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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00122/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata limitatamente all'attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] i reati di bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e patrimoniale (capo B), commessi nella veste di amministratore unico della società "CSA [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." dichiarata fallita il 21 marzo 2013, nonché per il reato di bancarotta fraudolenta documentale (proc. n. 955/16 RG dib.) commesso nella qualità di amministratore della società "[OSCURATO:SOCIETA]", dichiarata fallita il 17 gennaio 2013; mentre ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla c.d.

"continuazione fallimentare", procedendo alla conseguente riduzione della pena principale.

Inoltre, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, ha rideterminato in anni tre e mesi tre la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fall.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, articolando due motivi.

2.1. Con il primo denuncia violazione dell'art. 219, comma terzo, legge fall.

La condotta distrattiva di cui al capo B) ha riguardato la somma complessiva di euro 1.670,00.

Ricorrerebbe, pertanto, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità ex art. 219, comma terzo, legge fall., che la Corte di appello ha negato con argomenti inconferenti.

2.2. Con il secondo deduce vizio di motivazione circa la prova della condotta di bancarotta documentale di cui al capo A).

L'imputato ha consegnato un DVD contenente la contabilità della società fallita.

Il giudice di merito reputa la circostanza irrilevante, sul presupposto che il contenuto del supporto non fosse stato reso noto al curatore e alla polizia giudiziaria.

In realtà l'imputato aveva chiarito per iscritto il contenuto del DVD che riguarderebbe: il bilancio di verifica 2011, il libro giornale 2012, il registro Iva acquisti 2012, il registro Iva vendite 2012, i partitari 2012.

3. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente al mancato riconoscimento del "danno patrimoniale di speciale tenuità".

2. Il primo motivo è fondato.

Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale riguarda la distrazione della somma complessiva di euro 1.670,00.7 ' La Corte di appello ha negato la circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall. sul rilievo che l'omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili ha impedito la dimostrazione del danno.

La decisione non si conforma ai consolidati principi giurisprudenziali secondo cui la speciale tenuità del danno, integrativa dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267, va valutata in relazione all'importo della distrazione, e non invece all'entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 12724 del 12/12/2019, dep. 2020, Conticello, Rv. 279019).

3. Il secondo motivo è inammissibile.

La doglianza si fonda, in sostanza, sulla deduzione di un travisamento della prova per omissione: i giudici di merito hanno ritenuto che l'imputato non avesse tenuto la contabilità, quando invece la prova della regolare tenuta delle scritture contabili emergeva dal contenuto del DVD versato in atti.

In tal caso grava sul ricorrente l'onere di allegazione e, in particolare, l'onere di specifica indicazione dell'atto pretermesso.

La lettera dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. pone a carico del ricorrente l'onere di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere, nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi, quali l'integrale esposizione e riproduzione nel ricorso, l'allegazione in copia, la precisa indicazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice, purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti.

Nella specie tale onere è rimasto inadempiuto, dato che il ricorrente non allega alcunchè all'atto di impugnazione.

6. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al mancato riconoscimento della diminuente della speciale tenuità del danno di cui all'art. 219 comma terzo, legge fall., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della diminuente della speciale tenuità del danno, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.

Così deciso il 03/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] tta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata limitatamente all'attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] i reati di bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e patrimoniale (capo B), commessi nella veste di amministratore unico della società "CSA [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." dichiarata fallita il 21 marzo 2013, nonché per il reato di bancarotta fraudolenta documentale (proc. n. 955/16 RG dib.) commesso nella qualità di amministratore della società "[OSCURATO:SOCIETA]", dichiarata fallita il 17 gennaio 2013; mentre ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla c.d. "continuazione fallimentare", procedendo alla conseguente riduzione della pena principale. Inoltre, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, ha rideterminato in anni tre e mesi tre la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fall. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo denuncia violazione dell'art. 219, comma terzo, legge fall. La condotta distrattiva di cui al capo B) ha riguardato la somma complessiva di euro 1.670,00. Ricorrerebbe, pertanto, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità ex art. 219, comma terzo, legge fall., che la Corte di appello ha negato con argomenti inconferenti. 2.2. Con il secondo deduce vizio di motivazione circa la prova della condotta di bancarotta documentale di cui al capo A). L'imputato ha consegnato un DVD contenente la contabilità della società fallita. Il giudice di merito reputa la circostanza irrilevante, sul presupposto che il contenuto del supporto non fosse stato reso noto al curatore e alla polizia giudiziaria. In realtà l'imputato aveva chiarito per iscritto il contenuto del DVD che riguarderebbe: il bilancio di verifica 2011, il libro giornale 2012, il registro Iva acquisti 2012, il registro Iva vendite 2012, i partitari 2012. 3. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al mancato riconoscimento del "danno patrimoniale di speciale tenuità". 2. Il primo motivo è fondato. Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale riguarda la distrazione della somma complessiva di euro 1.670,00.7 ' La Corte di appello ha negato la circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall. sul rilievo che l'omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili ha impedito la dimostrazione del danno. La decisione non si conforma ai consolidati principi giurisprudenziali secondo cui la speciale tenuità del danno, integrativa dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267, va valutata in relazione all'importo della distrazione, e non invece all'entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 12724 del 12/12/2019, dep. 2020, Conticello, Rv. 279019). 3. Il secondo motivo è inammissibile. La doglianza si fonda, in sostanza, sulla deduzione di un travisamento della prova per omissione: i giudici di merito hanno ritenuto che l'imputato non avesse tenuto la contabilità, quando invece la prova della regolare tenuta delle scritture contabili emergeva dal contenuto del DVD versato in atti. In tal caso grava sul ricorrente l'onere di allegazione e, in particolare, l'onere di specifica indicazione dell'atto pretermesso. La lettera dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. pone a carico del ricorrente l'onere di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere, nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi, quali l'integrale esposizione e riproduzione nel ricorso, l'allegazione in copia, la precisa indicazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice, purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti. Nella specie tale onere è rimasto inadempiuto, dato che il ricorrente non allega alcunchè all'atto di impugnazione. 6. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al mancato riconoscimento della diminuente della speciale tenuità del danno di cui all'art. 219 comma terzo, legge fall., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della diminuente della speciale tenuità del danno, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Così deciso il 03/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] tta [OSCURATO:PERSONA]