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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 luglio 1977

Cassazione n. 29530/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/7/1977, avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari in data 3/2/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza; udito il difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il presente ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA], lamenta l'erronea valutazione della Corte d'appello in merito alla tardività dell'appello deducendo che la Corte di merito ha calcolato il termine per il deposito dell'atto basandosi sulla data di ricevimento (13/5/2021) e non su quella di spedizione (12/5/2021); ritenuto che la censura è fondata poiché l'allora vigente 583 c.p.p., abrogato a decorrere dal 31/12/2022, dall'art. 98 comma 1, lett a) del D.I.vo 150/2022, prevedeva che " L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma" ( cfr. Sez. 4, n. 26460 del 10 marzo 2016, Rv. 267732); considerato che il termine di cui all'art. 585 , comma 1 lett. a), c.p.p., in presenza di motivazione contestuale, è stato rispettato perché l'atto è stato spedito il 12/5/2021, entro i quindici giorni dal deposito della sentenza, avvenuto in data 27/4/2021.

P.Q.M .

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Bari per l'ulteriore corso.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/7/1977, avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari in data 3/2/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza; udito il difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il presente ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA], lamenta l'erronea valutazione della Corte d'appello in merito alla tardività dell'appello deducendo che la Corte di merito ha calcolato il termine per il deposito dell'atto basandosi sulla data di ricevimento (13/5/2021) e non su quella di spedizione (12/5/2021); ritenuto che la censura è fondata poiché l'allora vigente 583 c.p.p., abrogato a decorrere dal 31/12/2022, dall'art. 98 comma 1, lett a) del D.I.vo 150/2022, prevedeva che " L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma" ( cfr. Sez. 4, n. 26460 del 10 marzo 2016, Rv. 267732); considerato che il termine di cui all'art. 585 , comma 1 lett. a), c.p.p., in presenza di motivazione contestuale, è stato rispettato perché l'atto è stato spedito il 12/5/2021, entro i quindici giorni dal deposito della sentenza, avvenuto in data 27/4/2021. P.Q.M . Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Bari per l'ulteriore corso. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso,
Sentenza Cassazione n. 29530/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris