CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 luglio 2026
Cassazione n. 23962/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] pro tempore, dott. Calogero2024 dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura, dello sviluppo Rurale edella [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, inforza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ragusa (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 61R69 H163- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste incalce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale CPR FDN80R17 C351 I).- CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1452/2024Numero sezionale 5585/2026Numero di raccolta generale 23962/2026Data pubblicazione 23/07/2026– per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia n. 6295/7/2023, depositata il 21 luglio 2023.UDITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHEGiuseppina Assennato impugnava l’avviso di pagamento con il qualeil Consorzio di Bonifica 6 Enna, nella veste di mandatario senzarappresentanza del Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA], chiedeva ilpagamento della somma di 4.899,33 €, a titolo di contributo di bonificaper opere irrigue relativamente alle annualità 2015, 2016 e 2017. LaCommissione tributaria provinciale di Enna, con sentenza n. 520/2020,rigettava il ricorso.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliaaccoglieva il gravame della contribuente avverso la richiamata decisione,reputando fondato il primo motivo dell’appello, che riproponeva il primomotivo del ricorso originario e, in riforma della pronuncia appellata,annullava l’avviso di pagamento. Osservava in particolare che, a seguito diaccorpamento del Consorzio di bonifica 6 Enna e del suo comprensorio,insieme ad altri, all’istituendo nuovo Consorzio della [OSCURATO:PERSONA], aisensi dell’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014, il Consorzio di bonificadella [OSCURATO:PERSONA] era l’unico soggetto giuridicamente esistente, per cuiil mandato senza rappresentanza da questi conferito al ricorrente era daconsiderarsi inesistente, come tale non convalidabile (ed a tutto volerconcedere mai con effetti retroattivi), con la conseguente nullità dell’attoperché emesso da soggetto inesistente ed in base a delega illegittima,vizio questo integrante l’ipotesi di assoluta incompetenza per difetto diIl Consorzio di Bonifica 6 Enna proponeva ricorso per cassazioneavverso la predetta pronuncia, con atto notificato tramite posta elettronicain data 29 dicembre 2023, sulla base di quattro motivi, depositando indata 25 giugno 2026 memoria ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.Numero registro generale 1452/2024Numero sezionale 5585/2026Numero di raccolta generale 23962/2026Data pubblicazione 23/07/2026Giuseppina Assennato resisteva con controricorso depositato in data30 gennaio 2024, eccependo in via preliminare l’improcedibilità del ricorsoper difetto di valida procura, e produceva memoria illustrativa, in data 25giugno 2026, invocando l’applicazione di giudicato esterno (sentenza n.9692/7/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia), formatosi in giudizio attinente al ruolo e alla cartella di pagamentooggetto di impugnazione, conseguenziali all’avviso oggetto del presentegiudizio.CONSIDERATO CHE1. Con il proposto ricorso il Consorzio ha dedotto, sempre inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., i seguenti motivi:- la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992,assumendo che l’avviso di pagamento impugnato non è atto indicatonell’elencazione di cui alla predetta disposizione;- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 d.lgs. n. 546/1992 e2697 c.c., ponendo in rilievo che era mancato da parte dei giudici dimerito il necessario preliminare sindacato circa la presenza della provaagli atti della tempestiva proposizione del ricorso;- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 della legge 28 gennaio2014 n. 5 della Regione Siciliana e 19, commi 7 ed 8, del regolamento diorganizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato conDeliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 del 16 ottobre 2017secondo lo schema tipo approvato con decreto del Presidente dellaRegione n. 468 del 13 settembre 2017), 97, secondo e terzo comma, 24 e111 Cost., 100 c.p.c. e 23 e 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,sostenendo che la predetta disposizione regionale non aveva stabilitol’estinzione dei Consorzi di bonifica territoriale;- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1705 c.c., 97, commi II eIII, Cost., 21 septies L. 241/1990, 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5della Regione Siciliana, 19, commi XII e XIII, del Regolamento diNumero registro generale 1452/2024Numero sezionale 5585/2026Numero di raccolta generale 23962/2026Data pubblicazione 23/07/2026organizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato conDeliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] secondolo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468del 13 settembre 2017) e Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n.8 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rilevando la illegittimità della sentenza nella parte in cui igiudici di appello, muovendo dall’erronea premessa per cui il Consorzio diBonifica 6 di Enna “non esiste più”, avevano fatto riferimento allaprevisione del “mandato senza rappresentanza”, in forza Deliberazione delCommissario Straordinario n. 8 del 30.10.2017 per cui il Consorzio diBonifica n. 6 Enna avrebbe agito nelle vesti di mandatario senzarappresentanza del Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA];2. Riservata al prosieguo ogni decisione sulla preliminare questionedi improcedibilità del ricorso per difetto di valida procura, va dato atto chela contribuente ha dedotto, per la prima volta nella memoria conclusiva -depositata in data 25 giugno 2026 – l’intervenuta decisione avente adoggetto l’annullamento della cartella di pagamento relativa alla pretesa dicontributo per opere irrigue degli anni 2015, 2016, 2017, annualitàoggetto dell’odierno giudizio riguardante l’impugnazione degli avvisi dipagamento;3. Posto che in ipotesi di accertata rispondenza tra la cartella, cosìseparatamente impugnata, e l’avviso di pagamento viene in rilevo laconsolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui, per effetto dellasola impugnazione dell’atto tipico (nella specie, vertendosi di contributiconsortili direttamente riscossi in assenza di previo accertamento,appunto la cartella), viene a cessare l’interesse all’impugnazione(facoltativa) dell’atto atipico quale l’invito o avviso di pagamento (v., exmultis, Cass. n. 11303 del 29/04/2025), non può non rilevarsi che sullaspecifica questione, dedotta per la prima volta nella memoria dellacontribuente, è mancato il contraddittorio del Consorzio ricorrente;Numero registro generale 1452/2024Numero sezionale 5585/2026Numero di raccolta generale 23962/2026Data pubblicazione 23/07/20264. È, pertanto, necessario instaurare su tale questione ilcontraddittorio ai sensi dell’art. 384, comma 3, cod. proc. civ., conassegnazione al P.G. ed alle parti di un termine, decorrente dallacomunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria diosservazioni sulla medesima. P.Q.MLa Corte riserva la decisione ai sensi dell’art. 384, comma 3, cod.proc. civ., assegnando al P.G. e alle parti un termine di giorni trenta, dallacomunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria diosservazioni sulla questione rilevata d’ufficio in motivazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]