CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33244/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03DK369) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2026 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] (c.u.i. 03DK369) ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 21 gennaio 2026, che ha confermato la condanna inflitta in primo grado con rito abbreviato, per un delitto di furto aggravato commesso in luogo di privata dimora. La sentenza, da leggersi unitariamente rispetto a quella di primo grado, in quanto seguono analogo iter logico argomentativo e si fondano sulla medesima piattaforma probatoria (cfr , ex multís, Sez. 2 n. 37295 de/ 12/06/2019 , Rv. 277218 - 0), motiva adeguatamente sia sul piano del ragionamento probatorio che su quello della qualificazione giuridica del fatto. Quanto al motivo di ricorso, incentrato sulla mancata applicazione della pena sostitutiva, è inammissibile, in quanto reitera un motivo d'appello cui la Corte territoriale ha dato adeguata e ragionevole risposta, rilevando molteplici indici fattuali in ragione dei quali ha formulato una prognosi negativa in termini di ricaduta nel delitto ed evidenziando come le allegazioni difensive non consentissero di superare tale giudizio, in quanto generiche e non riscontrate da adeguata documentazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inam P.Q.M