CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 agosto 1986
Cassazione n. 21739/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI. 036V5K3) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/08/1986 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA• letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e logiche puntuali valutazioni fattuali dal giudice di merito sia in relazione al rivendicato stato di necessità, sia con riguardo alla rivendicata applicabilità alla specie del disposto di cui all'art. 384, comma 4, cp (si vedano), rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.