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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2024

Cassazione n. 13621/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 10/06/2024; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza emessa dalla stessa Corte il 25/06/2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di riciclaggio perché, in concorso con il fratello (assolto in primo grado) e [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente), dopo aver acquistato una determinata autovettura provento di rapina, vi avrebbe apposto, previa falsificazione del telaio, le targhe di un'altra autovettura, in realtà demolita nel 2007.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il condannato articolando un unico motivo.

Il tema attiene all'affermazione della Corte di appello secondo cui dalle dichiarazioni di tale [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe che Fusco avrebbe fornito il numero di telaio dell'auto rottamata sull'auto rubata; si tratterebbe di una circostanza non provata e in tal senso si rivisitano una serie di evidenze probatorie acquisite nel processo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. Si tratta di un ricorso articolato solo sulla rivisitazione delle emergenze probatorie acquisite nel corso del processo e poste a fondamento del giudizio di responsabilità.

Non vi è nessun riferimento all'art. 630 cod. proc. pen, e alle ragioni per cui la sentenza dovrebbe essere oggetto di revisione.

Nulla è stato indicato, nulla è stato dedotto.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19 dicembre 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 10/06/2024; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza emessa dalla stessa Corte il 25/06/2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di riciclaggio perché, in concorso con il fratello (assolto in primo grado) e [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente), dopo aver acquistato una determinata autovettura provento di rapina, vi avrebbe apposto, previa falsificazione del telaio, le targhe di un'altra autovettura, in realtà demolita nel 2007. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il condannato articolando un unico motivo. Il tema attiene all'affermazione della Corte di appello secondo cui dalle dichiarazioni di tale [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe che Fusco avrebbe fornito il numero di telaio dell'auto rottamata sull'auto rubata; si tratterebbe di una circostanza non provata e in tal senso si rivisitano una serie di evidenze probatorie acquisite nel processo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Si tratta di un ricorso articolato solo sulla rivisitazione delle emergenze probatorie acquisite nel corso del processo e poste a fondamento del giudizio di responsabilità. Non vi è nessun riferimento all'art. 630 cod. proc. pen, e alle ragioni per cui la sentenza dovrebbe essere oggetto di revisione. Nulla è stato indicato, nulla è stato dedotto. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 dicembre 2024
Sentenza Cassazione n. 13621/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris