raccomandata, la prova dell'arrivo di questa fa presumere l'invio e la conoscenza dell'atto stesso, spettando al destinatario, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere di dimostrare che il plico non conteneva l'atto medesimo e ne conteneva un altro, quale altro o nessuno (fermo restando che tale presunzione opera per la sola ipotesi di una busta che contenga un unico atto, mentre ove il mittente affermi di averne inserito più di uno e il destinatario c:ontesti tale circostanza, grava sul mittente l'onere di provare l'intervenuta notifica e, quindi, il fatto che tutti gli atti fossero contenuti nel plico, in quanto, secondo rid quod RG n 12621 del 2021 Cons. rei.

Paoll)(orreca plerumque accidit", ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione: Cass., 26/11/2019, n. 30787); parte ricorrente ha richiamato alcune pronunce, quali: -Cass., 11/10/2017, n. 23902, che fa riferimento al richiamo, nell'avviso, del numero identificativo della cartella, a riprova della riferibilità del primo alla seconda e -Cass., 31/10/2014, n. 23213, per indicare l'impossibilità di utilizzare i contenuti dell'estratto di ruolo al fine di ritenere provata la notificazione in questione; quanto a quest'ultima, si trattava della mancata produzione degli avvisi di ricevimento, ed è stato affermato il principio per cui, al fine di dimostrare l'avvenuta notificazione, è insufficiente quanto risulta dall'estratto di ruolo; a queste menzioni, in memoria, parte ricorrente aggiunge l'evocazione di altri precedenti, in specie sul punto della menzionata correlazione numerica; in questa chiave assume rilievo nomofilattico la questione concernente la possibilità di ritenere necessaria o meno, ai fini della prova della notificazione, l'indicazione, nell'avviso sopra richiamato, del numero della cartella (così come dell'intimazione o altro atto); P.Q.m.

La Corte rinvia alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma il giorno 17 marzo 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA].

E coditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12621-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domic:iliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore e AGENZIA ENTRATE- RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimato- avverso la sentenza n. 93/2021 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 25/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 12621 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 93 del 2021 della Corte di appello di Potenza esponendo che: -aveva proposto opposizione ex art. 615, cod. proc. civ., a un'intimazione di pagamento per sanzioni irrogate dal Ministero del lavoro, deducendo il difetto di notifica della sottesa cartella e l'intervenuta prescrizione; -il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, con pronuncia confermata dalla Corte di appello, secondo cui era stata data prova della notifica della cartella con la produzione dell'avviso di ricevimento postale, cui correlare la presunzione di cui all'art. 1335, cod. proc. civ.; resistono con unico controricorso l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Potenza e Matera, già [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., 26, d.P.R. n. 602 del 1973 poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che nell'avviso di ricevimento postale relativo alla cartella non era presente il riferimento agli estremi della cartella o del ruolo, e che non si potevano trarre elementi, al riguardo, da atti diversi dall'avviso medesimo, e in particolare dall'estratto del medesimo ruolo, con la conseguenza che la prescrizione non era stata utilmente interrotta e gli altri atti pretesamente interruttivi erano stati tardivi; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;RG n 12621 del 2021 Cons. rei. Paolo orreca Rilevato che dev'essere disposto rinvio alla Pubblica Udienza; questa Corte, riguardo all'evocato art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973, ha chiarito che: - la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26, citato, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti indicati (Cass., 19/07/2018, n. 19270); - in tal caso, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in forza del principio di cd. "vicinanza della prova", ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335, cod. civ., superabile solo se il destinatario dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass., 26/06/2020, n. 12883); -nel caso di contestazione dell'atto comunicato a mezzo raccomandata, la prova dell'arrivo di questa fa presumere l'invio e la conoscenza dell'atto stesso, spettando al destinatario, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere di dimostrare che il plico non conteneva l'atto medesimo e ne conteneva un altro, quale altro o nessuno (fermo restando che tale presunzione opera per la sola ipotesi di una busta che contenga un unico atto, mentre ove il mittente affermi di averne inserito più di uno e il destinatario c:ontesti tale circostanza, grava sul mittente l'onere di provare l'intervenuta notifica e, quindi, il fatto che tutti gli atti fossero contenuti nel plico, in quanto, secondo rid quod RG n 12621 del 2021 Cons. rei. Paoll)(orreca plerumque accidit", ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione: Cass., 26/11/2019, n. 30787); parte ricorrente ha richiamato alcune pronunce, quali: -Cass., 11/10/2017, n. 23902, che fa riferimento al richiamo, nell'avviso, del numero identificativo della cartella, a riprova della riferibilità del primo alla seconda e -Cass., 31/10/2014, n. 23213, per indicare l'impossibilità di utilizzare i contenuti dell'estratto di ruolo al fine di ritenere provata la notificazione in questione; quanto a quest'ultima, si trattava della mancata produzione degli avvisi di ricevimento, ed è stato affermato il principio per cui, al fine di dimostrare l'avvenuta notificazione, è insufficiente quanto risulta dall'estratto di ruolo; a queste menzioni, in memoria, parte ricorrente aggiunge l'evocazione di altri precedenti, in specie sul punto della menzionata correlazione numerica; in questa chiave assume rilievo nomofilattico la questione concernente la possibilità di ritenere necessaria o meno, ai fini della prova della notificazione, l'indicazione, nell'avviso sopra richiamato, del numero della cartella (così come dell'intimazione o altro atto); P.Q.m. La Corte rinvia alla pubblica udienza. Così deciso in Roma il giorno 17 marzo 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]. E coditti
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