CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 45726/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 14 giugno 1962; avverso la sentenza del 14 luglio 2021, della Corte d'appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le note di trattazione scritta depositate il 26 ottobre 2022 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza della Corte d'appello di Lecce, che, decidendo all'esito del rinvio su annullamento disposto da questa Corte, ha o- rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in primo grado dal Tribunale di Lecce, riducendola ad anni cinque e mesi due di reclusione ed euro 2.800 di multa. 2. La difesa dell'imputato articola quattro motivi di ricorso, i primi tre afferenti alla dosimetria della pena ed il quarto alla conseguente prescrizione del reato contravvenzionale contestato al capo B) dell'imputazione. In particolare, con il primo si lamenta che la corte territoriale avrebbe applicato la recidiva prevedendo un aumento della pena base in una misura superiore ad un terzo e, comunque, senza fornire alcuna giustificazione in ordine alla sussistenza dei presupposti; con il secondo si deduce che l'aumento operato per i reati satelliti o per la continuazione interna al capo d), sarebbe maggiore rispetto alla parallela determinazione effettuata nella sentenza annullata, con conseguente e violazione del divieto di reformatio in peius; con il terzo, che l'aumento previsto per la contravvenzione di cui al capo B), sarebbe stato operato irrogando una pena (la reclusione) diversa rispetto a quella prevista nella fattispecie incriminatrice; con il quarto, la sopravvenuta prescrizione del capo B). [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata è stata resa all'esito dell'annullamento di una precedente condanna, pronunciata, però, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Il giudizio di rinvio doveva, quindi, essere limitato al solo profilo della dosimetria della pena: ogni questione che attiene alla sussistenza dei presupposti sostanziali delle varie fattispecie (anche quanto alla ritenuta recidiva) deve ritenersi ormai coperta da giudicato. Cosicché, sussistendo la recidiva nella sua forma specifica, l'aumento operato dalla Corte d'appello (da anni due di reclusione ed euro 600 di multa ad due anni e nove mesi di reclusione ed euro 900 di multa) è stato contenuto nei limiti della metà, e, quindi, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, entro i confini normativi indicati nel secondo comma dell'art. 99 del codice penale. 2. Il secondo ed il terzo motivo sono invece fondati. 2.1. Nella prima decisione, annullata da questa Corte, la pena prevista a titolo di aumento per la continuazione interna al capo D) era stata determinata in anni uno di reclusione ed euro 1.000 di multa, mentre per il capo B) in tre mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa. La corte territoriale, invece, all'esito del giudizio di rinvio, rideterminata la pena base in anni due reclusione ed euro 600 multa, ha previsto un aumento per la continuazione interna al capo D) di anni due di reclusione ed euro 1.200 di multa e un aumento di mesi dieci di reclusione ed euro 700 di multa per il capo B), pur giungendo ad una pena finale di anni cinque e mesi due di reclusione ed euro 2.800 di multa, inferiore a quella originariamente inflitta. Tanto, in mancanza di specifica impugnazione del Pubblico Ministero, viola il divieto di reformatio in peius (Sez. 2, n. 16995 del 28/01/2022, Rv. 283113; Sez. 5, Sentenza n. 34497 del 07/07/2021, Rv. 281831; Sez. 5, n. 41188 del 10/07/2014, Rv. 261035). 2.2. Ugualmente fondata è anche l'ulteriore censura. Se, infatti, il reato più grave è punito con pena congiunta (come nel caso di specie, essendo stata ritenuta più grave la ricettazione contestata al capo D) e il reato satellite con pena alternativa (come per la contravvenzione di cui al capo B), al fine di contemperare l'esigenza che sta alla base della continuazione con il rispetto del principio di legalità nella determinazione della pena, integrato dal favor rei, il giudice può operare l'aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave, motivando la scelta ex art. 133 del codice penale Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia ed altro, dep. 2018, Rv. 273750). In concreto, la Corte d'appello ha operato un aumento tanto della pena detentiva, quanto di quella pecuniaria, irrogando, in parte qua, una pena illegale (Sez. 1, n. 7395 del 20/10/2017, dep. 2018, Rv. 272404). 4. Manifestamente infondato è invece il quarto motivo d'impugnazione. Si è detto che la sentenza impugnata è stata resa all'esito del giudizio di rinvio disposto da questa Corte limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ebbene, l'annullamento con rinvio afferente a motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sotto quest'ultimo profilo. Cosicché, nel successivo giudizio di rinvio, non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione (Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, Rv. 278050). 5. In conclusione, la sentenza deve essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio e con riferimento ai profili evidenziati nel terzo e nel quarto motivo, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per nuovo esame sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce. Co