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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 01885/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1456-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2022 n. 01456 sez.

SU -ud. 13-12-2022 - 2 - COLONNA 27, presso la sede dell'Avvocatura regionale, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 160/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Nella controversia originata dall’impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. della determinazione di decadenza (n.

G13852 del 12.10.2017) con la quale la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto, nei confronti della Società, la revoca della concessione di area demaniale sit uata nel Comune di Roma, in sinistra idraulica del fiume Tevere in località [OSCURATO:PERSONA], nonché del provvedimento di ripresa in possesso del bene demaniale, delle procedure volte al recupero delle somme non pagate a titolo di canone concessorio e dell’avviso di pubblicazione della disponibilità dell’area demaniale, il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, per brevità, T.S.A.P.), con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava il ricorso.

In particolare, il T.S.A.P. rilevava che la Soci età , per godere appieno della concessione demaniale, avrebbe dovuto ottenere da [OSCURATO:PERSONA] un permesso di costruire che, però, malgrado l’originaria richiesta, risalente al 2012, e varie diffide negli anni, non era ancora stato ottenuto alla data della decisione.

Riteneva, ancora, legittimo l’art.13 del regolamento comunale nella parte in cui disponeva la limitazione del canone a soli tre anni in quanto quel termine di comporto funge da sollecitazione all’interessato per la conclusione dei procedimenti necessari ad ottenere i provvedimenti indispensabili pe lo svolgimento di un’attività.

Ric. 2022 n. 01456 sez.

SU -ud. 13-12-2022 - 3 - Avverso la sentenza ricorre la [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Il ricorso è stato avviato per la trattazione, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod.proc. civ., in camera di consiglio, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo -rubricato: nullità del procedimento ex art.360, num.4, cod.proc.civ., in relazione all’art.132 cod. proc. civ., all’art.118 disp.att. c od. proc. civ., all’art.111 Cost., all’art. 115 cod. proc.civ. e all’art.116 cod. proc. civ. - la ricorrente denuncia la sentenza impugnata di nullità, in quanto affetta da error in procedendo, per essere la motivazione meramente apparente.

In particolare, la Società, riportati per esteso i primi due motivi del ricorso proposto innanzi al T.S.A.P., evidenzia come tale Giudice, anziché pronunciarsi in riferimento alle censure poste dalla ricorrente (relative all’eccezione di inademplenti non est adimplendum e se l’omessa corresponsione del canone concessorio fosse motivo legittimante la declaratoria di decadenza disposta dall’Amministrazione), avrebbe argomentato tutt’altro, seguendo un iter logico-giuridico avulso sia dalle motivazioni poste alla base del provvedimento a suo tempo impugnato sia dalle censure proposte in ricorso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 1.1 La censura è infondata.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., tra le altre di recente, Cass. n. 6758 del 01/03/2022) r icorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. quando essa, benchégraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio Ric. 2022 n. 01456 sez.

SU -ud. 13-12-2022 - 4 - convincimento, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.

Esclusa (da Sez.

U, sentenza n. 8053 del 07/04/2014) qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, come ripetutamente affermato anche in seguito da queste Sezioni Unite ( Sez.

U ordinanza n. 32000 del 28.10.2022; Sez.

U, ordinanza n. 11453 del 8.4.2022; Sez.

U, sentenza n. 41989 del 30.12.2021; Sez.

U, sentenza n. 40543 del 17.12.2021), una motivazione pu ò̀ dirsi "apparente", e comportare la nullità̀ della sentenza, soltanto quando sia "impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità̀ de l suo ragionamento" (cos̀ Cass. Sez.

U. n. 40543/21, cit.). 1.2 Nel caso in esame, la sentenza, sia pure nella sua stringatezza, esplicita il percorso motivazionale seguito dal Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] il quale ha ritenuto legittimo, da un canto, il provvedimento di revoca, a fronte del mancato ottenimento da parte della concessionaria del permesso a costruire, e, dall’altro, legittimo anche il termine di tre anni fissato dal regolamento comunale perché di comporto e di sollecitazione all’interessato per la conclusione dei procedimenti necessari ad ottenere i provvedimenti indispensabili per lo svolgimento di un’attività.

Appare, inoltre, evidente che il T.S.A.P., nell’evidenziare il lungo lasso di tempo trascorso dalla prima richiesta e dall’ultima diffida esperite dalla Società, senza che il permesso di costruire fosse stato ottenuto, ha ritenuto inesistente l’invocato factum principis e abbia, al contrario, ritenuto che la ricorrente non avesse fatto quanto in suo potere per ottenere il necessario, ai fini del permanere della concessione, permesso. 2.Con il secondo motivo, articolato in subordine, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, num.3 cod.proc. civ., la erronea e/o falsa applicazione degli artt.1, 2, 3, 6 e 21 quinqu i es della legge 7 agosto 1990 n. 241 nonché del principio di legittimità Ric. 2022 n. 01456 sez.

SU -ud. 13-12-2022 - 5 - dell’azione amministrativa laddove il T.S.A.P. aveva integrato il provvedimento decadenziale impugnato con una motivazione del tutto assente nell’atto, imputando l’inadempimento della Regione [OSCURATO:PERSONA] e il conseguente arresto del procedimento di permesso a costruire all’istante [OSCURATO:SOCIETA]., pur evidenziando che quest’ultima aveva più volte sollecitato in tal senso le Amministrazioni medesime.

3. Con il terzo motivo di ricorso - rubricato: v iolazione o falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 cpc, in relazione all’art.111 Cost., comma 8, per eccesso di potere giurisdizionale.

Violazione del principio costituzionale di separazione dei poteri ed eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera riservata alla discrezionalità dell’Amministrazione- si censura l’argomentazione svolta dal T.S.A.P. sub G1) e G2) della sentenza impugnata, rilevando che,con la stessa, si sia integrato, illegittimamente, il provvedimento emesso dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], sostituendo le proprie valutazioni a quelle svolte dalla pubblica amministrazione.

4. Le censure possono trattarsi congiuntamente, in quanto connesse, e sono infondate.

Perla giurisprudenza di queste Sezioni Unite (cfr. Cass, Sez.

Un.29/04/2021 n. 11291 ) l 'ambito del sindacato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, qualora sia chiamato a pronunciarsi in unico grado sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati, è limitato all'accertamento dei vizi possibili dello svolgimento della funzione pubblica, compresi quelli denotati dalle figure sintomatiche dell'eccesso di potere; esso attiene quindi alla verifica della ragionevolezza e proporzionalità della scelta rispetto al fine e non si estende alle ragioni di merito, dovendosi arrestare dinanzi non solo alle ipotesi di scelte equivalenti ma anche a quelle meno attendibili, purché congruenti con il fine da raggiungere e con le esigenze da governare .

Ric. 2022 n. 01456 sez.

SU -ud. 13-12-2022 - 6 - 4.1 Alla luce di tale principio deve escludersi che il T.S.A.P. abbia integrato l’atto amministrativo e/o invaso la sfera di discrezionalità della pubblica amministrazione.

Con la sentenza impugnata il T.S.A.P. ha, infatti, posto quale primo presupposto, attestante un inadempimento all’atto concessorio e come tale legittimante l’adozione del provvedimento amministrativo di revoca, la circostanza di fatto che, a distanza di otto anni dalla richiesta e di tre dall’ultima diffida da parte della Società, alla data della decisione (4 novembre 2020), non era ancora stato ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] l’indispensabile permesso a costruire, cos̀, implicitamente, disattendendo le contrarie eccezioni difensive tese a imputare tale ritardo alla Regione e a giustificare il mancato pagamento dei canoni posto a base del provvedimento di revoca.

Inoltre, il T.S.A.P., oltre a imputare alla Società il mancato agere, ha espressamente ritenuto legittimo il termine di limitazione dei canoni di tre anni, ritenendolo termine di comporto che funge anche da sollecitazione all’interessato per la conclusione dei provvedimenti indispensabili per lo svolgimento di un’attività laddove un termine più ampio si risolverebbe in un ingiustificato privilegio per il soggetto destinatario di un atto di concessione esonerandolo dallo svolgimento delle predette attività.

4.2. Appare, pertanto, evidente che il T.S.A.P., con la sentenza impugnata, si è limitato al riscontro di legittimità dei provvedimenti impugnati,interpretando la normativa di riferimento, analizzando la e rapportandola ai fatti e agli atti inerenti la vicenda , senza alcuna interferenza dell’attività giurisdizionale nell’ambito di competenza dell’Amministrazione. 5.Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va, pertanto, rigettato con la condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

Ric. 2022 n. 01456 sez.

SU -ud. 13-12-2022 - 7 -

6. L’esito del ricorso comporta la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione in favore della controricorrente delle spese liquidate in complessivi euro 5.200,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfetario nella misura del 15% per cento e accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13,comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1456-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2022 n. 01456 sez. SU -ud. 13-12-2022 - 2 - COLONNA 27, presso la sede dell'Avvocatura regionale, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 160/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nella controversia originata dall’impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. della determinazione di decadenza (n. G13852 del 12.10.2017) con la quale la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto, nei confronti della Società, la revoca della concessione di area demaniale sit uata nel Comune di Roma, in sinistra idraulica del fiume Tevere in località [OSCURATO:PERSONA], nonché del provvedimento di ripresa in possesso del bene demaniale, delle procedure volte al recupero delle somme non pagate a titolo di canone concessorio e dell’avviso di pubblicazione della disponibilità dell’area demaniale, il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, per brevità, T.S.A.P.), con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava il ricorso. In particolare, il T.S.A.P. rilevava che la Soci età , per godere appieno della concessione demaniale, avrebbe dovuto ottenere da [OSCURATO:PERSONA] un permesso di costruire che, però, malgrado l’originaria richiesta, risalente al 2012, e varie diffide negli anni, non era ancora stato ottenuto alla data della decisione. Riteneva, ancora, legittimo l’art.13 del regolamento comunale nella parte in cui disponeva la limitazione del canone a soli tre anni in quanto quel termine di comporto funge da sollecitazione all’interessato per la conclusione dei procedimenti necessari ad ottenere i provvedimenti indispensabili pe lo svolgimento di un’attività. Ric. 2022 n. 01456 sez. SU -ud. 13-12-2022 - 3 - Avverso la sentenza ricorre la [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Il ricorso è stato avviato per la trattazione, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod.proc. civ., in camera di consiglio, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo -rubricato: nullità del procedimento ex art.360, num.4, cod.proc.civ., in relazione all’art.132 cod. proc. civ., all’art.118 disp.att. c od. proc. civ., all’art.111 Cost., all’art. 115 cod. proc.civ. e all’art.116 cod. proc. civ. - la ricorrente denuncia la sentenza impugnata di nullità, in quanto affetta da error in procedendo, per essere la motivazione meramente apparente. In particolare, la Società, riportati per esteso i primi due motivi del ricorso proposto innanzi al T.S.A.P., evidenzia come tale Giudice, anziché pronunciarsi in riferimento alle censure poste dalla ricorrente (relative all’eccezione di inademplenti non est adimplendum e se l’omessa corresponsione del canone concessorio fosse motivo legittimante la declaratoria di decadenza disposta dall’Amministrazione), avrebbe argomentato tutt’altro, seguendo un iter logico-giuridico avulso sia dalle motivazioni poste alla base del provvedimento a suo tempo impugnato sia dalle censure proposte in ricorso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 1.1 La censura è infondata. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., tra le altre di recente, Cass. n. 6758 del 01/03/2022) r icorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. quando essa, benchégraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio Ric. 2022 n. 01456 sez. SU -ud. 13-12-2022 - 4 - convincimento, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. Esclusa (da Sez. U, sentenza n. 8053 del 07/04/2014) qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, come ripetutamente affermato anche in seguito da queste Sezioni Unite ( Sez. U ordinanza n. 32000 del 28.10.2022; Sez. U, ordinanza n. 11453 del 8.4.2022; Sez. U, sentenza n. 41989 del 30.12.2021; Sez. U, sentenza n. 40543 del 17.12.2021), una motivazione pu ò̀ dirsi "apparente", e comportare la nullità̀ della sentenza, soltanto quando sia "impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità̀ de l suo ragionamento" (cos̀ Cass. Sez. U. n. 40543/21, cit.). 1.2 Nel caso in esame, la sentenza, sia pure nella sua stringatezza, esplicita il percorso motivazionale seguito dal Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] il quale ha ritenuto legittimo, da un canto, il provvedimento di revoca, a fronte del mancato ottenimento da parte della concessionaria del permesso a costruire, e, dall’altro, legittimo anche il termine di tre anni fissato dal regolamento comunale perché di comporto e di sollecitazione all’interessato per la conclusione dei procedimenti necessari ad ottenere i provvedimenti indispensabili per lo svolgimento di un’attività. Appare, inoltre, evidente che il T.S.A.P., nell’evidenziare il lungo lasso di tempo trascorso dalla prima richiesta e dall’ultima diffida esperite dalla Società, senza che il permesso di costruire fosse stato ottenuto, ha ritenuto inesistente l’invocato factum principis e abbia, al contrario, ritenuto che la ricorrente non avesse fatto quanto in suo potere per ottenere il necessario, ai fini del permanere della concessione, permesso. 2.Con il secondo motivo, articolato in subordine, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, num.3 cod.proc. civ., la erronea e/o falsa applicazione degli artt.1, 2, 3, 6 e 21 quinqu i es della legge 7 agosto 1990 n. 241 nonché del principio di legittimità Ric. 2022 n. 01456 sez. SU -ud. 13-12-2022 - 5 - dell’azione amministrativa laddove il T.S.A.P. aveva integrato il provvedimento decadenziale impugnato con una motivazione del tutto assente nell’atto, imputando l’inadempimento della Regione [OSCURATO:PERSONA] e il conseguente arresto del procedimento di permesso a costruire all’istante [OSCURATO:SOCIETA]., pur evidenziando che quest’ultima aveva più volte sollecitato in tal senso le Amministrazioni medesime. 3. Con il terzo motivo di ricorso - rubricato: v iolazione o falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 cpc, in relazione all’art.111 Cost., comma 8, per eccesso di potere giurisdizionale. Violazione del principio costituzionale di separazione dei poteri ed eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera riservata alla discrezionalità dell’Amministrazione- si censura l’argomentazione svolta dal T.S.A.P. sub G1) e G2) della sentenza impugnata, rilevando che,con la stessa, si sia integrato, illegittimamente, il provvedimento emesso dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], sostituendo le proprie valutazioni a quelle svolte dalla pubblica amministrazione. 4. Le censure possono trattarsi congiuntamente, in quanto connesse, e sono infondate. Perla giurisprudenza di queste Sezioni Unite (cfr. Cass, Sez. Un.29/04/2021 n. 11291 ) l 'ambito del sindacato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, qualora sia chiamato a pronunciarsi in unico grado sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati, è limitato all'accertamento dei vizi possibili dello svolgimento della funzione pubblica, compresi quelli denotati dalle figure sintomatiche dell'eccesso di potere; esso attiene quindi alla verifica della ragionevolezza e proporzionalità della scelta rispetto al fine e non si estende alle ragioni di merito, dovendosi arrestare dinanzi non solo alle ipotesi di scelte equivalenti ma anche a quelle meno attendibili, purché congruenti con il fine da raggiungere e con le esigenze da governare . Ric. 2022 n. 01456 sez. SU -ud. 13-12-2022 - 6 - 4.1 Alla luce di tale principio deve escludersi che il T.S.A.P. abbia integrato l’atto amministrativo e/o invaso la sfera di discrezionalità della pubblica amministrazione. Con la sentenza impugnata il T.S.A.P. ha, infatti, posto quale primo presupposto, attestante un inadempimento all’atto concessorio e come tale legittimante l’adozione del provvedimento amministrativo di revoca, la circostanza di fatto che, a distanza di otto anni dalla richiesta e di tre dall’ultima diffida da parte della Società, alla data della decisione (4 novembre 2020), non era ancora stato ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] l’indispensabile permesso a costruire, cos̀, implicitamente, disattendendo le contrarie eccezioni difensive tese a imputare tale ritardo alla Regione e a giustificare il mancato pagamento dei canoni posto a base del provvedimento di revoca. Inoltre, il T.S.A.P., oltre a imputare alla Società il mancato agere, ha espressamente ritenuto legittimo il termine di limitazione dei canoni di tre anni, ritenendolo termine di comporto che funge anche da sollecitazione all’interessato per la conclusione dei provvedimenti indispensabili per lo svolgimento di un’attività laddove un termine più ampio si risolverebbe in un ingiustificato privilegio per il soggetto destinatario di un atto di concessione esonerandolo dallo svolgimento delle predette attività. 4.2. Appare, pertanto, evidente che il T.S.A.P., con la sentenza impugnata, si è limitato al riscontro di legittimità dei provvedimenti impugnati,interpretando la normativa di riferimento, analizzando la e rapportandola ai fatti e agli atti inerenti la vicenda , senza alcuna interferenza dell’attività giurisdizionale nell’ambito di competenza dell’Amministrazione. 5.Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va, pertanto, rigettato con la condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Ric. 2022 n. 01456 sez. SU -ud. 13-12-2022 - 7 - 6. L’esito del ricorso comporta la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione in favore della controricorrente delle spese liquidate in complessivi euro 5.200,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfetario nella misura del 15% per cento e accessori di legge. Ai sensi dell’art.13,comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo
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