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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 43438/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza del 27/01/2022 della Corte di appello di Roma.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza in data 27 novembre 2019 della Corte d'appello di Napoli (definitiva a seguito del rigetto del ricorso dell'imputato da parte della Corte di cassazione, con sentenza n. 23890 del 10 aprile 2021), con la quale era stata confermata quella del Tribunale di Napoli del 28 dicembre 2017 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 12 e mesi 3 di reclusione per il reato di associazione per delinquere, nel ruolo di organizzatore, e per 57 delitti di intestazione fittizia di beni, proposta sul duplice rilievo: a) del contrasto fra giudicati, con riferimento alla sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] per insussistenza dei medesimi fatti, emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 22 luglio 2015; b) della sopravvenienza di nuove prove che evidenzierebbero documentalmente il grave errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione con la sentenza n. 23890 del 10 aprile 2021, con riferimento all'asserita proposta di applicazione di misure di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di cui era stato invece destinatario solo il fratello Antonio.

Riteneva la Corte territoriale che la questione del contrasto fra giudicati era stata già oggetto di diffusa disamina e motivatamente disattesa sia in sede di merito che in quella di legittimità (Cass. n. 23890/2021, paragrafi 16 e 17 integralmente trascritti, riguardanti le posizioni di Antonio e [OSCURATO:PERSONA]), nel procedimento conclusosi cori la condanna definitiva dell'odierno ricorrente.

Osservava la Corte che non ricorre alcuna efficacia preclusiva o pregiudiziale, né un contrasto sostanziale di giudicati nell'ipotesi in cui questo verta sulla differente "valutazione giuridica" dello stesso fatto storico operata da giudici diversi nei confronti di imputati diversi.

Nel caso in esame, tanto i giudici di merito che quello di legittimità, pur prendendo esplicitamente atto dell'apprezzamento espresso dal Giudice per l'udienza preliminare di Napoli con la pronuncia assolutoria definitiva nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], non ne avevano affatto condiviso il percorso motivazionale quanto alla valutazione giuridica dei medesimi fatti, letti e qualificati secondo una diversa prospettiva accusatoria.

Quanto al secondo rilievo attinente alla prova asseritamente "nuova", la Corte rilevava che il dato documentale del coinvolgimento del solo [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di prevenzione risalente al 2000 era stato oggetto di puntuale ricognizione da parte sia dei giudici di merito che di quello di legittimità, che avevano già affrontato direttamente la relativa questione.

La pretesa nuova prova sarebbe perciò priva di reale consistenza e idoneità a ribaltare sia il quadro istruttorio che la valutazione espressa nella sentenza cili condanna.

D'altra parte, il rimedio per il lamentato errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione con la sentenza n. 23890 del 2021 sarebbe il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. e non il giudizio di revisione.

2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA], riproponendo, con un diffuso e sostanzialmente unitario motivo di gravame (i cui argomenti sono stati ribaditi con i "motivi nuovi" ritualmente depositati dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] successivamente nominato), le medesime questioni avanzate con la richiesta di revisione.

Da un lato, il ricorrente censura, per i profili della violazione di legge e della manifesta illogicità della motivazione, la decisione della Corte territoriale che non avrebbe valutato la oggettiva incompatibilità - "l'interferenza cognitiva" quanto alla provenienza lecita o illecita dei capitali impiegati nella gestione delle attività imprenditoriali, elemento caratterizzante questo sia l'associazione per delinquere che le intestazioni fittizie per le quali [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto e [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato - della ricostruzione probatoria dei medesimi fatti storici posti a fondamento delle due contrastanti sentenze.

Dall'altro, il ricorrente ribadisc:e la rilevanza e la idoneità della nuova prova documentale, concernente il perimetro soggettivo del procedimento di prevenzione risalente al 2000, che riguardava solo [OSCURATO:PERSONA] e non anche i suoi fratelli Luigi e Salvatore: prova nuova e dirimente, questa, che poneva in risalto l'errore di fatto in cui era incorsa Cass.n. 23890 del 2021.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, condividendo l'apparato argonnentativo della sentenza impugnata, in merito ad entrambi i profili del preteso contrasto fra giudicati e della asserita novità del dedotto elemento di prova, e ritenendo pertanto l'insussistenza delle condizioni per la revisione del processo ex art. 630 cod. proc. pen.

Il difensore ha depositato successivamente "Note illustrative in replica alla requisitoria scritta" con cui contrasta le conclusioni del Procuratore Generale con particolare riguardo al requisito della novità della prova. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso (ivi considerati anche i "motivi nuovi") è manifestamente infondato e, benché ampio e diffuso, per taluni versi aspecifico. 2.

Per un verso, la questione del contrasto fra giudicati è stata analiticamente presa in considerazione dai Giudici della revisione, i quali ne hanno ripercorso l'intero iter nei giudizi di merito e in quello di legittimità, rimarcando adeguatamente come essa fosse già stata oggetto di una diffusa disamina e motivatamente disattesa in quelle sedi e riportando integralmente l'ampia motivazione sul punto di Cass. n. 23890 del 2021 (in particolare i paragrafi 16 e 17, riguardanti le specifiche posizioni di Antonio e [OSCURATO:PERSONA]), nel procedimento conclusosi con la condanna definitiva di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale, nel condividere il percorso argomentativo del Tribunale e della Corte d'appello di Napoli prima e della Corte di cassazione poi, ha affrontato e risolto in termini sfavorevoli per il ricorrente i profili di inconciliabilità fra giudicati prospettati con la richiesta di revisione, sottolineando esplicitamente che la mancata condivisione da parte di questi Giudici dell'apprezzamento fattuale precedentemente espresso dal Giudice per l'udienza preliminare di Napoli con il definitivo proscioglimento per insussistenza dei fatti -pronunciato, fra l'altro, nel contesto di un rito semplificato a prova contratta- del coimputa1:o [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'odierno ricorrente, era giustificata da una differente valutazione giuridica dei medesimi fatti storici, che sono stati letti e qualificati secondo una diversa prospettiva dei parametri della imputazione contestata, non alla luce quindi di una diversa e opposta ricostruzione probatoria.Una volta esclusa dall'orizzonte dell'accusa l'esistenza di prove a sostegno dell'ipotesi di riciclaggio di cespiti provenienti da eventuali collegamenti col clan camorristico Contini quanto alla provenienza illecita dei capitali impiegati dai fratelli Righi nel settore della ristorazione, il nucleo centrale dell'apprezzamento giustificativo della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] è consistito dal pertinente rilievo giuridico, erroneamente valutato dal Giudice per l'udienza preliminare napoletano ai fini del proscioglimento del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che i Giudici del processo de quo hanno inteso viceversa attribuire allo specifico interesse dei fratelli Righi alla costituzione di un'associazione criminale dedita alla sistematica e organizzata intestazione fittizia dei beni, volta a occultarne l'effettiva titolarità.

Reato, quello di intestazione fittizia dei beni di cui all'art. 12-quinquies del d.l. n. 306 del 1992, conv. dalla L n. 356 del 1992 (oggi reato di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen.), da ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, ma comunque finalizzate a occultarne l'effettiva disponibilità per evitarne l'assoggettamento a misure di prevenzione patrimoniali.

E ciò in ragione delle pregresse vicende penali e di prevenzione (pure a prescindere dal loro esito) che avevano direttamente o indirettamente visti coinvolti in passato i fratelli Righi, in concomitanza di evidenti cointeressenze economiche familiari: [OSCURATO:PERSONA] era attinto da un precedente del 1983 per una fattispecie di riciclaggio inserita in circuiti di criminalità organizzata; [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato nel 1998 e condannato a 5 anni di reclusione per associazione finalizzata al narcotraffico e altri reati; [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto nel 2000 a un procedimento di prevenzione, preceduto nel 1999 da una perquisizione personale e domiciliare a carico dei fratelli Luigi e Salvatore, collegata a sua volta a indagini per un reato di intestazione fittizia di beni.

È pacifico che, nell'ipotesi in cui il contrasto fra giudicati verta esclusivamente sulla differente valutazione giuridica dello stesso fatto storico operata da giudici diversi nei confronti di imputati diversi, non ricorre alcuna efficacia preclusiva o pregiudiziale, né un contrasto sostanziale di giudicati.

Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di revisione, non sussiste contrasto fra giudicati agli effetti dell'art. 630, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo e il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti, dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento a una ontologica inconciliabilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisulilo, Rv. 283317; Sez. 1, n. 15088 del 08/01/2021, Elia, Rv. 281188; Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, Delbono, Rv. 273749; Sez. 5, n. 633de1 06/12/2017, dep. 2018, Boschetti, Rv. 271928).

D'altra parte, non può seriamente dubitarsi che, nella specie, i Giudici, i quali hanno emesso o confermato la sentenza di condanna nei confronti di un ulteriore e diverso concorrente -[OSCURATO:PERSONA]- abbiano assolto compiutamente il doveroso impegno motivazionale (nel rispetto del principio affermato da Cass., Sez. 2, n. 17021 del 29/03/2022, Dori, Rv. 283117, e Sez. 5, n. 17553 del 10/03/2021, Dassatti, Rv. 281141) ad analizzare gli elementi valorizzati nell'altro processo per pervenire alla soluzione liberatoria del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e ad evidenziare, alla stregua di un rigoroso apparato argomentativo, le ragioni, diverse e ulteriori, in base alle quali essi sono pervenuti, in linea di diritto, all'opposta soluzione.

La pronuncia della Corte d'appello di Roma d'inammissibilità, per questo aspetto, della richiesta di revisione di [OSCURATO:PERSONA] si palesa, dunque, sorretta da congrua e logica motivazione sia in fatto che in diritto ed è perciò insindacabile in sede di scrutinio di legittimità.

3. Per altro verso, atteso che la rimozione degli effetti del giudicato di condanna mediante la revisione non può avere come presupposto una diversa disamina del dedotto e del deducibile, bensì l'emergenza di nuovi elementi di prova, estranei e diversi da quelli definiti e valutati nel processo di merito, ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia adempiuto correttamente al compito di apprezzare la effettiva consistenza e valenza della prova asseritamente "nuova" a ribaltare l'originario costrutto accusatorio, giudicandola palesemente inidonea a travolgere il giudicato di condanna.

La Corte ha infatti evidenziato che la documentata circostanza dell'assoggettamento del solo [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di prevenzione risalente al 2000 era stato oggetto di puntuale vaglio da parte sia dei giudici di merito che di quello di legittimità, i quali avevano già affrontato direttamente la relativa questione, risolvendola nel senso sopra indicato.

Essi, preso atto dei precedenti penali, delle indagini patrimoniali e delle perquisizioni personali e domiciliari subite anche da Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] per le concomitanti cointeressenze economiche familiari, avevano valutato la rilevanza di tale circostanza come determinante per ritenere che "i fratelli Righi, a prescindere dall'esito favorevole di quel procedimento di prevenzione, potessero coltivare l'interesse a eludere l'applicazione di tali misure attraverso una meticolosa attività organizzata, volta a intestare fittiziamente beni a terzi soggetti schermando le proprie persone".

Una delibazione, questa, che risulta giustificata da un congruo e logico apparato argomentativo ed è perciò insindacabile in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato.

4. A ben vedere, appare condivisibile l'affermazione della Corte della revisione, secondo cui il ricorrente invoca in realtà "un inammissibile ulteriore grado di giudizio", addirittura denunziando un preteso errore di fatto sul punto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione con la sentenza n. 23890 del 2021, mentre è noto che il rimedio apprestato a tal fine dall'ordinamento è il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., non certamente il giudizio di revisione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, cori la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di tremila euro alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza del 27/01/2022 della Corte di appello di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza in data 27 novembre 2019 della Corte d'appello di Napoli (definitiva a seguito del rigetto del ricorso dell'imputato da parte della Corte di cassazione, con sentenza n. 23890 del 10 aprile 2021), con la quale era stata confermata quella del Tribunale di Napoli del 28 dicembre 2017 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 12 e mesi 3 di reclusione per il reato di associazione per delinquere, nel ruolo di organizzatore, e per 57 delitti di intestazione fittizia di beni, proposta sul duplice rilievo: a) del contrasto fra giudicati, con riferimento alla sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] per insussistenza dei medesimi fatti, emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 22 luglio 2015; b) della sopravvenienza di nuove prove che evidenzierebbero documentalmente il grave errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione con la sentenza n. 23890 del 10 aprile 2021, con riferimento all'asserita proposta di applicazione di misure di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di cui era stato invece destinatario solo il fratello Antonio. Riteneva la Corte territoriale che la questione del contrasto fra giudicati era stata già oggetto di diffusa disamina e motivatamente disattesa sia in sede di merito che in quella di legittimità (Cass. n. 23890/2021, paragrafi 16 e 17 integralmente trascritti, riguardanti le posizioni di Antonio e [OSCURATO:PERSONA]), nel procedimento conclusosi cori la condanna definitiva dell'odierno ricorrente. Osservava la Corte che non ricorre alcuna efficacia preclusiva o pregiudiziale, né un contrasto sostanziale di giudicati nell'ipotesi in cui questo verta sulla differente "valutazione giuridica" dello stesso fatto storico operata da giudici diversi nei confronti di imputati diversi. Nel caso in esame, tanto i giudici di merito che quello di legittimità, pur prendendo esplicitamente atto dell'apprezzamento espresso dal Giudice per l'udienza preliminare di Napoli con la pronuncia assolutoria definitiva nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], non ne avevano affatto condiviso il percorso motivazionale quanto alla valutazione giuridica dei medesimi fatti, letti e qualificati secondo una diversa prospettiva accusatoria. Quanto al secondo rilievo attinente alla prova asseritamente "nuova", la Corte rilevava che il dato documentale del coinvolgimento del solo [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di prevenzione risalente al 2000 era stato oggetto di puntuale ricognizione da parte sia dei giudici di merito che di quello di legittimità, che avevano già affrontato direttamente la relativa questione. La pretesa nuova prova sarebbe perciò priva di reale consistenza e idoneità a ribaltare sia il quadro istruttorio che la valutazione espressa nella sentenza cili condanna. D'altra parte, il rimedio per il lamentato errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione con la sentenza n. 23890 del 2021 sarebbe il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. e non il giudizio di revisione. 2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA], riproponendo, con un diffuso e sostanzialmente unitario motivo di gravame (i cui argomenti sono stati ribaditi con i "motivi nuovi" ritualmente depositati dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] successivamente nominato), le medesime questioni avanzate con la richiesta di revisione. Da un lato, il ricorrente censura, per i profili della violazione di legge e della manifesta illogicità della motivazione, la decisione della Corte territoriale che non avrebbe valutato la oggettiva incompatibilità - "l'interferenza cognitiva" quanto alla provenienza lecita o illecita dei capitali impiegati nella gestione delle attività imprenditoriali, elemento caratterizzante questo sia l'associazione per delinquere che le intestazioni fittizie per le quali [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto e [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato - della ricostruzione probatoria dei medesimi fatti storici posti a fondamento delle due contrastanti sentenze. Dall'altro, il ricorrente ribadisc:e la rilevanza e la idoneità della nuova prova documentale, concernente il perimetro soggettivo del procedimento di prevenzione risalente al 2000, che riguardava solo [OSCURATO:PERSONA] e non anche i suoi fratelli Luigi e Salvatore: prova nuova e dirimente, questa, che poneva in risalto l'errore di fatto in cui era incorsa Cass.n. 23890 del 2021. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, condividendo l'apparato argonnentativo della sentenza impugnata, in merito ad entrambi i profili del preteso contrasto fra giudicati e della asserita novità del dedotto elemento di prova, e ritenendo pertanto l'insussistenza delle condizioni per la revisione del processo ex art. 630 cod. proc. pen. Il difensore ha depositato successivamente "Note illustrative in replica alla requisitoria scritta" con cui contrasta le conclusioni del Procuratore Generale con particolare riguardo al requisito della novità della prova. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso (ivi considerati anche i "motivi nuovi") è manifestamente infondato e, benché ampio e diffuso, per taluni versi aspecifico. 2. Per un verso, la questione del contrasto fra giudicati è stata analiticamente presa in considerazione dai Giudici della revisione, i quali ne hanno ripercorso l'intero iter nei giudizi di merito e in quello di legittimità, rimarcando adeguatamente come essa fosse già stata oggetto di una diffusa disamina e motivatamente disattesa in quelle sedi e riportando integralmente l'ampia motivazione sul punto di Cass. n. 23890 del 2021 (in particolare i paragrafi 16 e 17, riguardanti le specifiche posizioni di Antonio e [OSCURATO:PERSONA]), nel procedimento conclusosi con la condanna definitiva di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, nel condividere il percorso argomentativo del Tribunale e della Corte d'appello di Napoli prima e della Corte di cassazione poi, ha affrontato e risolto in termini sfavorevoli per il ricorrente i profili di inconciliabilità fra giudicati prospettati con la richiesta di revisione, sottolineando esplicitamente che la mancata condivisione da parte di questi Giudici dell'apprezzamento fattuale precedentemente espresso dal Giudice per l'udienza preliminare di Napoli con il definitivo proscioglimento per insussistenza dei fatti -pronunciato, fra l'altro, nel contesto di un rito semplificato a prova contratta- del coimputa1:o [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'odierno ricorrente, era giustificata da una differente valutazione giuridica dei medesimi fatti storici, che sono stati letti e qualificati secondo una diversa prospettiva dei parametri della imputazione contestata, non alla luce quindi di una diversa e opposta ricostruzione probatoria.Una volta esclusa dall'orizzonte dell'accusa l'esistenza di prove a sostegno dell'ipotesi di riciclaggio di cespiti provenienti da eventuali collegamenti col clan camorristico Contini quanto alla provenienza illecita dei capitali impiegati dai fratelli Righi nel settore della ristorazione, il nucleo centrale dell'apprezzamento giustificativo della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] è consistito dal pertinente rilievo giuridico, erroneamente valutato dal Giudice per l'udienza preliminare napoletano ai fini del proscioglimento del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che i Giudici del processo de quo hanno inteso viceversa attribuire allo specifico interesse dei fratelli Righi alla costituzione di un'associazione criminale dedita alla sistematica e organizzata intestazione fittizia dei beni, volta a occultarne l'effettiva titolarità. Reato, quello di intestazione fittizia dei beni di cui all'art. 12-quinquies del d.l. n. 306 del 1992, conv. dalla L n. 356 del 1992 (oggi reato di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen.), da ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, ma comunque finalizzate a occultarne l'effettiva disponibilità per evitarne l'assoggettamento a misure di prevenzione patrimoniali. E ciò in ragione delle pregresse vicende penali e di prevenzione (pure a prescindere dal loro esito) che avevano direttamente o indirettamente visti coinvolti in passato i fratelli Righi, in concomitanza di evidenti cointeressenze economiche familiari: [OSCURATO:PERSONA] era attinto da un precedente del 1983 per una fattispecie di riciclaggio inserita in circuiti di criminalità organizzata; [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato nel 1998 e condannato a 5 anni di reclusione per associazione finalizzata al narcotraffico e altri reati; [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto nel 2000 a un procedimento di prevenzione, preceduto nel 1999 da una perquisizione personale e domiciliare a carico dei fratelli Luigi e Salvatore, collegata a sua volta a indagini per un reato di intestazione fittizia di beni. È pacifico che, nell'ipotesi in cui il contrasto fra giudicati verta esclusivamente sulla differente valutazione giuridica dello stesso fatto storico operata da giudici diversi nei confronti di imputati diversi, non ricorre alcuna efficacia preclusiva o pregiudiziale, né un contrasto sostanziale di giudicati. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di revisione, non sussiste contrasto fra giudicati agli effetti dell'art. 630, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo e il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti, dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento a una ontologica inconciliabilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisulilo, Rv. 283317; Sez. 1, n. 15088 del 08/01/2021, Elia, Rv. 281188; Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, Delbono, Rv. 273749; Sez. 5, n. 633de1 06/12/2017, dep. 2018, Boschetti, Rv. 271928). D'altra parte, non può seriamente dubitarsi che, nella specie, i Giudici, i quali hanno emesso o confermato la sentenza di condanna nei confronti di un ulteriore e diverso concorrente -[OSCURATO:PERSONA]- abbiano assolto compiutamente il doveroso impegno motivazionale (nel rispetto del principio affermato da Cass., Sez. 2, n. 17021 del 29/03/2022, Dori, Rv. 283117, e Sez. 5, n. 17553 del 10/03/2021, Dassatti, Rv. 281141) ad analizzare gli elementi valorizzati nell'altro processo per pervenire alla soluzione liberatoria del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e ad evidenziare, alla stregua di un rigoroso apparato argomentativo, le ragioni, diverse e ulteriori, in base alle quali essi sono pervenuti, in linea di diritto, all'opposta soluzione. La pronuncia della Corte d'appello di Roma d'inammissibilità, per questo aspetto, della richiesta di revisione di [OSCURATO:PERSONA] si palesa, dunque, sorretta da congrua e logica motivazione sia in fatto che in diritto ed è perciò insindacabile in sede di scrutinio di legittimità. 3. Per altro verso, atteso che la rimozione degli effetti del giudicato di condanna mediante la revisione non può avere come presupposto una diversa disamina del dedotto e del deducibile, bensì l'emergenza di nuovi elementi di prova, estranei e diversi da quelli definiti e valutati nel processo di merito, ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia adempiuto correttamente al compito di apprezzare la effettiva consistenza e valenza della prova asseritamente "nuova" a ribaltare l'originario costrutto accusatorio, giudicandola palesemente inidonea a travolgere il giudicato di condanna. La Corte ha infatti evidenziato che la documentata circostanza dell'assoggettamento del solo [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di prevenzione risalente al 2000 era stato oggetto di puntuale vaglio da parte sia dei giudici di merito che di quello di legittimità, i quali avevano già affrontato direttamente la relativa questione, risolvendola nel senso sopra indicato. Essi, preso atto dei precedenti penali, delle indagini patrimoniali e delle perquisizioni personali e domiciliari subite anche da Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] per le concomitanti cointeressenze economiche familiari, avevano valutato la rilevanza di tale circostanza come determinante per ritenere che "i fratelli Righi, a prescindere dall'esito favorevole di quel procedimento di prevenzione, potessero coltivare l'interesse a eludere l'applicazione di tali misure attraverso una meticolosa attività organizzata, volta a intestare fittiziamente beni a terzi soggetti schermando le proprie persone". Una delibazione, questa, che risulta giustificata da un congruo e logico apparato argomentativo ed è perciò insindacabile in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato. 4. A ben vedere, appare condivisibile l'affermazione della Corte della revisione, secondo cui il ricorrente invoca in realtà "un inammissibile ulteriore grado di giudizio", addirittura denunziando un preteso errore di fatto sul punto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione con la sentenza n. 23890 del 2021, mentre è noto che il rimedio apprestato a tal fine dall'ordinamento è il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., non certamente il giudizio di revisione. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, cori la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di tremila euro alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna
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