CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19046/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi; rilevato, infatti, che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3 della sentenza impugnata nella parte in cui esclude la particolare tenuità del fatto in ragione delle modalità dell'arbitrario allontanamento, della strumentali giustificazioni addotte, ma non riscontrate, e dei numerosi e anche specifici precedenti penali, dimostrativi della abitualità della condotta; correttamente esclude, in base alle circostanze di fatto, l'applicabilità dell'attenuante di cui al comma 4 dell'art. 385 cod. pen.; giustifica il diniego delle attenuanti generiche in considerazione dei precedenti e reputa congrua la pena, determinata in misura prossima al minimo edittale); ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così