CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 gennaio 2025
Cassazione n. 07680/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di PALERMOletto il ricorso del Difensore e visti gli atti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, con un unico ricorso impugna per cassazione quattro dispositivi di ordinanza emessi in data 14 novembre 2024 dal Tribunale di Palermo in funzione sia di giudice del riesame che dell'appello cautelare, con cui si è diversamente provveduto in ordine a diverse impugnazioni incidentali proposte contro provvedimenti cautelari personali e reali emessi dal G.I.P. del Tribunale di Palermo in data 17 ottobre e 30 ottobre 2024 (ed anche, per come rubricata in uno dei dispositivi, l'ordinanza del G.I.P. Tribunale di Trapani sempre in data 17 ottobre 2024), resa nell'ambito del procedimento penale n. 16354/2022 NR e n. 5011/2023 G.I.P. 2. Con riserva di successivi motivi di impugnazione, la difesa chiede che la Corte di cassazione annulli le quattro ordinanze emesse il 14 novembre 2024 dal Tribunale di Palermo. 3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile in quanto avente ad oggetto atti processuali che, seppur aventi contenuto decisorio, non sono autonomamente impugnabili. La difesa ha impugnato col ricorso per cassazione i quattro dispositivi emessi dal Tribunale di Palermo sia in funzione di giudice del riesame che dell'appello cautelare, nell'ambito di quattro procedure incidentali azionate dalla difesa del ricorrente avverso provvedimento genetico da individuarsi nell'ordinanza del Gip del Tribunale di Palermo del 17/10/2024 (in un dispositivo si fa riferimento al Gip del Tribunale di Trapani), relativo al procedimento penale che vede [OSCURATO:PERSONA] indagato di diversi reati dalla Procura di Palermo (RG n. 16354/2022). Oggetto del ricorso per cassazione, infatti, non può essere la mera decisione consacrata nel dispositivo di udienza, ma il provvedimento corredato della motivazione, per come si ricava dal testo dell'art. 311, comma 1, cod. proc. pen., che fa decorrere il dies a quo per l'impugnazione "dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del "provvedimento" e dal successivo comma 4 che stabilisce che i motivi di ricorso debbano essere enunciati contestualmente al ricorso (salva la proposizione di motivi aggiunti), previsione che necessariamente presuppone che siano state depositate le motivazioni della decisione (negli stessi termini Sez.2, Ord. n.3710 del 16/01/2025). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così stabilita in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella determinazione delle cause di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. Così deciso in Roma in data 17 gennaio 20