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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00992/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pisa del 5 aprile 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, che si duole, ai sensi della violazione di legge e del vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena è inammissibile perché riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento affermando che, sebbene l'imputato sia gravato da una sola condanna per porto d'armi, la partecipazione ad un furto che ha portato ad un così rilevante profitto in assenza di un qualsiasi elemento di resipiscenza non permette la formulazione di un giudizio prognostico positivo sulla futura astensione dalla commissione di reati; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pisa del 5 aprile 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, che si duole, ai sensi della violazione di legge e del vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena è inammissibile perché riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento affermando che, sebbene l'imputato sia gravato da una sola condanna per porto d'armi, la partecipazione ad un furto che ha portato ad un così rilevante profitto in assenza di un qualsiasi elemento di resipiscenza non permette la formulazione di un giudizio prognostico positivo sulla futura astensione dalla commissione di reati; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 00992/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris