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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 22997/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto come da requisitoria in atti. [OSCURATO:PERSONA] 'FATTO

1. Con sentenza del 15/11/2022 la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, in data 02/02/2022, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], a seguito di giudizio abbreviato, per il delitto di cui all'art. 455 cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con unico motivo violazione di legge con riferimento agli artt. 438 e ss. cod. proc. pen.

Ricorda il difensore di aver presentato al Giudice per l'udienza preliminare un'istanza scritta «di differimento dell'udienza, rappresentando in quella sede l'intenzione di voler definire il procedimento secondo le forme del rito abbreviato», per il quale si era munito di procura speciale; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], però, il Giudice per l'udienza preliminare ha respinto l'istanza di rinvio e, nominato un sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pien., ha ammesso l'imputato al rito richiesto, contestualmente celebrato.

Ritenuta integrata una nullità di ordine generale, il difensore ha chiesto alla Corte di appello la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, ma la Corte ha respinto l'istanza e confermato la sentenza impugnata.

Il difensore precisa altresì di non lamentarsi del mancato accoglimento dell'istanza di rinvio (cfr. pag. 3, ultimo capoverso, del ricorso) e aggiunge che pure la volontà dell'imputato è stata rispettata: «ritualmente si prendeva atto della volontà del Criscuolo di accedere al rito abbreviato secco» (pag. 8 del ricorso).

«Ciò che costituisce oggetto di ricorso, invece, è la parziale considerazione che la Corte Territoriale ha operato circa questa istanza.

In sentenza espressamente si legge: "in base all'istanza proveniente dallo stesso imputato e ritualmente depositata dal difensore nonché procuratore speciale del Criscuolo" (cfr. pag. 3)» (ibidem).

Secondo il ricorrente, la Corte di appello ha errato nel ritenere inconferente la giurisprudenza richiamata nell'atto di appello, che ritiene viziata da nullità di ordine generale la richiesta di giudizio abbreviato presentata in udienza dal sostituto ex art. 102 cod. proc. pen. non munito di procura né espressamente delegato dal procuratore speciale: la Corte ha ritenuto non assimilabile la sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen. a quella officiosa ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., senza considerare che l'art. 102 è espressamente richiamato dall'art. 97, comma 4.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.Il difensore del ricorrente, pur avendo chiesto la discussione orale, non si è presentato all'udienza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

1. Dagli atti, cui la Corte ha accesso in quanto è denunciato un error in procedendo, risulta che: - in data 18/11/2021 l'imputato ha conferito all'avv. [OSCURATO:PERSONA] nomina a difensore e procura speciale per richiedere, tra l'altro, il giudizio abbreviato.

La firma dell'imputato, in calce all'atto, è stata autenticata dal difensore medesimo, come previsto dal combinato disposto degli artt. 438, comma :3, e 583, comma 3, cod. proc. pen.; - in data 24/01/2022, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] hai depositato un atto nel quale erano riportate le seguenti espressioni: «chiede di definire il presente procedimento nelle forme di cui agli artt. 438 e seg. c.p.p. (si allega procura speciale); chiede, altresì, un rinvio della predetta udienza ad altra data, al fine di consentire la presenza del titolare dell'incarico difensivo»; - all'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice, assente l'imputato detenuto che aveva rinunciato a comparire ed assente il suo difensore di fiducia, ha nominato un sostituto ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; questi ha insistito nell'istanza di rinvio, che è stata rigettata perché ritenuta non giustificata in alcun modo né sorretta da documentazione attestante impedimenti.

A questo punto il giudice ha ammesso l'imputato al rito abbreviato, come richiesto, e le parti hanno concluso.

2. La decisione della Corte di appello, di respingere il motivo che oggi viene sostanzialmente riproposto, è corretta.

Il ricorso, sul punto, difetta anzitutto di chiarezza, poiché non contesta la correttezza della decisione del giudice di primo grado di respingere l'istanza di rinvio, non documentata, ed allo stesso tempo giudica che la volontà dell'imputato, di essere effettivamente ammesso al giudizio abbreviato, sia sl:ata rispettata.

Sembra di comprendere, dalle parole trascritte in premessa, che il ricorrente si lamenti del fatto che il giudice di primo grado abbia ritenuto come ritualmente depositata l'istanza di ammissione al giudizio abbreviato, anche se conferma che quella era la strada processuale prescelta, ed abbia acconsentito alla celebrazione del rito mediante sostituzione officiosa del difensore fiduciario munito di procura speciale.Se, però, il giudice di primo grado non avesse considerato quella depositata dal difensore munito di procura speciale una vera e propria istanza di ammissione al rito, avrebbe dovuto - essendo ingiustificata l'istanza di rinvio - invitare le parti all'immediata discussione in udienza preliminare ed evidentemente (posto che l'affermazione di responsabilità non è nemmeno contestata dal ricorrente) disporre il rinvio a giudizio dell'imputato, che a quel punto sarebbe stato giudicato con il rito ordinario, senza poter fruire della riduzione di pena stabilita dall'art. 442 cod. proc. pen. (dal momento che, come è chiaro, l'imputato ha rinunciato a difendersi provando e ciò costituiva sua espressa volontà, e posto che l'affermazione di responsabilità non è da lui contestata).

Se, invece, ciò che il difensore intende sostenere è che il giudice abbia correttamente interpretato la volontà dell'imputato (come in effetti ribadisce nel ricorso), ma abbia errato nel consentire la celebrazione del giudizio abbreviato in assenza del titolare effettivo della procura speciale, il ragionamento sarebbe assurdo.

Di fronte ad una richiesta di rinvio infondata, infatti, il giudice avrebbe tuttavia l'obbligo di accoglierla, per consentire la presenza del procuratore speciale.

3. In realtà, la successione degli eventi ed il tenore della richiesta depositata il 24/01/2022 sono chiari.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA], già munito di valida procura speciale per chiedere il giudizio abbreviato, ha avanzato una chiarissima richiesta scritta di ammissione del proprio assistito a tale rito («chiede di definire il presente procedimento nelle forme di cui agli artt. 438 e seg. c.p.p.»), contestualmente domandando il rinvio dell'udienza.

Del resto, la richiesta di giudizio abbreviato poteva essere presentata al più tardi per l'ormai imminente ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) udienza preliminare, cui il difensore non si sarebbe presentato; se non avesse presentato l'istanza scritta di giudizio abbreviato e non avesse nominato un sostituto processuale delegandogli la presentazione dell'istanza in forma orale all'udienza, avrebbe compromesso le ragioni del proprio assistito precludendogli, nel prevedibile caso di rigetto dell'istanza di rinvio, l'accesso al rito.

La richiesta di giudizio abbreviato è stata del tutto rituale, essendo espressamente previsto che la stessa possa essere formulata anche per iscritto (art. 438, comma 2, cod. proc. pen.: cfr. Sez. 4, n. 23196 del :10/05/2016, Mema, non massimata, nonché Sez. 3, n. 30871 del 03/06/2015, Suez, Rv. 264199) ed essendo previsto dalla norma esclusivamente il termine finale («fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422»: art. 438, comma 2, cod. proc. pen.) per formalizzare la richiesta, che certamente può essere presentata anche prima dell'inizio dell'udienza preliminare.Il riferimento alla giurisprudenza relativa ai poteri del sostituto processuale (delegato dal difensore o nominato d'ufficio) è fuori fuoco, rispetto alla soluzione del problema, perché le pronunce alle quali il difensore continua a riferirsi riguardano il diverso caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato sia avanzata esclusivamente dal sostituto, non munito di procura speciale né espressamente delegato all'incombente da chi quella procura abbia legittimamente ottenuto.

Sul punto la giurisprudenza è pacifica (per tutte, si vedano Sez. 2, n. 45328 del 01/10/2013, Rossi, Rv. 257497; Sez. 5, n. 3703 del 17/11/2011, dep. 2012, Moschini, Rv. 252943; Sez. 5, n. 34641 del 26/05/2011, Giangrande, Rv. 251207), ma inconferente nel caso in esame, che riguarda una fattispecie tutt'affatto diversa, nella quale la richiesta di giudizio abbreviato è stata depositata, prima ed in vista dell'udienza preliminare, per iscritto, dal procuratore speciale a tal fine nominato.

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in eurD tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto come da requisitoria in atti. [OSCURATO:PERSONA] 'FATTO 1. Con sentenza del 15/11/2022 la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, in data 02/02/2022, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], a seguito di giudizio abbreviato, per il delitto di cui all'art. 455 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con unico motivo violazione di legge con riferimento agli artt. 438 e ss. cod. proc. pen. Ricorda il difensore di aver presentato al Giudice per l'udienza preliminare un'istanza scritta «di differimento dell'udienza, rappresentando in quella sede l'intenzione di voler definire il procedimento secondo le forme del rito abbreviato», per il quale si era munito di procura speciale; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], però, il Giudice per l'udienza preliminare ha respinto l'istanza di rinvio e, nominato un sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pien., ha ammesso l'imputato al rito richiesto, contestualmente celebrato. Ritenuta integrata una nullità di ordine generale, il difensore ha chiesto alla Corte di appello la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, ma la Corte ha respinto l'istanza e confermato la sentenza impugnata. Il difensore precisa altresì di non lamentarsi del mancato accoglimento dell'istanza di rinvio (cfr. pag. 3, ultimo capoverso, del ricorso) e aggiunge che pure la volontà dell'imputato è stata rispettata: «ritualmente si prendeva atto della volontà del Criscuolo di accedere al rito abbreviato secco» (pag. 8 del ricorso). «Ciò che costituisce oggetto di ricorso, invece, è la parziale considerazione che la Corte Territoriale ha operato circa questa istanza. In sentenza espressamente si legge: "in base all'istanza proveniente dallo stesso imputato e ritualmente depositata dal difensore nonché procuratore speciale del Criscuolo" (cfr. pag. 3)» (ibidem). Secondo il ricorrente, la Corte di appello ha errato nel ritenere inconferente la giurisprudenza richiamata nell'atto di appello, che ritiene viziata da nullità di ordine generale la richiesta di giudizio abbreviato presentata in udienza dal sostituto ex art. 102 cod. proc. pen. non munito di procura né espressamente delegato dal procuratore speciale: la Corte ha ritenuto non assimilabile la sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen. a quella officiosa ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., senza considerare che l'art. 102 è espressamente richiamato dall'art. 97, comma 4. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.Il difensore del ricorrente, pur avendo chiesto la discussione orale, non si è presentato all'udienza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. 1. Dagli atti, cui la Corte ha accesso in quanto è denunciato un error in procedendo, risulta che: - in data 18/11/2021 l'imputato ha conferito all'avv. [OSCURATO:PERSONA] nomina a difensore e procura speciale per richiedere, tra l'altro, il giudizio abbreviato. La firma dell'imputato, in calce all'atto, è stata autenticata dal difensore medesimo, come previsto dal combinato disposto degli artt. 438, comma :3, e 583, comma 3, cod. proc. pen.; - in data 24/01/2022, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] hai depositato un atto nel quale erano riportate le seguenti espressioni: «chiede di definire il presente procedimento nelle forme di cui agli artt. 438 e seg. c.p.p. (si allega procura speciale); chiede, altresì, un rinvio della predetta udienza ad altra data, al fine di consentire la presenza del titolare dell'incarico difensivo»; - all'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice, assente l'imputato detenuto che aveva rinunciato a comparire ed assente il suo difensore di fiducia, ha nominato un sostituto ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; questi ha insistito nell'istanza di rinvio, che è stata rigettata perché ritenuta non giustificata in alcun modo né sorretta da documentazione attestante impedimenti. A questo punto il giudice ha ammesso l'imputato al rito abbreviato, come richiesto, e le parti hanno concluso. 2. La decisione della Corte di appello, di respingere il motivo che oggi viene sostanzialmente riproposto, è corretta. Il ricorso, sul punto, difetta anzitutto di chiarezza, poiché non contesta la correttezza della decisione del giudice di primo grado di respingere l'istanza di rinvio, non documentata, ed allo stesso tempo giudica che la volontà dell'imputato, di essere effettivamente ammesso al giudizio abbreviato, sia sl:ata rispettata. Sembra di comprendere, dalle parole trascritte in premessa, che il ricorrente si lamenti del fatto che il giudice di primo grado abbia ritenuto come ritualmente depositata l'istanza di ammissione al giudizio abbreviato, anche se conferma che quella era la strada processuale prescelta, ed abbia acconsentito alla celebrazione del rito mediante sostituzione officiosa del difensore fiduciario munito di procura speciale.Se, però, il giudice di primo grado non avesse considerato quella depositata dal difensore munito di procura speciale una vera e propria istanza di ammissione al rito, avrebbe dovuto - essendo ingiustificata l'istanza di rinvio - invitare le parti all'immediata discussione in udienza preliminare ed evidentemente (posto che l'affermazione di responsabilità non è nemmeno contestata dal ricorrente) disporre il rinvio a giudizio dell'imputato, che a quel punto sarebbe stato giudicato con il rito ordinario, senza poter fruire della riduzione di pena stabilita dall'art. 442 cod. proc. pen. (dal momento che, come è chiaro, l'imputato ha rinunciato a difendersi provando e ciò costituiva sua espressa volontà, e posto che l'affermazione di responsabilità non è da lui contestata). Se, invece, ciò che il difensore intende sostenere è che il giudice abbia correttamente interpretato la volontà dell'imputato (come in effetti ribadisce nel ricorso), ma abbia errato nel consentire la celebrazione del giudizio abbreviato in assenza del titolare effettivo della procura speciale, il ragionamento sarebbe assurdo. Di fronte ad una richiesta di rinvio infondata, infatti, il giudice avrebbe tuttavia l'obbligo di accoglierla, per consentire la presenza del procuratore speciale. 3. In realtà, la successione degli eventi ed il tenore della richiesta depositata il 24/01/2022 sono chiari. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], già munito di valida procura speciale per chiedere il giudizio abbreviato, ha avanzato una chiarissima richiesta scritta di ammissione del proprio assistito a tale rito («chiede di definire il presente procedimento nelle forme di cui agli artt. 438 e seg. c.p.p.»), contestualmente domandando il rinvio dell'udienza. Del resto, la richiesta di giudizio abbreviato poteva essere presentata al più tardi per l'ormai imminente ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) udienza preliminare, cui il difensore non si sarebbe presentato; se non avesse presentato l'istanza scritta di giudizio abbreviato e non avesse nominato un sostituto processuale delegandogli la presentazione dell'istanza in forma orale all'udienza, avrebbe compromesso le ragioni del proprio assistito precludendogli, nel prevedibile caso di rigetto dell'istanza di rinvio, l'accesso al rito. La richiesta di giudizio abbreviato è stata del tutto rituale, essendo espressamente previsto che la stessa possa essere formulata anche per iscritto (art. 438, comma 2, cod. proc. pen.: cfr. Sez. 4, n. 23196 del :10/05/2016, Mema, non massimata, nonché Sez. 3, n. 30871 del 03/06/2015, Suez, Rv. 264199) ed essendo previsto dalla norma esclusivamente il termine finale («fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422»: art. 438, comma 2, cod. proc. pen.) per formalizzare la richiesta, che certamente può essere presentata anche prima dell'inizio dell'udienza preliminare.Il riferimento alla giurisprudenza relativa ai poteri del sostituto processuale (delegato dal difensore o nominato d'ufficio) è fuori fuoco, rispetto alla soluzione del problema, perché le pronunce alle quali il difensore continua a riferirsi riguardano il diverso caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato sia avanzata esclusivamente dal sostituto, non munito di procura speciale né espressamente delegato all'incombente da chi quella procura abbia legittimamente ottenuto. Sul punto la giurisprudenza è pacifica (per tutte, si vedano Sez. 2, n. 45328 del 01/10/2013, Rossi, Rv. 257497; Sez. 5, n. 3703 del 17/11/2011, dep. 2012, Moschini, Rv. 252943; Sez. 5, n. 34641 del 26/05/2011, Giangrande, Rv. 251207), ma inconferente nel caso in esame, che riguarda una fattispecie tutt'affatto diversa, nella quale la richiesta di giudizio abbreviato è stata depositata, prima ed in vista dell'udienza preliminare, per iscritto, dal procuratore speciale a tal fine nominato. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in eurD tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s
Sentenza Cassazione n. 22997/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris