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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37487/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9899-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso l'ordinanza n. 742/22/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 09899 sez.

MT - ud. 22-11-2022 -2- Premesso che.

1. Con sentenza 14/22/2015, passata in giudicato, la commissione tributaria regionale della Puglia rigettava l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la pronuncia di primo grado con cui -in causa su diniego di maggiori interessi ex art.44 d.P.R.602/73 su somma che, con altra precedente decisione, l'Agenzia era stata costretta a rimborsare alla [OSCURATO:SOCIETA]- era stato disposto che l'Agenzia versasse la somma di €169.372,95 "oltre interessi legali";

2. con la sentenza in epigrafe, la CTR, in accoglimento del ricorso proposto della CNH per l'ottemperanza del giudicato, nominava un commissario ad acta cui demandava di emanare provvedimenti necessari al "rimborso della sorte capitale di €169.372,95 maggiorata di interessi legali semplici al saggio annuo applicabile pro tempore (art. 1284 c.c.)";

3. per la cassazione della sentenza in epigrafe l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso sulla base di due motivi, a cui la CNH si è opposta; considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell'art.70, comma 7, del d.lgs. 546/92 e la violazione dell'art. 44 d.P.R. 602/73;

2. la prima doglianza è basata sull'assunto per cui la pronuncia impugnata sarebbe stata emessa dalla CTR non nella forma della sentenza, come previsto dall'art. 70 comma 7, cit. ma nella forma dell'ordinanza;

3. la prima doglianza è inammissibile.

Il riferimento alla forma "ordinanza" si legge solo nella intestazione della pronuncia impugnata.

Nel corpo della pronuncia di parla invece di "presente sentenza".

La pronuncia è sottoscritta dal "Presidente estensore".

La forma "ordinanza" adottata in luogo della forma "sentenza" dà luogo a nullità del provvedimento ex art. 132, comma 3 c.p.c., solo se il provvedimento è stato adottato da giudice monocratico invece che collegiale o se è sottoscritto dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore.

Nel caso che occupa, la situazione è del tutto diversa.

Siamo al cospetto di una doglianza che si appunta sull'intestazione della pronuncia;

4. la seconda doglianza formulata con il primo motivo di ricorso coincide con quella veicolata attraverso il secondo motivo, rubricato "violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 70, comma 10, d.lgs. 546/92".

La ricorrente sostiene che il , giudice dell'ottemperanza ha "erroneamente desunto dal giudicato che disponeva interessi ex art. 44 d.PR. 602/73, anche la condanna al pagamento degli interessi legali che non ha formato oggetto di pronuncia da parte della CTR", che, così, ha oltrepassato i limiti dei poteri del giudice dell'ottemperanza e i limiti della domanda, in ultimo "applicando l'anatocismo";

5. la doglianza è infondata.

La decisione di cui, con la sentenza ora impugnata, è stata disposta l'ottemperanza è, come emerge, dallo stesso ricorso per cassazione, confermativa della pronuncia di primo grado -il cui testo è riprodotto a pagina 12 del ricorso- resa dalla CTP di Lecce 73/01/2011 in accoglimento del ricorso della CNH contro il diniego opposto dall'amministrazione all'istanza di maggiori interessi ex art. 44 d.P.R. 602/73 su somma dovute dall'amministrazione a rimborso di originari versamenti in eccesso.

La CTP riconobbe alla CNH il diritto ad ottenere la somma richiesta -C 169.372,95- "maggiorata degli interessi legali dalla data di versamento al saldo".

I giudici dell'ottemperanza, laddove con la sentenza impugnata hanno nominato un commissario ad acta per l'emanazione dei provvedimenti necessari al "rimborso della sorte capitale di C169.372,95 maggiorata di interessi legali semplici al saggio annuo applicabile pro tempore (art. 1284 c.c.)", non hanno affatto travalicato i loro poteri essendosi al contrario limitati a disporre per l'attuazione -a cui l'Agenzia si era sottratta- della decisione dell'appello confermativa della pronuncia della CTP;

6. in conclusione, il primo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile in rapporto alla prima delle due prospettate doglianze, e, al pari del secondo motivo, infondato in rapporto all'altra doglianza;

7. le spese seguono la soccombenza;

8. non vi è luogo ad applicazione delll'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, essendo la ricorrente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per esser amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna la Agenzia delle Entrate a rifondere alle società controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 5800,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed C 200,00 per esborsi.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9899-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso l'ordinanza n. 742/22/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 09899 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- Premesso che. 1. Con sentenza 14/22/2015, passata in giudicato, la commissione tributaria regionale della Puglia rigettava l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la pronuncia di primo grado con cui -in causa su diniego di maggiori interessi ex art.44 d.P.R.602/73 su somma che, con altra precedente decisione, l'Agenzia era stata costretta a rimborsare alla [OSCURATO:SOCIETA]- era stato disposto che l'Agenzia versasse la somma di €169.372,95 "oltre interessi legali"; 2. con la sentenza in epigrafe, la CTR, in accoglimento del ricorso proposto della CNH per l'ottemperanza del giudicato, nominava un commissario ad acta cui demandava di emanare provvedimenti necessari al "rimborso della sorte capitale di €169.372,95 maggiorata di interessi legali semplici al saggio annuo applicabile pro tempore (art. 1284 c.c.)"; 3. per la cassazione della sentenza in epigrafe l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso sulla base di due motivi, a cui la CNH si è opposta; considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell'art.70, comma 7, del d.lgs. 546/92 e la violazione dell'art. 44 d.P.R. 602/73; 2. la prima doglianza è basata sull'assunto per cui la pronuncia impugnata sarebbe stata emessa dalla CTR non nella forma della sentenza, come previsto dall'art. 70 comma 7, cit. ma nella forma dell'ordinanza; 3. la prima doglianza è inammissibile. Il riferimento alla forma "ordinanza" si legge solo nella intestazione della pronuncia impugnata. Nel corpo della pronuncia di parla invece di "presente sentenza". La pronuncia è sottoscritta dal "Presidente estensore". La forma "ordinanza" adottata in luogo della forma "sentenza" dà luogo a nullità del provvedimento ex art. 132, comma 3 c.p.c., solo se il provvedimento è stato adottato da giudice monocratico invece che collegiale o se è sottoscritto dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore. Nel caso che occupa, la situazione è del tutto diversa. Siamo al cospetto di una doglianza che si appunta sull'intestazione della pronuncia; 4. la seconda doglianza formulata con il primo motivo di ricorso coincide con quella veicolata attraverso il secondo motivo, rubricato "violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 70, comma 10, d.lgs. 546/92". La ricorrente sostiene che il , giudice dell'ottemperanza ha "erroneamente desunto dal giudicato che disponeva interessi ex art. 44 d.PR. 602/73, anche la condanna al pagamento degli interessi legali che non ha formato oggetto di pronuncia da parte della CTR", che, così, ha oltrepassato i limiti dei poteri del giudice dell'ottemperanza e i limiti della domanda, in ultimo "applicando l'anatocismo"; 5. la doglianza è infondata. La decisione di cui, con la sentenza ora impugnata, è stata disposta l'ottemperanza è, come emerge, dallo stesso ricorso per cassazione, confermativa della pronuncia di primo grado -il cui testo è riprodotto a pagina 12 del ricorso- resa dalla CTP di Lecce 73/01/2011 in accoglimento del ricorso della CNH contro il diniego opposto dall'amministrazione all'istanza di maggiori interessi ex art. 44 d.P.R. 602/73 su somma dovute dall'amministrazione a rimborso di originari versamenti in eccesso. La CTP riconobbe alla CNH il diritto ad ottenere la somma richiesta -C 169.372,95- "maggiorata degli interessi legali dalla data di versamento al saldo". I giudici dell'ottemperanza, laddove con la sentenza impugnata hanno nominato un commissario ad acta per l'emanazione dei provvedimenti necessari al "rimborso della sorte capitale di C169.372,95 maggiorata di interessi legali semplici al saggio annuo applicabile pro tempore (art. 1284 c.c.)", non hanno affatto travalicato i loro poteri essendosi al contrario limitati a disporre per l'attuazione -a cui l'Agenzia si era sottratta- della decisione dell'appello confermativa della pronuncia della CTP; 6. in conclusione, il primo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile in rapporto alla prima delle due prospettate doglianze, e, al pari del secondo motivo, infondato in rapporto all'altra doglianza; 7. le spese seguono la soccombenza; 8. non vi è luogo ad applicazione delll'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, essendo la ricorrente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per esser amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna la Agenzia delle Entrate a rifondere alle società controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 5800,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed C 200,00 per esborsi. Così deciso in R
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