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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 1996

Cassazione n. 42542/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/05/1996 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ( letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e puntuali argomenti giuridici dal giudice di merito escludendo la applicabilità alla specie del disposto di cui all'art 131 bis cp alla luce della consistenza oggettiva della condotta e dell'intensità del dolo riscontrati, aspetti valorizzati in termini da porre la relativa valutazione al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità ritenuta; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 luglio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/05/1996 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ( letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e puntuali argomenti giuridici dal giudice di merito escludendo la applicabilità alla specie del disposto di cui all'art 131 bis cp alla luce della consistenza oggettiva della condotta e dell'intensità del dolo riscontrati, aspetti valorizzati in termini da porre la relativa valutazione al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità ritenuta; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023
Sentenza Cassazione n. 42542/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris