CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 settembre 2026
Cassazione n. 25195/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AvvocaturaGenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 735/2020 emessa dalla Corte d’Appello di Milano il23/10/2020.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali che, stante il consolidarsidell’orientamento di legittimità, richiamato nella proposta di definizione, inNumero registro generale 6114/2021Numero sezionale 930/2026Numero di raccolta generale 25195/2026Data pubblicazione 10/09/2026epoca recente e successiva alla proposizione del ricorso, possono esserecompensate tra le parti; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa tra le parti le spese.Così deciso in Roma, l’8 settembre 2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]