CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 29822/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procura Generale presso la Corte di Appello di Brescia avverso la sentenza resa dal Giudice dell'udienza preliminare di Mantova cle1 14-11. 4i nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 febbraio 1946 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la reiezione del ricorso [OSCURATO:PERSONA] I. Con la sentenza descritta in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare di Mantova ha assolto, in esito a giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA], tra le altre imputazioni allo stesso mosse, dal reato di cui all'ad 322, comma 2, cod. pen. per la ritenuta non sussistenza del fatto. 2.Ha proposto ricorso la Procura Generale presso la Corte di appello di Brescia lamentando la manifesta illogicità della sentenza impugnata perché la somma offerta agli operanti non poteva non ritenersi seria anche perché tutt'altro che non esigua. 3.La Procura generale della Corte di Cassazione, con la requisitoria scritta in atti, ha concluso per l'accoglimento del ricorso previa declaratoria di infondatezza delle eccezioni in rito sollevate dalla difesa 4. La difesa del Tabai, con memoria del 12 maggio 2022, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per il difetto di legittimazione in capo alla procura ricorrente e per l'inosservanza del disposto di cui all'art. 584 cod. proc. pen. Nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso; in subordine ha chiesto convertirsi il ricorso in appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va convertito in appello ai sensi dell'art. 569, c:omma 3, cod. proc. pen. 2. Va infatti ribadito che in conseguenza della sentenza del 20 luglio 2007 n. 320 della Corte Costituzionale, al Pubblico Ministero è consentito proporre, oltre al ricorso per cassazione, anche l'appello. Se poi l'impugnante, malgrado siffatta possibilità (in precedenza al detto arresto preclusa, quanto alla possibilità di proporre il gravame di merito, dal disposto dell'art. 443, comma 1, cod. proc. pen. siccome modificato ad opera delle legge n. 46 del 2006, per l'appunto dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua), intraprenda la strada immediata del ricorso di legittimità ma articoli ( unicamente o congiuntamente, nel corpo del ricorso) vizi inerenti la motivazione ex art. 606, comma 1, lettera e) o sussumibili all'alveo della lettera d) della medesima disposizione, si impone la conversione del ricorso in appello, ostando alla disamina dello stesso il principio generale dell'osservanza dei gradi della giurisdizione, consacrato dall'art. 569 comma 3, cod. proc. pen. (Sez I, n. 48139 del 10.12.2008,Rv. 242789). 3. Nel caso di specie, il Procuratore Generale ricorrente lamenta vizi inerenti alla linearità del percorso logico tracciato cori la sentenza impugnata nel pervenire al proscioglimento del Tabai; e tanto determina la conversione in appello alla luce di quanto sopra rassegnato. 4. Siffatta soluzione non risulta ostacolata dai rilievi pregiudiziali sollevati dalla difesa con le memorie trasmesse alla Corte. 5. La difesa lamenta l'omessa notifica ex art 584 cod. proc. pen. al difensore di fiducia dell'imputato (perché resa in favore del difensore che ha proposto il ricorso di legittimità che in quel frangente processuale era tuttavia solo il solo il domiciliatario del suddetto); inosservanza che tuttavia, anche a volerne ritenere la sussistenza, non produce alcun effetto invalidante sulla ritualità sia dell'impugnazione che del successivo giudizio, perché destinata ad influire unicamente sulle prospettive di impugnazione incidentale (Sez. 4,n. 20810 del 02/10/2018, dep. 2019; Rv. 275802;Sez. 3, n. 15445 del 10/12/2014, dep. 2015, Rv. 263345). 6. Parimenti non coglie nel segno l'addotto difetto di legittimazione della Procura Generale che ha proposto l'impugnazione, per non avere la stessa dimostrato l'attualità del potere sussidiario in tal senso conferito alla stessa dal disposto di cui all'art. 593-bis cod. proc. pen., legato alla comprovata acquiescenza al provvedimento da parte della Procura della Repubblica o alla intervenuta avocazione. La disamina degli atti, infatti, consente di evidenziare che nel caso la sentenza impugnata è stata decisa ( il 14 novembre 2021) con stesura e lettura immediata dei motivi ex art 544 comma 1 cod. proc. pen. Il termine per appellare, in capo alla Procura della Repubblica, scadeva, dunque, il 29 novembre del 2021, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1, lettera a) e 2, lettera b), dell'art. 585 cod. proc. pen.. Ne consegue che al momento di interposizione del ricorso della Procura Generale (4 dicembre del 2021) - da ritenersi tempestivo perché a differenza di quanto previsto per l'altro Ufficio requirente, decorreva dalla comunicazione dell'avviso di cui al comma 3 dell'ad 548 d& codice di rito giusta quanto previsto dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 585 citato - era dunque c:omprovata la tacita acquiescenza della Procura della Repubblica rispetto al provvedimento gravato, vieppiù confermata dalla mancata annotazione di altre impugnazioni in calce al suddetto ai sensi dell'art. 165, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. Ferme dunque sia la astratta appellabilità della sentenza, sia la legittimazione sussidiaria ad appellare in capo alla Procura Generale odierna ricorrente, per la incontroversa acquiescenza della Procura presso il Tribunale, la scelta di adire immediatamente il giudice di legittimità, in tesi favorita dal disposto di cui all'art. 569, comma 1, cod. proc. pen., impone, per le ragioni già accennate, la conversione prevista dal comma 3 della disposizione da ultimo citata, con trasmissione degli atti alla Corte del merito competente per l'appello. P.Q.M. Convertendo il ricorso in appello, dispone trasmetter