CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 38234/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7054-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA T. MONTICELLI, 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]., rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'APONTE, OTTAVI() PANNONE; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1015/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 27/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG 7054/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 27 agosto 2019, la Corte d'appello di Catanzaro rigettava l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, di reiezione delle domande di condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in suo favore, della somma di € 30.132,37, per differenze retributive per il periodo da febbraio 2010 fino al 30 aprile 2012, in assenza di prestazione lavorativa; 2. essa condivideva l'assunto del Tribunale, per il quale al lavoratore, che non aveva reso alcuna prestazione, non spettasse alcuna retribuzione; neppure essendo ammissibile, siccome nuova in quanto per la prima volta proposta in appello, la domanda risarcitoria basata sulla sua forzata inattività, per decisione unilaterale ed immotivata di sospensione del rapporto della datrice di lavoro, costitutiva della sua responsabilità "anche sotto il profilo risarcitotici"; 3. con atto notificato il 7 febbraio 2020, il lavoratore ricorreva per cassazione con unico motivo; la società datrice intimata non svolgeva attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1460, 1206, 1175, 1181, 1197, 1218, 2104, 2106 c.c. e 36 Cost., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto l'inesistenza dell'obbligo retributivo datoriale in assenza di una propria prestazione lavorativa, limitandosi a richiamare la necessaria mora credendi del datore di lavoro ed escluso così il proprio diritto alla retribuzione, senza alcuna valutazione di illegittimità della sospensione, unilaterale e immotivata, del rapporto di lavoro (unico motivo); 2. esso è inammissibile; 3. il motivo è generico, perché vìola la prescrizione dell'art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., che ne esige l'illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 23 gennaio 2019, n. 1845), posto che omette di confutare il RG 7054/2020 ragionamento argomentativo della Corte territoriale, con il quale neppure si confronta; 3.1. in disparte il mero richiamo della sinallagmaticità delle prestazioni nel rapporto di lavoro (neppure essendo in contestazione la loro reciproca omissione), esso insiste su una responsabilità risarcitoria datoriale (Cass. 16 aprile 2004, n. 7300, in merito all'integrazione di mora credendi della sospensione unilaterale datoriale del rapporto di lavoro, senza necessità di prova del lavoratore di offerta delle proprie energie lavorative; Cass. 3 ottobre 2018, n. 24109, ai fini contributivi, in riferimento ai casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa dipendente da illegittima interruzione, od unilaterale sospensione, del rapporto da parte del datore di lavoro, quale effetto risarcitorio della sua inadempienza), che la Corte calabrese ha (correttamente) ritenuto oggetto di una domanda risarcitoria formulata per la prima volta in grado di appello (primo capoverso di pg. 6 della sentenza) e pertanto inammissibile per novità (Cass. 10 dicembre 2010, n. 24366); 4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza alcun provvedimento sulle spese di giudizio, non avendo la parte vittoriosa svolto attività difensiva e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 12 ottobre 2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] (dott. [OSCURATO:PERSONA]) e 3