CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 15920/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 settembre 1963 avverso la sentenza resa I'll novembre 2019 dalla CORTE di APPELLO di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, e d1211'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si associa alla richiesta del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia, parzialmente riformando la sentenza resa il 9 novembre 2006 dal Tribunale di Mantova, ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato contestato al capo 2 della rubrica; ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di concorso in rapina aggravata e ha rideterminato la pena, confermando il giudizio di equivalenza tra le attenuanti e l'aggravante prevista dall'articolo 628 comma3 n. 1 codice penale. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione degli artt. 157 e 159 cod. proc.pen. e conseguente nullità poiché, come eccepito con il motivo di appello, la notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari, della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza preliminare è da ritenersi nulla in ragione della nullità del decreto di irreperibilità emesso il 24 settembre 2005 dalla Procura presso il Tribunale di Mantova. Per effetto di tale decreto le notifiche erano state eseguite mediante consegna di copia al difensore di ufficio, ma tale decreto è erroneo poiché [OSCURATO:PERSONA] aveva fissato la propria residenza e aveva eletto domicilio in Mantova, [OSCURATO:PERSONA] numero 36. Con comunicazione del 21 maggio 2003 i Carabinieri di Mantova restituivano l'avviso alla Procura, comunicando che l'imputato non domiciliava in quel comune. Ciononostante, Spadea effettivamente risiedeva in quel recapito, come confermato da tutte le notificazioni relative ad altri procedimenti penali, sicché la notifica avrebbe dovuto essere effettuata con le modalità previste dall'articolo 157 comma 8 cod. proc.pen. mediante deposito presso la Casa comunale con contestuale affissione alla porta dell'abitazione. La Corte ha respinto l'eccezione difensiva, sostenendo che le notifiche sono regolari, poiché l'imputato aveva eletto domicilio in un luogo in cui poi non dimorava, assunto erroneo basato su quella comunicazione dei Carabinieri smentita da altri documenti. Inoltre, le ricerche dell'imputato prima della emissione del decreto di irreperibilità devono ritenersi incomplete poiché nessuna verifica era stata effettuata nel luogo di esercizio abituale dell'attività lavorativa che, pure, era stato indicato nel verbale di elezione di domicilio. Il decreto di irreperibilità è pertanto da ritenersi nullo per la mancanza di ricerche. Ne consegue la nullità delle notifiche all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che ha disposto il giudizio e la regressione del processo all'udienza preliminare. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché la censura processuale sollevata è manifestamente infondata e la motivazione resa dalla corte per respingere l'eccezione è corretta. Va osservato al riguardo che l'art. 161 codice penale al quarto comma stabilisce che se la notificazione nel domicilio eletto diviene impossibile le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore, a prescindere dal decreto di irreperibilità. Pertanto, alla stregua della comunicazione dei Carabinieri, i quali comunicavano che l'imputato non dimorava più nel comune di Mantova e nel domicilio eletto, si imponeva la notifica al difensore di ufficio, a prescindere dalla pronuncia del decreto di irreperibilità e dalle successive ricerche. L'imputato, peraltro, non ha dimostrato che effettivamente continuava a permanere in quel domicilio all'epoca della notifica, ma solo successivamente. Ma vi è un'altra considerazione, che risulta dirimente. Agli atti del fascicolo è presente copia del decreto di rinvio a giudizio notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] a mani dell'imputato, che non era stato trovato al recapito di via Formigosa n. 36, dove aveva eletto domicilio con verbale del 7 aprile 2002. Alla prima udienza dibattimentale del 9 novembre 2006 l'imputato, pur avendo ricevuto regolare notifica, non si presentava e veniva correttamente dichiarato contumace. Non partecipava al giudizio di primo grado, nel corso del quale il difensore non sollevava eccezioni preliminari, riceveva notifica dell'estratto contumaciale e solo con l'atto di appello eccepiva la nullità. Secondo l'orientamento maggioritario, che il collegio condivide, ricorrerebbe in ipotesi nel caso di specie una nullità a regime intermedio poiché la notifica non è stata omessa, ma, anche a volere condividere l'impostazione difensiva, sarebbe stata eseguita irregolarmente, presso il difensore di ufficio, ritenendo sulla base della comunicazione dei Carabinieri che l'elezione di domicilio fosse stata superata dalla sua irreperibilità di fatto. In conclusione, l'imputato ha comunque ricevuto personalmente notifica del decreto di rinvio a giudizio e avrebbe dovuto eccepire la nullità relativa alla fase delle indagini preliminari prima della pronunzia della sentenza di primo grado, mentre lo ha fatto solo con l'appello, così cagionando la sanatoria della nullità non dedotta. L'inammissibilità del ricorso preclude la rilevanza delle cause estintive del reato che siano maturate dopo la sentenza di appello, e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, che si ritiene congrua al grado di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Roma 23 marzo 2022 il consigliere estensore Il Presidente ela [OSCURATO:PERSONA] CORTE